RU 2005 3389
Ordinanza del DFI
concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze
in relazione con l’entrata in vigore della legge
sui prodotti chimici
del 28 giugno 2005
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
ordina:
I
I seguenti atti normativi sono abrogati: 1. ordinanza del 9 novembre 19981 sulle schede di dati di sicurezza per veleni e sostanze pericolose per l’ambiente; 2. ordinanza del 2 febbraio 20002 sulla buona prassi di laboratorio (OBPL); 3. regolamento del 14 marzo 19773 concernente i corsi e gli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione generale B; 4. regolamento del 14 novembre 19734 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio dei colori e vernici e dei materiali ausiliari delle classi di tossicità da2 a4 o di un libro dei veleni per l’acquisto di questi prodotti e sostanze della classe di tossicità2; 5. regolamento del 4 dicembre 19735 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio dei veleni delle classi2 a4 per la protezione chimica del legno; 6. regolamento del 28 marzo 19746 su i corsi e gli esami per l’ottenimento del libro necessario all’acquisto di veleni delle classi1 e 2 per aziende galvanotecniche; 7. regolamento del 18 giugno 19747 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di sostanze e prodotti del ramo petroliero delle classi di tossicità2 a4; 8. regolamento d’esame del 18 giugno 19748 per l’ottenimento del certificato di «persona competente nel commercio di prodotti della classe di tossicità 5» negli spacci con servisol;
9. regolamento del 12 luglio 19749 concernente i corsi e gli esami per l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di sostanze e prodotti delle classi di tossicità da2 a4 per le aziende dell’industria delle materie plastiche; 10. regolamento del 24 gennaio 197510 concernente i corsi e gli esami per l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di sostanze e prodotti delle classi di tossicità2 a4 per l’agricoltura e il giardinaggio; 11. regolamento del 2 settembre 197411 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di veleni delle classi2 a4 o di un libro dei veleni per l’acquisto di sostanze e prodotti delle classi1 e 2 per la preparazione dell’acqua; 12. regolamento del 10 febbraio 197512 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di veleni delle classi2 a4 o di un libro dei veleni per l’acquisto di veleni della classe
destinati alle imprese di pulitura e alle loro aziende fornitrici; 13. regolamento del 28 febbraio 197513 concernente i corsi e gli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione generale C di commerciare veleni delle classi2 a4 o di un libro dei veleni per l’acquisto di quelli delle classi1 e 2 destinati alle imprese dell’industria finimento tessili; 14. regolamento del 29 aprile 197514 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio con sostanze e prodotti delle classi di tossicità2 a4 da usarsi nell’industria del latte; 15. regolamento del 3 novembre 197515 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio con sostanze e prodotti delle classi di tossicità2 a4 del commercio con materiale da costruzione; 16. regolamento del 24 febbraio 197616 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di veleni delle classi2 a4 o di un libro dei veleni per l’acquisto di sostanze e prodotti delle classi di tossicità2 per la produzione orticola o vegetale; 17. regolamento del 17 maggio 197617 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un libro dei veleni per l’acquisto di veleni delle classi di tossicità1 e 2 per il restauro e la conservazione di oggetti da museo e monumenti;
18. regolamento del 25 agosto 197618 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di prodotti delle classi di tossicità3 e 4 per il commercio al minuto; 19. regolamento del 29 ottobre 197619 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di prodotti e sostanze delle classi di tossicità2 a4 per il commercio di chincaglieria; 20. regolamento del 7 luglio 197620 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di sostanze e di prodotti delle classi di tossicità2 a4 o di un libro dei veleni per l’acquisto di veleni della classe2 per il commercio specializzato delle fotografie; 21. regolamento del 29 marzo 197721 concernente i corsi e gli esami per l’ottenimento di un’autorizzazione speciale che legittimi all’acquisto di veleni della classe1 da adoperare, come gas o nebbie altamente tossiche, nella lotta contro gli insetti nocivi; 22. regolamento del 29 marzo 197722 concernente i corsi e gli esami circa l’ottenimento di un’autorizzazione generale C o D per il commercio dei veleni delle classi da2 a4 nei depositi, nelle aziende d’importazione e nel commercio all’ingrosso o nel commercio dei prodotti chimici; 23. regolamento del 28 ottobre 197723 su i corsi e gli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione generale C di commerciare veleni delle classi2 a4 o del libro dei veleni per l’acquisto di quelli della classe2 destinati alle imprese del settore automobilistico; 24. regolamento del 21 febbraio 197824 concernente i corsi e gli esami inerenti all’autorizzazione generale D di commerciare con sostanze e prodotti delle classi di tossicità 1–4 nelle aziende importatrici e di commercio all’ingrosso, come pure nel commercio di prodotti chimici; 25. ordinanza del 10 gennaio 199425 sulla caratterizzazione particolare dei veleni destinati all’artigianato (Ordinanza sulla caratterizzazione particolare dei veleni); 26. ordinanza del 17 maggio 197626 concernente la caratterizzazione semplificata di veleni delle classi di tossicità2 a5 per la consegna mediante palette; 27. ordinanza del 4 luglio 197327 istituente agevolazioni per la giacenza di veleni presso terzi.
II
Gli atti normativi qui elencati sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 26 giugno 199528 sulle materie plastiche
Art. 1 cpv.2
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 18 maggio 200529 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
2. Ordinanza del DFI del 26 giugno 199530 sui cosmetici (OCos) Allegato 2 (vedi pagina seguente) Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici. O del DFI RU 2005
Allegato 2
Sono cancellate dall’elenco delle sostanze:
a. Sostanze b. Impiego c. Concentrazione massima autorizzata d. Modalità d’impiego/Avvertenze (in corsivo) nel prodotto pronto per l’applicazione Benzoato di benzile Sostanza repellente8,0 % Etilestere di acido 3-(N-butil-N-acetil) Sostanza repellente20,0 % -amminopropionico contro gli insetti Cloro-N,N-dietilbenzammide Sostanza repellente12,0 % N,N-Dietilbenzammide Sostanza repellente10,0 % N,N-Dietilcaprilammide Sostanza repellente10,0 % N,N-Dietil-3-toluammide Sostanza repellente30,0 % contro gli insetti (vol.) 2-Etile-1,3-esandiolo Sostanza repellente20,0 % 2-Idrossietil-piperidin isobutilcarbamato Sostanza repellente20,0 % Mentoglicolo; p-Mentan-3,8-diolo Sostanza repellente20,0 % «Evitare il contatto con gli occhi.» «Non usare con contro gli insetti lattanti.» «Usare con moderazione con bambini fino a3 anni.»
3. Ordinanza del 26 giugno 199531 sulla combustibilità
Art. 5 Sostanze protettive anti incendio
Nella confezione di materiali tessili non possono essere utilizzate sostanze protettive anti incendio con sostanze disciplinate negli allegati1.1,1.2 e 1.9 dell’ordinanza del 18 maggio 200532 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
4. Ordinanza del 27 marzo 200233 sui giocattoli Allegato 2 II n. 3 lett. e e g
Abrogata
Sono fatte salve le prescrizioni dell’ordinanza del 18 maggio 200534 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Allegato 3 II n. 5 lett. c
c. Sono fatte salve le corrispondenti prescrizioni della legislazione inmateria di prodotti chimici e di protezione dell’ambiente.
5. Ordinanza del DFI del 26 giugno 199535 concernente i generatori aerosol
Art. 12 cpv.3 e 4
Abrogati
Art. 13 cpv.1 lett. b
Abrogata
Art. 14 cpv.2 lett. a e cpv.6
Se il generatore aerosol contiene componenti infiammabili ai sensi del numero 8 dell’allegato1, le indicazioni secondo il capoverso1 devono essere completate con:
a. il simbolo di pericolo che richiama l’infiammabilità delle sostanze e la corrispondente indicazione secondo l’allegato1 n. 1.1 dell’ordinanza del 18 maggio 200536 sui prodotti chimici;
Abrogato Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
28 giugno 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore