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Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

AS 2005 257 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 12 gen 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2005-257/it/ordinanza-sul-promovimento-della-ginnastica-e-dello-sport

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (RS 415.01)

RU 2005 257

Ordinanza
sul promovimento della ginnastica e dello sport

Modifica del 12 gennaio 2005

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovimento della ginnastica e dello sport è modificata come segue:

Art. 37 Cicli di studi universitari professionali nel campo dello sport

L’UFSPO offre per il tramite dell’unità organizzativa Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM), cicli di studi universitari bachelor e master nel campo dello sport. Esso può collaborare a questo scopo con altre università.

In ogni ciclo di studi sono proposti diversi moduli. Il numero di punti di credito attribuiti per il superamento di ogni modulo è stabilito secondo il sistema ECTS (European Credit Transfer System). Un punto di credito ECTS corrisponde a un volume di studio pari a 25–30 ore. Sono segnatamente compresi in questo tempo indicativo i lavori preparatori, i colloqui nel quadro dei corsi, l’ulteriore elaborazione della materia e la preparazione degli esami.

Il Dipartimento disciplina l’ammissione ai cicli di studi, i loro contenuti, le condizioni di ottenimento dei diplomi, la durata degli studi e le agevolazioni di ammissione e di studio per gli sportivi di élite riconosciuti. Esso è responsabile dell’accreditamento e può emanare direttive in merito.

Agli studenti diplomati possono essere conferiti i seguenti titoli protetti:

  1. «Bachelor of Science Scuola universitaria federale dello sport Macolin»;

  2. «Master of Science Scuola universitaria federale dello sport Macolin»;

Il titolo è completato con l’indicazione delle seguenti specializzazioni:

  1. «in sport ed educazione» («in Sport and Education»);

  2. «in sport e promozione della salute» («in Sport and Health Promotion»);

  3. «in sport di competizione» («in Competitive Sports»);

  4. «in management dello sport» («in Sports Management»).

L’attuale titolo di «maestro di sport SUP» rimane protetto. I «maestri di sport SUP» sono autorizzati ad avvalersi del titolo di «Bachelor of Science Scuola universitaria federale dello sport Macolin».

Art. 37a Brevetto di specializzazione

L’UFSPO può rilasciare un brevetto di specializzazione in una determinata disciplina sportiva alle persone che:

  1. dispongono di un diploma di una federazione sportiva privata che le abilita a esercitare un’attività formativa nella disciplina in questione; e

  2. hanno ottenuto almeno 60 punti di credito nel ciclo di studi di bachelor.

Footnotes

  1. [1] RS 415.01

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005.

12 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz