RU 2004 5397
Ordinanza
che limita l’effettivo degli stranieri
(OLS)
Modifica del 10 dicembre 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 ottobre 19861 che limita l’effettivo degli stranieri è modificata come segue:
Art. 3 cpv.1 lett. a e 13 lett. e
Abrogate
II
L’ordinanza del 22 maggio 20022 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 4
4Icontingenti massimi secondo l’articolo 10 dell’Allegato K alla Convenzione AELS non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |