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Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie

AS 2004 5079 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 3 dic 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2004-5079/it/ordinanza-sulla-compensazione-dei-rischi-nell-assicurazione-malattie

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (RS 832.112.1)

RU 2004 5079

Ordinanza
sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie
(OCoR)

Modifica del 3 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3

Per i nuovi assicuratori sono determinanti gli effettivi degli assicurati registrati all’inizio dell’esercizio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie finché non siano noti i dati di cui ai capoversi1 e 2. Gli assicuratori che cambiano la loro forma giuridica non sono considerati nuovi assicuratori nell’ambito della compensazione del rischio.

Art. 6 cpv. 2 e 4

Concerne soltanto il testo tedesco.

4I dati degli assicuratori ai quali è stata revocata l’autorizzazione d’esercizio dell’assicurazione sociale contro le malattie nell’anno precedente quello di compensazione non sono presi in considerazione nel calcolo della compensazione provvisoria dei rischi. Sono fatti salvi i dati degli assicuratori sciolti i cui patrimonio ed effettivo di assicurati sono stati trasferiti contrattualmente a un altro assicuratore giusta l’articolo 11 della legge.

Art. 9 Spese di amministrazione

Gli assicuratori partecipano alla copertura delle spese d’amministrazione della compensazione dei rischi mediante un contributo proporzionale al numero di persone assicurate all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Art. 12 cpv. 2

L’acconto ammonta a un terzo della tassa di rischio o del contributo compensativo della compensazione provvisoria dei rischi dell’anno precedente l’anno di compensazione. Esso va effettuato:

  1. per le tasse di rischio pagate dagli assicuratori in favore della compensazione dei rischi: entro il 15 febbraio dell’anno di compensazione;

  2. per i contributi compensativi pagati con la compensazione dei rischi agli assicuratori: entro il 15 marzo dell’anno di compensazione.

Footnotes

  1. [1] RS 832.112.1

II

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 3 dicembre 2004 L’articolo 6 capoverso 4 non si applica all’acconto per la compensazione provvisoria dei rischi 2005.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005

3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz