RU 2005 2159
Ordinanza
concernente la viticoltura e l’importazione di vino
(Ordinanza sul vino)
Modifica del 13 aprile 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente la viticoltura e l’importazione di vino è modificata come segue:
Ingresso … visto l’articolo 21 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l’allegato 7 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,
Art. 7i Versamento dei contributi e conteggio
I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale, entro il 15 settembre dell’anno della riconversione, una lista dei contributi da versare comprendente almeno il cognome, il nome e l’indirizzo del richiedente, la data della domanda, la superficie interessata, la categoria di declività, il vitigno estirpato e la varietà sostitutiva.
L’Ufficio federale versa al Cantone la somma dei contributi richiesti.
Il Cantone versa i contributi agli aventi diritto entro il 31 dicembre dell’anno della riconversione.
Il Cantone trasmette all’Ufficio federale, entro il 1° marzo dell’anno successivo all’anno della riconversione, il conteggio finale corredato delle liste dei pagamenti.
I contributi che non hanno potuto essere versati vengono rimborsati all’Ufficio federale.
Art. 10 Diciture tradizionali
Le diciture tradizionali svizzere menzionate nell’allegato possono essere utilizzate per designare e presentare vini originari della Svizzera soltanto nel rispetto delle loro definizioni.
Esse sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione o traduzione, anche quando la dicitura tradizionale protetta è accompagnata da un’espressione come «genere», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o da espressioni analoghe.
Art. 25 Esecuzione
L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza fatto salvo il capoverso2.
Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono gli articoli 10–12 della presente ordinanza conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari.
Art. 26a Disposizione transitoria della modifica del 13 aprile 2005
I vini svizzeri prodotti prima della vendemmia 2005 possono essere elaborati ed etichettati secondo il diritto previgente. Possono essere consegnati ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.
II
La presente ordinanza è completata con l’allegato conformemente alla versione qui annessa.
III
Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2005.
L’articolo 7i entra in vigore il 1° giugno 2005 e ha validità fino al 31 dicembre 2011.
13 aprile 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 10) Diciture tradizionali svizzere Diciture Definizioni Auslese/Sélection/ Denominazione per un vino di categoria1 definita Selezione dalla legislazione cantonale.
Beerenauslese/Sélection Vino di categoria1 elaborato con uve colpite da de grains nobles marciume nobile. Il tenore naturale minimo di zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno 26,0 % Brix (110 °Oe).
Beerli/Beerliwein Vino rosso di categoria1 vinificato senza i raspi.
Château/Castello/Schloss Denominazione per un vino di categoria1 definita dalla legislazione cantonale.
Eiswein/Vin de glace Vino di categoria1 ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del loro disgelo. La vendemmia deve essere effettuata a una temperatura inferiore o uguale a –7 °C. Almeno 15 % di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3 % Brix (110 °Oe).
Federweiss/Weissherbst Vino di categoria1 della Svizzera tedesca ottenuto da uve di vitigni rossi pressate prima o all’inizio della fermentazione.
Flétri, flétri sur souche Vino dolce di categoria1 ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13 % di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zucchero o succo d’uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. Le denominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate.
Gletscherwein/ Vino bianco di categoria1 prodotto in Vallese, Vin des Glaciers affinato nella Valle d’Anniviers secondo la tradizione locale, elaborato con vini di uno o più vitigni, di diverse annate e con tendenza all’ossidazione.
Diciture Definizioni Oeil-de-Perdrix Vino rosato di categoria1 ottenuto da uve indigene del vitigno Pinot nero.
Passerillé/Strohwein/ Vino di categoria1 elaborato a partire da uve bianche Sforzato o rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appropriati. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Pressé doux/Süssdruck Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione.
Primeur/Novello/ Vino vinificato e imbottigliato prima della fine Vin nouveau dell’anno di vendemmia.
Riserva Vino ticinese di categoria1 messo in commercio dopo un periodo d’invecchiamento di almeno 18 mesi a partire dal 1° ottobre dell’anno di vendemmia.
Spätlese/Vendange tardive/ Vino di categoria1 ottenuto da uve raccolte al più Vendemmia tardiva presto 7 giorni dopo la data di vendemmia abituale per la denominazione e per il vitigno considerati e prodotto secondo i criteri qualitativi definiti nelle legislazioni cantonali. Il tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale.
Sur lie(s)/auf der Hefe Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno. ausgebaut Trockenbeerenauslese Vino di categoria1, costituito da uve appassite sulla pianta, raccolte e vinificate secondo la tradizione nella Svizzera tedesca. Tenore naturale di almeno 34,3 % Brix (150 °Oe). L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Village(s) Denominazione per un vino di categoria1 definita dalla legislazione cantonale.
Vin doux naturel Sinonimo di un vino liquoroso che corrisponde a una definizione cantonale precisa in materia di limitazione della produzione e del tenore di zucchero.