RU 2005 267
Ordinanza
sull’applicazione delle garanzie
del 18 agosto 2004
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 101 capoverso1 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare;
visti gli articoli4, 11 e 22 capoverso1 della legge federale del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego;
visti gli articoli 17 capoverso2 e 47 capoverso1 della legge federale del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza disciplina in particolare l’esecuzione dell’Accordo del 6 settembre 19784 tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare concernente l’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Accordo sull’applicazione delle garanzie) e del Protocollo aggiuntivo del 16 giugno 20005 all’Accordo sull’applicazione delle garanzie.
Art. 2 Definizioni
Le definizioni riportate nell’allegato1 si applicano alla presente ordinanza.
Art. 3 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica a:
a. gli impianti con materiale nucleare: 1. impianti critici, 2. reattori nucleari, 3. depositi per materiale nucleare, 4. impianti in cui si manipola materiale nucleare;
RS 732.12
gli impianti senza materiale nucleare: 1. impianti in costruzione ai sensi dell’articolo3 lettera a, destinati alla manipolazione di materiale nucleare, 2. ex impianti messi fuori esercizio e disattivati conformemente all’articolo3 lettera a, 3. impianti destinati ad attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile;
la produzione, il montaggio e la costruzione di determinati equipaggiamenti nucleari nonché la produzione e l’arricchimento dell’acqua pesante e del deuterio ai sensi dell’allegato2;
l’importazione e l’esportazione di materiale nucleare e di beni menzionati nell’allegato3;
particolari misure di garanzia.
L’ordinanza si applica al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali svizzeri e alle enclavi doganali svizzere.
Art. 4 Competenze
Il controllo delle misure di garanzia compete a:
l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale), per quel che riguarda le misure previste nelle sezioni2 e 3 e dagli articoli 15 e 16;
il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), per quel che riguarda le misure previste nella sezione 4 e dagli articoli 17 e 18;
l’Ufficio federale o il Seco, secondo intesa, per quel che riguarda le misure previste nella sezione 6.
Sezione 2 Misure di garanzia per impianti con materiale nucleare
Art. 5 Responsabile delle garanzie
Il titolare di una licenza d’esercizio ai sensi dell’articolo 19 della legge del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (Obbligo di licenza) designa un responsabile delle misure di garanzia ed un supplente (responsabili delle garanzie) cui attribuisce le competenze e i mezzi necessari.
I responsabili delle garanzie devono conoscere gli obblighi derivanti dagli accordi e dalle convenzioni determinanti conclusi tra la Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA).
Art. 6 Definizione delle zone di bilancio materie
Il titolare di una licenza d’esercizio è tenuto a definire zone di bilancio materie per i settori in cui si trovano materiali nucleari.
Il titolare di una licenza d’esercizio è tenuto a definire una zona di bilancio materie in modo che lo stock e il trasporto di materiali nucleari oltre i confini della zona possano essere constatati in ogni momento.
Art. 7 Contabilità obbligatoria
Il titolare di una licenza ha l’obbligo di tenere una contabilità aggiornata in merito allo stock di materiale nucleare in tutte le zone di bilancio materie ai sensi dell’allegato4.
Art. 8 Rapporti
Il titolare di una licenza è tenuto a presentare all’Ufficio federale i rapporti di cui all’allegato5.
Art. 9 Ispezioni
Le ispezioni conformemente all’allegato6 possono essere effettuate per verificare segnatamente se:
le condizioni dell’impianto corrispondono a quanto annunciato;
la contabilità ed i rapporti sono stati redatti secondo le regole;
la contabilità corrisponde allo stock effettivo di materiale nucleare.
Sezione 3 Misure di garanzia per impianti senza materiale nucleare
Art. 10 Definizione di zone
Ai sensi dell’articolo3 lettera b, la persona avente diritto di disporre di un impianto senza materiale nucleare è tenuta a definire le zone in cui:
sono stati o possono essere manipolati materiali nucleari (art.3 cpv.1 lett. b
1 e 2);
sono svolte attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile (art. 3 cpv.1 lett. b n. 3).
Una zona deve comprendere tutte le parti dell’impianto necessarie all’approvvigionamento e all’esercizio.
Art. 11 Rapporti
La persona avente diritto è tenuta a presentare all’Ufficio federale i rapporti di cui all’allegato7.
Art. 12 Ispezioni
Le ispezioni conformemente all’allegato 8 possono essere effettuate per verificare segnatamente se:
i rapporti sono stati redatti secondo le regole;
sono presenti materiali nucleari.
Art. 13 Fine delle misure di garanzia
Le misure di garanzia per gli impianti senza materiale nucleare possono cessare con l’autorizzazione dell’IAEA, segnatamente quando muta lo scopo dell’impianto.
Sezione 4 Misure di garanzia concernenti la produzione, il montaggio e la
costruzione di determinati equipaggiamenti nucleari e la produzione e l’arricchimento dell’acqua pesante e del deuterio
Art. 14
Chi esercita attività ai sensi dell’allegato2 è tenuto ad informarne ogni anno il Seco. Le dichiarazioni annue devono essere inoltrate entro 90 giorni dalla fine dell’anno.
Le dichiarazioni devono riportare i dati sul luogo, sul tipo e sulla portata delle attività.
Possono essere effettuate ispezioni per verificare l’esattezza delle dichiarazioni.
Sezione 5 Misure di garanzia riguardanti l’importazione e l’esportazione di beni
e la contabilità del materiale nucleare che si trova all’estero
Art. 15 Obbligo di dichiarare l’importazione e l’esportazione di materiale nucleare
Chi importa o esporta materiale nucleare deve informarne l’Ufficio federale ad intervalli di tre mesi. Queste dichiarazioni devono essere fatte entro 30 giorni dalla fine del trimestre.
Possono essere effettuate ispezioni per verificare l’esattezza delle dichiarazioni.
Art. 16 Contabilità del materiale nucleare all’estero
Il proprietario di materiale nucleare che si trova all’estero deve tenerne la contabilità. Deve dichiarare:
la quantità di materiale nucleare;
il luogo di custodia o l’indirizzo della persona responsabile della custodia.
Ogni anno ed entro il 15 aprile dell’anno successivo, deve dichiarare all’Ufficio federale gli stock di cui dispone al termine dell’anno civile.
Possono essere effettuate ispezioni per verificare l’esattezza delle dichiarazioni.
Art. 17 Misure di garanzia per l’esportazione di equipaggiamenti nucleari
Chi esporta equipaggiamenti nucleari ai sensi dell’allegato3 deve dichiarare ogni tre mesi queste esportazioni al Seco. Le dichiarazioni devono essere fatte entro
giorni dalla fine del trimestre.
Le dichiarazioni riportano dati sul tipo, sulla quantità, sul luogo previsto per l’utilizzazione degli equipaggiamenti nucleari nello Stato importatore e la data dell’esportazione.
Le dichiarazioni di cui al capoverso1 non esonerano l’esportatore dall’obbligo di chiedere al Seco il permesso di esportare beni ai sensi dell’allegato2 parte 1 dell’ordinanza del 25 giugno 19976 sul controllo dei beni a duplice impiego.
Art. 18 Controllo dell’importazione di equipaggiamenti nucleari
Dietro richiesta dell’IAEA, il Seco può svolgere accertamenti sulla destinazione finale dei beni ai sensi dell’allegato 3importati in Svizzera.
Gli importatori e gli utilizzatori finali di questi beni devono fornire, su richiesta, la prova dell’importazione secondo le regole e della destinazione finale.
I terreni ed i locali degli importatori e degli utilizzatori finali possono essere sottoposti ad ispezione.
Art. 19 Rappresentanze diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali, depositi doganali e enclavi doganali
Le forniture in provenienza o a destinazione di rappresentanze diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali, depositi doganali o enclavi doganali sono equiparate alle importazioni e alle esportazioni.
Sezione 6 Misure di garanzia particolari
Art. 20
Dietro espressa richiesta dell’IAEA, le autorità competenti ai sensi dell’articolo 4 (autorità di controllo) possono intimare alle persone che svolgono attività che secondo l’IAEA sono in relazione funzionale con un impianto di:
presentare una descrizione generale di queste attività;
dichiarare l’identità delle persone che svolgono queste attività.
Queste informazioni possono essere verificate mediante ispezioni.
Sezione 7 Misure di controllo e obbligo di collaborazione
Art. 21 Ispezioni
Le ispezioni sono svolte dall’autorità di controllo, se del caso in collaborazione con i rappresentanti dell’IAEA (ispettori).
Previo consenso del titolare dell’autorizzazione e dell’autorità di controllo, le ispezioni di cui all’articolo 9 possono essere svolte in assenza dell’autorità di controllo.
L’autorità di controllo può avvalersi di altri uffici federali, organizzazioni specializzate ed esperti. Il personale delle organizzazioni specializzate e gli esperti sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale7.
Art. 22 Tolleranza delle ispezioni e collaborazione
Le persone aventi diritto di disporre di terreni o di locali di ogni tipo sottoposti all’obbligo di ispezione devono tollerare le ispezioni e collaborare a tal fine. Devono in particolare:
designare una persona autorizzata a fornire tutte le indicazioni interne all’azienda necessarie allo svolgimento dell’ispezione e a decidere a nome della persona avente diritto;
fornire informazioni sui luoghi ispezionati, sulle attività che vi si svolgono, sulle misure di sicurezza necessarie allo svolgimento dell’ispezione nonché sui relativi aspetti amministrative e logistici;
mettere a disposizione nel sito d’ispezione impianti di telecomunicazione, locali di lavoro con raccordi elettrici e mezzi di trasporto nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolamentare dell’ispezione.
Art. 23 Competenze in materia di ispezioni
Durante le ispezioni è segnatamente possibile:
accedere a terreni e a locali e visitare gli stessi durante le ore d’esercizio e di lavoro usuali;
apporre sigilli e installare telecamere;
procedere a osservazioni visive;
prelevare campioni;
utilizzare rivelatori e misuratori di radiazioni;
consultare documenti;
previa consultazione tra la Svizzera e l’IAEA, attuare misure oggettive la cui fattibilità tecnica è provata e la cui esecuzione è stata approvata dal Consiglio dei governatori dell’IAEA.
Art. 24 Principi da rispettare durante le ispezioni
L’autorità di controllo impartisce le disposizioni necessarie allo svolgimento delle ispezioni. Deve in particolare:
creare le condizioni necessarie per disturbare il meno possibile il sito d’ispezione;
garantire la sicurezza dei dati confidenziali e delle attrezzature;
effettuare una classificazione inequivocabile delle informazioni divenute accessibili;
d’intesa con gli aventi diritto, decidere se gli ispettori possono avere accesso a informazioni degne di protezione;
dietro richiesta degli aventi diritto, provvedere affinché le informazioni degne di protezione non escano dal sito ispezionato.
Art. 25 Limitazioni al diritto di accesso
L’autorità di controllo può imporre limitazioni all’attività degli ispettori al fine di:
soddisfare le prescrizioni di sicurezza o le esigenze della protezione fisica;
impedire la divulgazione di informazioni degne di protezione.
Art. 26 Avviso d’ispezione
L’autorità di controllo informa immediatamente gli aventi diritto che l’IAEA ha annunciato un’ispezione. Ne precisa l’ora, il luogo ed i partecipanti.
Art. 27 Rimborso delle spese, assistenza in caso di danni
Se una persona ha dovuto affrontare spese straordinarie a causa di una richiesta espressa dell’IAEA, queste spese sono rimborsate dall’IAEA se quest’ultima si era precedentemente impegnata a farlo. Le relative domande devono essere inviate all’autorità di controllo.
Se qualcuno subisce un danno durante un’ispezione, la Confederazione, nell’ambito delle sue competenze legali, sostiene la persona colpita nell’attuazione delle sue pretese giuridiche.
Sezione 8 Disposizioni penali
Art. 28 Punibilità ai sensi della legge sull’energia nucleare
In virtù dell’articolo 93 della legge del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare, è punito
a. chiunque contravviene all’obbligo di definire una zona conformemente agli articoli6 e 10;
chiunque contravviene all’obbligo di tenere la contabilità, di redigere rapporti o di notifica conformemente agli articoli7, 8, 11, 15 e 16;
chiunque impedisce le ispezioni ai sensi degli articoli 9, 12 e 15 capoverso 2 o contravviene all’obbligo di tolleranza e di collaborazione di cui all’articolo 22.
Art. 29 Punibilità ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego
In virtù dell’articolo 15 della legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego, è punito
chiunque contravviene all’obbligo di notifica secondo gli articoli 14 e 17;
chiunque impedisce le ispezioni secondo gli articoli 14 capoverso3 e 18 capoverso3 o contravviene all’obbligo di tolleranza e di collaborazione di cui all’articolo 22.
Art. 30 Punibilità ai sensi della legge sulla radioprotezione
In virtù dell’articolo 44 capoverso1 della legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione è punito
chiunque contravviene all’obbligo di fornire dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso1;
chiunque impedisce le ispezioni ai sensi dell’articolo 20 capoverso2 o contravviene all’obbligo di tolleranza e di collaborazione di cui all’articolo 22.
Sezione 9 Disposizioni finali
Art. 31 Direttive sulle conoscenze richieste ai responsabili delle garanzie, contabilità, rapporti e notifiche
In base alle rispettive competenze ai sensi dell’articolo4, l’Ufficio federale o il Seco emanano direttive sulle esigenze specifiche poste alle conoscenze richieste ai responsabili delle garanzie, sulla contabilità, sui rapporti e sulle notifiche.
Art. 32 Adeguamento degli allegati
Se gli impegni internazionali della Svizzera nell’ambito delle misure di garanzia lo esigono, sono adeguati
l’allegato1, di comune accordo dal Dipartimento federale dell’economia (DFE) e dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC);
gli allegati2 e 3, dal DFE;
gli allegati 4–8, dal DATEC.
Art. 33 Disposizione transitoria
Le prime dichiarazioni secondo l’articolo 14 capoverso1 devono essere effettuate al più tardi 120 giorni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 34 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
18 agosto 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(art. 2) Definizioni
Batch: porzione di materiale nucleare trattata come unità ai fini della contabilità e la cui quantità e composizione sono definite da specifiche o da misurazioni. I materiali nucleari possono presentarsi sfusi oppure contenuti in un determinato numero di parti singole;
attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile: lavori che riguardano gli aspetti specifici dello sviluppo di un procedimento o di un sistema, in particolare la conversione e l’arricchimento di materiale nucleare, la produzione ed il ritrattamento di elementi combustibili, il trattamento di scorie a media ed alta attività che contengono plutonio, uranio altamente arricchito o uranio 233. Tali attività non comprendono né i lavori sulla ricerca fondamentale teorica e scientifica, né lo sviluppo di applicazioni industriali quali l’utilizzazione dei radioisotopi, né le applicazioni in campo medico, idrologico o agricolo, né il reimballaggio, il condizionamento, la separazione di elementi combustibili;
uranio altamente arricchito: uranio la cui parte di uranio 233, di uranio 235 o di ambedue gli isotopi insieme raggiunge o supera il 20%;
il materiale nucleare comprende: 1. le materie grezze – l’uranio naturale, ossia quello con la miscela isotopica presente in natura, – l’uranio impoverito, ossia quello con un tenore di uranio 235 inferiore a quello dell’uranio naturale, – il torio, – le sostanze contenenti le materie menzionate in una qualsiasi forma; 2. le materie fissili speciali: – il plutonio, – l’uranio 233, – l’uranio 235, – l’uranio arricchito, ossia quello la cui somma delle parti di uranio 233, uranio 235 o dei due isotopi è maggiore della parte di uranio 235 nell’uranio naturale, – le sostanze che contengono le materie menzionate in una qualsiasi forma. Il materiale nucleare non comprende: 1. i minerali di uranio e torio; 2. le materie grezze non utilizzate per produrre energia, segnatamente quelle per le analisi e le misurazioni, per gli schermi di protezione o la fabbricazione di prodotti industriali nonché questi stessi prodotti; le misure di garanzia di cui agli allegati7 e 8 sono escluse.
ossido misto: miscela di ossido d’uranio e di plutonio;
impianto disattivato: impianto le cui strutture e equipaggiamenti sono stati eliminati o resi inutilizzabili affinché non siano più a disposizione per il deposito, la manipolazione, il trattamento o l’utilizzazione di materiale nucleare.
Allegato 28
(art.3 cpv.1 lett. c)
Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. L’ordinanza e gli allegati possono
Allegato 39
(art.3 cpv.1 lett. d)
Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. L’ordinanza e gli allegati possono
Allegato 410
(art. 7)
Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. L’ordinanza e gli allegati possono
Allegato 511
(art. 8)
Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. L’ordinanza e gli allegati possono
Allegato 612
(art. 9)
Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. L’ordinanza e gli allegati possono
Allegato 713
(art. 11)
Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. L’ordinanza e gli allegati possono
Allegato 814
(art. 12)
Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. L’ordinanza e gli allegati possono