RU 2005 2119
Ordinanza
sul servizio sanitario coordinato
(OSSC)
del 27 aprile 2005
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 148 lettere a–c ed e nonché 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 75 capoverso1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),
ordina:
Sezione 1 Compiti del servizio sanitario coordinato
Art. 1 Servizio sanitario coordinato
Il servizio sanitario coordinato (SSC) ha il compito di coordinare, in funzione dei livelli, l’impiego e l’utilizzazione dei mezzi, nell’ambito del personale, del materiale e delle installazioni, degli organi civili e militari incaricati di pianificare, preparare ed eseguire misure d’ordine sanitario (partner SSC).
Sono fatte salve le competenze dei singoli partner SSC.
Il coordinamento ha lo scopo di garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile in tutte le situazioni.
Art. 2 Pianificazione dell’impiego dei mezzi
I partner SSC pianificano e preparano l’impiego dei mezzi disponibili in vista di tutte le situazioni.
Sezione 2 Organizzazione del servizio sanitario coordinato
Art. 3 Incaricato del Consiglio federale per il SSC
La direzione del SSC compete all’incaricato del Consiglio federale per il SSC (incaricato SSC).
Il Consiglio federale nomina l’incaricato SSC. In tale funzione, egli è direttamente subordinato al Consiglio federale.
RS 501.31
Dal punto di vista organizzativo l’incaricato SSC è aggregato al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 4 Compiti dell’incaricato SSC
L’incaricato SSC ha i compiti seguenti:
allestisce un’analisi consolidata dei rischi, informa le autorità competenti e raccomanda misure appropriate per la prevenzione, la gestione e la limitazione dei rischi;
dirige la Conferenza direttiva SSC e l’Organo di coordinamento sanitario (OCSAN);
elabora la concezione del SSC e altre concezioni per settori sanitari particolari, adeguandole quando necessario;
può allestire un compendio attualizzato delle risorse disponibili nel settore della sanità pubblica svizzera e metterlo a disposizione dei partner SSC per la preparazione e l’impiego;
promuove e coordina la formazione, la formazione permanente e il perfezionamento dei quadri e degli specialisti dei partner SSC;
propone alle autorità federali e cantonali misure giuridiche e organizzative per determinati settori sanitari;
informa periodicamente il Consiglio federale sullo stato di preparazione del SSC;
provvede all’impiego economico delle risorse del SSC.
Art. 5 Contatti con la Confederazione e i Cantoni
L’incaricato SSC è autorizzato a trattare direttamente con gli organi civili e militari della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 6 Elaborazione dei dati
L’incaricato SSC gestisce un sistema d’informazione automatizzato nel quale vengono memorizzati i dati per il SSC.
È autorizzato a elaborare nel sistema d’informazione i dati personali messi a disposizione dall’Ufficio federale della sanità pubblica, dai Cantoni, dal sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) e dalle associazioni professionali dei medici, medici dentisti e farmacisti, nella misura in cui tali dati sono necessari per l’assegnazione del personale nell’ambito del SSC.
Può inoltre trasmettere dati personali agli organi designati dai Cantoni, sempreché siano necessari a detti organi per l’adempimento della missione del SSC.
Art. 7 Istituzioni interessate
A livello federale l’incaricato SSC è appoggiato dalle istituzioni seguenti:
la Conferenza direttiva SSC;
l’Organo di coordinamento sanitario (OCSAN);
i gruppi specialistici.
Art. 8 Conferenza direttiva SSC
La Conferenza direttiva SSC offre consulenza all’incaricato SSC in tutte le questioni relative al coordinamento in ambito sanitario e lo appoggia nell’attuazione del coordinamento.
L’incaricato SSC nomina i membri della Conferenza direttiva SSC su proposta di tutti i partner SSC. I membri sono scelti tra le fila di tutti i partner SSC importanti.
Art. 9 Organo di coordinamento sanitario (OCSAN)
L’Organo di coordinamento sanitario (OCSAN) appoggia l’incaricato SSC in tutte le questioni e tutti gli affari sanitari e gli offre consulenza in occasione di compiti d’importanza strategica.
Sono membri d’ufficio dell’OCSAN: il segretario centrale della Conferenza dei direttori cantonali della sanità, un rappresentante di ciascuna delle quattro Conferenze regionali dei direttori cantonali della sanità, un rappresentante dell’Ufficio federale della sanità pubblica, un rappresentante dell’Ufficio federale della protezione della popolazione, un rappresentante dello Stato maggiore di condotta dell’esercito e il capo dell’Ufficio SSC. Gli altri membri dell’OCSAN sono designati dall’incaricato SSC, su proposta e d’intesa con la Conferenza direttiva SSC, tra i rappresentanti dei partner SSC.
L’OCSAN assume, per ordine del Consiglio federale, il coordinamento a livello federale in situazioni particolari e straordinarie nonché nel caso di un conflitto armato. Per tale scopo dispone di uno stato maggiore ridotto permanente.
Se necessario, l’incaricato SSC può invitare degli esperti a collaborare nell’ambito dell’OCSAN.
Art. 10 Gruppi specialistici
Se necessario, per l’elaborazione di determinate questioni relative ai differenti settori specialistici, l’incaricato SSC può istituire gruppi specialistici permanenti o non permanenti che lo appoggiano nelle sue attività.
Art. 11 Ufficio SSC
L’incaricato SSC dispone di un Ufficio SSC.
L’Ufficio SSC gli è direttamente subordinato.
L’Ufficio SSC dirige il segretariato dell’incaricato SSC, della Conferenza direttiva SSC, dell’OCSAN e dei gruppi specialistici.
Nell’Ufficio SSC, l’incaricato SSC dispone delle risorse finanziarie e di personale attribuitegli dall’unità amministrativa superiore.
Sezione 3 Cooperazione in materia d’istruzione nell’ambito della medicina
militare e della medicina in caso di catastrofe nonché misure di promovimento
Art. 12 Cooperazione in materia d’istruzione nell’ambito della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe
L’incaricato SSC promuove e coordina la cooperazione in materia d’istruzione nell’ambito della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe.
Il progetto «Accademia svizzera integrata per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe (ASIMC)» è sostenuto:
per la formazione permanente e il perfezionamento del personale delle professioni mediche universitarie e del personale delle professioni sanitarie attivo con una funzione di quadro nel servizio sanitario dell’esercito, in un’altra organizzazione partner del SSC o nel Corpo svizzero di aiuto umanitario;
per il promovimento della ricerca nell’ambito della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe.
Per la cooperazione con organi esterni all’Amministrazione federale l’incaricato SSC può concludere contratti di prestazioni.
Art. 13 Segretariato dell’ASIMC
Per la direzione del progetto ASIMC, all’incaricato SSC è messo a disposizione un segretariato. Il segretariato dell’ASIMC gli è direttamente subordinato.
Il segretariato dell’ASIMC sbriga compiti e lavori assegnati dall’incaricato SSC e da altri organi dell’organizzazione di progetto ASIMC. Per tale scopo tratta direttamente con autorità e organi civili e militari nonché con organizzazioni e istituzioni private.
Nel segretariato dell’ASIMC, l’incaricato SSC dispone delle risorse finanziarie e di personale attribuitegli dall’unità amministrativa superiore.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate: 1. l’ordinanza del 1° settembre 19763 concernente la preparazione del servizio sanitario coordinato; 2. l’ordinanza del 18 giugno 19844 sull’organo federale di coordinamento sanitario.
Art. 15 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 5 dicembre 20035 sulla protezione civile (OPCi) è modificata come segue:
Art. 31 cpv.3
In casi debitamente motivati, segnatamente quando è necessario a causa della suddivisione amministrativa del Cantone oppure della situazione topografica o logistica dell’oggetto, la Confederazione può erogare sussidi per un tasso di copertura superiore allo 0,8 % della popolazione.
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.
27 aprile 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |