RU 2004 5043
Ordinanza
sul servizio di volo militare
(OSVM)
Modifica del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 novembre 20031 sul servizio di volo militare è modificata come segue:
Art. 2 cpv.2 lett. f
Sono considerati membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute:
f. piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione (piloti da trasporto civili dello STAC)
Art. 5 cpv.1 lett. a n. 3 e lett. b n. 1
I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute sono classificati nelle seguenti categorie:
categoria A: 3. piloti militari di milizia che eseguono voli di trasporto;
categoria B:1. piloti militari di milizia che eseguono voli di puntamento oppure compiti speciali,
Art. 10, rubrica e cpv.1
Proscioglimento dei piloti militari di professione e dei piloti da trasporto civili
I piloti militari di professione e i piloti da trasporto civili rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 16
L’utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri in relazione con il servizio di volo militare è disciplinata dal DDPS.
II
L’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 3 lett. b e cpv. 4 lett. b
Al compimento del 62° anno d’età termina il rapporto d’impiego delle seguenti categorie di personale:
b. piloti collaudatori di armasuisse le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti, piloti d’officina e personale addetto alla sicurezza di volo delle Forze aeree (FA), piloti da trasporto civili dello STAC, nonché personale addetto al servizio di volo dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).
In casi eccezionali possono essere pensionate anticipatamente le seguenti categorie di personale, sempre che non possano più essere assoggettate a un rapporto d’impiego particolare, senza colpa e per motivi diversi dall’invalidità:
b. piloti collaudatori di armasuisse, piloti d’officina e personale addetto alla sicurezza di volo delle FA, piloti da trasporto civili dello STAC, nonché personale addetto al servizio di volo dell’UFAC: a 58 anni d’età.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |