Fonte

RU 2004 5397

Ordinanza
che limita l’effettivo degli stranieri
(OLS)

Modifica del 10 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 6 ottobre 19861 che limita l’effettivo degli stranieri è modificata come segue:

Art. 3 cpv.1 lett. a e 13 lett. e

Abrogate

II

L’ordinanza del 22 maggio 20022 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 4

4Icontingenti massimi secondo l’articolo 10 dell’Allegato K alla Convenzione AELS non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

10 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz