RU 2005 2289
Ordinanza
sull’approntamento delle prove d’origine
Modifica dell’11 maggio 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 maggio 19971 sull’approntamento delle prove d’origine è modificata come segue:
Art. 1 cpv.1
Sul territorio svizzero, le prove d’origine devono essere approntate secondo le disposizioni degli accordi internazionali citati nell’articolo1 dell’ordinanza dell’8 marzo 20022 sul libero scambio, nell’allegato1 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) e nell’ordinanza del 17 aprile 19964 sulle regole d’origine.
II
L’allegato è abrogato.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2005.5
11 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |