RU 2004 5047
Ordinanza
sull’organizzazione dell’esercito
(OOE)
Modifica del 3 dicembre 2004
Il Consiglio federale
ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 3 cpv.1 lett. b
Fanno parte dei militari non incorporati in una formazione ai sensi dell’articolo 60 LM:
b. gli assegnati conformemente all’articolo 6 LM;
Art. 4 cpv.3
Sono Grandi Unità le brigate, le regioni territoriali, le formazioni d’addestramento e la Sicurezza militare.
II
L’appendice all’ordinanza è modificata secondo la versione2 qui annessa.
III
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20023 sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs) è modificata come segue:
Art. 6 cpv.1 lett. hbis
Nella sua struttura di base l’esercito si articola in:
hbis. la Sicurezza militare;
Non pubblicata nella RU.
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |