RU 2005 2885
Ordinanza
sull’assicurazione militare
(OAM)
Modifica del 27 aprile 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 81 capoverso2 e 108 della legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare (legge),
Art. 1 cpv.1 e 3
Compie un servizio militare obbligatorio o volontario ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi militari conformemente alla legge militare del 3 febbraio 19954 e all’ordinanza del 19 novembre 20035 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.
Compie un servizio di protezione civile obbligatorio o volontario ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi di protezione civile conformemente alla legge federale del 4 ottobre 20026 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile e all’ordinanza del 5 dicembre 20037 sulla protezione civile.
Art. 7 Azioni di mantenimento della pace e buoni uffici
È pure considerato partecipante ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici della Confederazione ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera l della legge chi partecipa a missioni di cui alla legge federale del 19 dicembre 20038 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo.
Art. 10, rubrica
Coordinamento con le prestazioni della truppa, della Sanità militare della Base logistica dell’esercito (BLEs), della protezione civile, del servizio civile e dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno
Art. 13 cpv.2 e 3
Abrogato
Il termine per la disdetta delle convenzioni sulla collaborazione o sulle tariffe è di almeno sei mesi.
Art. 19 cpv.3
Le disposizioni dell’articolo 6quater e dell’articolo 8bis dell’ordinanza del 31 ottobre 19479 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e concernenti le rimunerazioni di scarsa importanza provenienti da un’attività accessoria non sono applicabili.
Art. 20 cpv.2
Le disposizioni dell’articolo 6quater e dell’articolo 19 OAVS10 concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e concernenti le rimunerazioni di scarsa importanza provenienti da un’attività accessoria non sono applicabili.
Art. 28, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. e 32
Chiunque desidera sottoporsi a una tale visita deve inviare una domanda scritta alla Sanità militare della BLEs.
La Sanità militare della BLEs decide in merito alla domanda e determina tipo ed entità della visita medica.
Titolo prima dell’art. 32a
Sezione 4 Procedura amministrativa e contenzioso
Art. 34 Ricorso di diritto amministrativo interposto dall’UFSP
I tribunali arbitrali cantonali di cui all’articolo 27 della legge, i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all’articolo 57 LPGA11 e la Commissione federale della protezione dei dati comunicano le loro decisioni all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
L’UFSP è legittimato a impugnare tali decisioni con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Art. 34b
Titolo prima dell’art. 35a
Sezione 5 Gestione dell’assicurazione militare
Art. 35a
L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) gestisce l’assicurazione militare come assicurazione sociale specifica conformemente all’accordo concluso tra l’INSAI e la Confederazione.
Nell’ambito dell’accordo l’INSAI stabilisce l’organizzazione e lo statuto del personale.
In caso di richieste di risarcimento per affezioni di civili che, secondo la legge militare del 3 febbraio 199512, sono a carico della Confederazione, l’assicurazione militare chiarisce i fatti per il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e, eventualmente, effettua una valutazione medica.
Art. 35b
II
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.
27 aprile 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(cifra II) Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 19 dicembre 200113 sui controlli di sicurezza relativi alle persone Allegato 1 n. 1 1. Funzioni generali integrate nei Dipartimenti e nella Cancelleria federale … Direttori degli aggruppamenti e degli uffici nonché loro supplenti, con le eccezioni seguenti: … Stralciare Ufficio federale dell’assicurazione militare 2. Ordinanza del 25 novembre 199814 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Allegato
Dipartimento federale dell’interno Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l’intérieur Departament federal da l’intern 1. Unità dell’Amministrazione federale centrale: Stralciare Ufficio federale dell’assicurazione militare Bundesamt für Militärversicherung Office fédéral de l’assurance militaire Uffizi federal d’assicuranza militara 3. Ordinanza del 28 giugno 200015 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno
Art. 9 cpv.3 lett. a n. 6 e lett. b
Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFSP assume le funzioni seguenti:
prepara, controlla, coordina e partecipa all’elaborazione ed all’esecuzione di atti normativi sulla sanità pubblica e sulla sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e infortuni, in special modo nei settori seguenti: 6. assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare;
indirizza la ricerca in materia di sanità, di assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare e di formazione, perfezionamento ed aggiornamento nelle professioni mediche accademiche.
Art. 12
4. Ordinanza del 24 ottobre 197916 concernente la giustizia penale militare
Art. 60a cpv.2 lett. l
Esemplari della sentenza sono notificati ai destinatari seguenti:
l. all’assicurazione militare, nei casi in cui sia stata ferita o uccisa una persona coperta dall’assicurazione militare;
5. Ordinanza del 24 novembre 200417 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio Allegato 2 parte A n. 7, frase introduttiva 7. Dall’assicurazione militare: … 6. Ordinanza del 5 dicembre 200318 sull’apprezzamento medico delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile
Art. 7 lett. f
Possono richiedere l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio:
f. l’assicurazione militare per i suoi assicurati;
Art. 11 cpv.2 lett. b
Hanno il diritto di ricorrere:
b. l’assicurazione militare;
7. Ordinanza del 22 giugno 199419 sulla radioprotezione
Art. 124 cpv.1 terzo periodo
… Per l’esecuzione si può ricorrere, in caso di necessità, alla collaborazione dell’assicurazione militare.