RU 2005 3909
Regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
il termine «regolamento» designa il regolamento (CEE) n. 1408/71;
il termine «regolamento di applicazione» designa il presente regolamento;
i termini definiti all’articolo 1 del regolamento hanno il significato che viene loro attribuito nel suddetto articolo.
Art. 2 Modelli di stampati – Informazioni sulle legislazioni – Prontuari
1. La commissione amministrativa stabilisce i moduli per i certificati, gli attestati, le dichiarazioni, le domande e gli altri documenti necessari all’applicazione del regolamento e del suo regolamento di applicazione. Due Stati membri o le loro autorità competenti possono, di comune accordo e previo parere della Commissione amministrativa, adottare moduli semplificati ai fini delle loro relazioni reciproche. Tali certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti possono essere trasmessi fra le istituzioni sia tramite moduli su supporto cartaceo, sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati tramite servizi telematici, conformemente al disposto del titolo VIbis. Lo scambio di informazioni tramite servizi telematici è subordinato a un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro emittente e dello Stato membro destinatario. 2. La commissione amministrativa può raccogliere, ad uso delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, informazioni sulle disposizioni delle legislazioni nazionali comprese nel campo di applicazione del regolamento. 3. La commissione amministrativa prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonché le formalità amministrative cui devono ottemperare per farli valere. Il comitato consultivo è consultato prima che tali prontuari siano stabiliti.
RS 0.831.109.268.11
Art. 3 Organismi di collegamento – Comunicazioni tra le istituzioni e tra beneficiari e istituzioni
1. Le autorità competenti possono designare degli organismi di collegamento, abilitati a comunicare direttamente tra loro. 2. Ogni istituzione di uno Stato membro ed ogni persona che risiede o che dimora nel territorio di uno Stato membro può rivolgersi all’istituzione di un altro Stato membro direttamente o tramite gli organismi di collegamento. 3. Le decisioni e altri documenti rilasciati da un’istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all’interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 4 Allegati
1. L’allegato 1 indica l’autorità competente o le autorità competenti di ciascuno Stato membro. 2. L’allegato 2 indica le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro. 3. L’allegato 3 indica le istituzioni del luogo di residenza e le istituzioni del luogo di dimora di ciascuno Stato membro. 4. L’allegato 4 indica gli organismi di collegamento designati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 del regolamento di applicazione. 5. L’allegato 5 indica le disposizioni di cui all’articolo 5, all’articolo 53 paragrafo 3, all’articolo 104, all’articolo 105 paragrafo 2, all’articolo 116 e all’articolo 121 del 6. L’allegato 6 indica la procedura di pagamento delle prestazioni scelta dalle istituzioni debitrici di ciascuno Stato membro, in conformità delle disposizioni dell’articolo 53 paragrafo 1 del regolamento di applicazione. 7. L’allegato 7 indica il nome e la sede delle banche di cui all’articolo 55 paragrafo 1 del regolamento di applicazione. 8. L’allegato 8 indica gli Stati membri per i quali sono applicabili, nei rapporti reciproci, le disposizioni dell’articolo 10bis paragrafo 1 lettera d) del regolamento di 9. L’allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, in conformità delle disposizioni dell’articolo 94 paragrafo 3 lettera a) e dell’articolo 95 paragrafo 3 lettera a) del regolamento di applicazione. 10. L’allegato 10 indica le istituzioni o gli organismi designati dalle autorità competenti, in particolare ai sensi delle disposizioni seguenti:
regolamento: articolo 14quater e articolo 14quinquies paragrafo 3 e articolo 17;
regolamento di applicazione: articolo 6 paragrafo 1, articolo 8, articolo 10ter, articolo 11 paragrafo 1, articolo 11bis paragrafo 1, articolo 12bis, articolo 13 paragrafi 2 e 3, articolo 14 paragrafi 1, 2 e 3, articolo 38 paragrafo 1, artico- lo 70 paragrafo 1, articolo 80 paragrafo 2, articolo 81, articolo 82 paragrafo 2, articolo 85 paragrafo 2, articolo 86 paragrafo 2, articolo 89 paragrafo 1, articolo 91 paragrafo 2, articolo 102 paragrafo 2, articolo 109, articolo 110 e articolo 113 paragrafo 2.
11. L’allegato 11 indica il regime o i regimi di cui all’articolo 35 paragrafo 2 del regolamento.
Titolo II Applicazione delle disposizioni generali del regolamento
Applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento
Art. 5 Sostituzione del regolamento di applicazione agli accordi relativi all’applicazione delle convenzioni
Le disposizioni del regolamento di applicazione si sostituiscono a quelle degli accordi relativi all’applicazione delle convenzioni di cui all’articolo 6 del regolamento; esse si sostituiscono anche, in quanto non siano indicate nell’allegato 5, alle disposizioni relative all’applicazione delle disposizioni delle convenzioni di cui all’articolo 7 paragrafo 2 lettera c) del regolamento.
Applicazione dell’articolo 9 del regolamento
Art. 6 Ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata
1. Se, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 15 paragrafo 3 del regolamento, l’interessato soddisfa alle condizioni richieste per l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l’invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) in più regimi, ai sensi della legislazione di uno Stato membro, e se non è stato soggetto all’assicurazione obbligatoria in uno di questi regimi a titolo della sua ultima occupazione subordinata o autonoma, può beneficiare di dette disposizioni per l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel regime stabilito dalla legislazione di detto Stato membro, o in mancanza, nel regime di sua scelta. 2. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 9 paragrafo 2 del regolamento, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione dello Stato membro in causa un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell’interessato, dall’istituzione o dalle istituzioni che applicano le legislazioni sotto le quali egli ha compiuto detti periodi.
Applicazione dell’articolo 12 del regolamento
Art. 7 Regole generali concernenti l’applicazione delle disposizioni relative al divieto di cumulo
1. Quando alcune prestazioni dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri possono essere reciprocamente ridotte, sospese o soppresse, gli importi che non fossero corrisposti a causa di una rigida applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero di prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione. 2. Per l’applicazione dell’articolo 12 paragrafi 2, 3 e 4 degli articoli 46bis, 46ter e 46quater del regolamento, le istituzioni competenti in causa si comunicano, a richiesta, tutte le opportune informazioni.
Art. 8 Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia o di maternità ai sensi delle legislazioni di più Stati membri
1. Se un lavoratore subordinato o autonomo o uno dei suoi familiari può pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto o, se il parto non ha avuto luogo nel territorio di uno di detti Stati, esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo. 2. Se un lavoratore subordinato o autonomo può pretendere al beneficio di prestazioni di malattia ai sensi delle legislazioni dell’Irlanda e del Regno Unito per lo stesso periodo di incapacità al lavoro, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l’interessato è stato soggetto da ultimo. 3. Nei casi di cui agli articoli 14quater lettera b) e 14septies del regolamento, se la persona considerata o un familiare ha diritto alle prestazioni in natura di malattia o di maternità a norma delle due legislazioni in causa, si applicano le norme seguenti:
se una almeno di queste legislazioni prevede che le prestazioni siano erogate sotto forma di rimborso al beneficiario, esse sono esclusivamente a carico dell’istituzione dello Stato membro nel cui territorio sono erogate;
se le prestazioni sono state erogate nel territorio di uno Stato membro diverso dai due Stati membri in causa, esse sono esclusivamente a carico dell’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona considerata è soggetta in virtù della sua attività subordinata.
Art. 8bis Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e della legislazione di uno o più altri Stati membri
Se un lavoratore subordinato o autonomo o uno dei suoi familiari può pretendere, nel corso di uno stesso periodo, al beneficio delle prestazioni di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione cui l’interessato è stato soggetto da ultimo.
Art. 9 Norme applicabili in caso di cumulo di diritti ad assegni in caso di morte ai sensi delle legislazioni di più Stati membri
1. In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro, soltanto il diritto all’assegno in caso di morte acquisito ai sensi della legislazione di tale Stato membro è mantenuto, mentre cessa il diritto acquisito a titolo della legislazione di ogni altro Stato membro. 2. In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro, allorché il diritto all’assegno in caso di morte è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più altri Stati membri, o in caso di morte sopravvenuta fuori del territorio degli Stati membri, allorché tale diritto è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, è mantenuto soltanto il diritto acquisito ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il defunto è stato soggetto da ultimo, mentre cessa il diritto acquisito ai sensi della legislazione di ogni altro Stato membro. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nei casi menzionati all’articolo 14quater lettera b), o all’articolo 14septies del regolamento, i diritti all’assegno in caso di morte acquisiti a norma della legislazione di ciascuno degli Stati membri in causa sono mantenuti.
Art. 9bis Norme applicabili in caso di cumulo di diritti alle prestazioni di disoccupazione
Se un lavoratore subordinato o autonomo, che ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione di uno Stato membro cui era soggetto durante la sua ultima occupazione subordinata o autonoma, in applicazione dell’articolo 69 del regolamento, si reca in Grecia ove egli ha parimenti diritto alle prestazioni di disoccupazione in virtù di un periodo di assicurazione, di occupazione subordinata o autonoma anteriormente compiuto sotto la legislazione ellenica, il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione ellenica è sospeso durante il periodo di cui all’articolo 69 paragrafo 1 lettera c) del regolamento.
Art. 10 Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari
1. a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.
Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:
nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro; ii) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento, dalla persona che ha diritto a dette prestazioni o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto a tali prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di tali articoli, in tal caso l’interessato beneficia delle prestazioni o degli assegni familiari dello Stato membro nel cui territorio risiedono i figli, a carico di detto Stato membro, nonché eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli.
2. Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ha diritto alle prestazioni familiari in virtù di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione ellenica, tale diritto è sospeso allorché, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni familiari ai sensi della legislazione del primo Stato membro in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento, fino a concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni. 3. Quando, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni da due Stati membri in forza degli articoli 73 e/o 74 del regolamento, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione preveda l’importo di prestazioni più elevato concede la totalità di questo importo, mentre l’istituzione competente dell’altro Stato provvederà a rimborsargli la metà (del medesimo entro i limiti dell’importo previsto dalla legislazione di quest’ultimo Stato membro).
Art. 10bis Norme applicabili quando il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto successivamente alla legislazione di più Stati membri nel corso dello stesso periodo o parte di periodo
Se un lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto successivamente alla legislazione di due Stati membri nel corso del periodo che separa due scadenze previste dalla legislazione di uno o dei due Stati membri in oggetto per la concessione delle prestazioni familiari, si applicano le seguenti norme:
le prestazioni familiari a cui l’interessato ha diritto in quanto soggetto alla legislazione di ciascuno di questi Stati corrispondono al numero di prestazioni giornaliere dovute in applicazione della legislazione considerata. Se tali legislazioni non prevedono prestazioni giornaliere, le prestazioni familiari sono concesse al prorata della durata del periodo durante il quale l’interessato è stato soggetto alla legislazione di ciascuno Stato membro, in rapporto al periodo fissato dalla legislazione in oggetto;
se le prestazioni familiari sono state corrisposte da una istituzione per un periodo in cui avrebbero dovuto essere corrisposte da un’altra istituzione, si procede a compensazione fra tali istituzioni;
per l’applicazione delle disposizioni delle lettere a) e b), quando i periodi di occupazione o di attività autonoma compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle sulla cui base si calcolano le prestazioni familiari ai sensi della legislazione di un altro Stato membro alla quale l’interessato è stato pure soggetto nel corso di uno stesso periodo, la conversione si effettua in conformità dell’articolo 15 paragrafo 3 del regolamento di applicazione;
in deroga alle disposizioni della lettera a), per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati membri di cui all’allegato 8 del regolamento di applicazione, l’istituzione che sostiene l’onere delle prestazioni familiari per la prima attività subordinata o autonoma nel corso del periodo considerato sostiene tale onere per tutto il periodo in corso.
Titolo III Applicazione delle disposizioni del regolamento relative
alla determinazione della legislazione applicabile Applicazione degli articoli da 13 a 17 del regolamento
Art. 10ter Formalità previste in applicazione dell’articolo 13 paragrafo 2 lettera f) del regolamento
La data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall’articolo 13 paragrafo 2 lettera f) del regolamento sono determinate secondo le disposizioni di detta legislazione. L’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione diviene applicabile all’interessato si rivolge all’istituzione designata dall’autorità competente del primo Stato membro per conoscere tale data.
Art. 11 Formalità in caso di distacco di un lavoratore subordinato in applicazione dell’articolo 14 paragrafo 1 e dell’articolo 14ter paragrafo 1 del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell’articolo 17 del regolamento
1. L’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro, la cui legislazione rimane applicabile, rilascia un certificato nel quale si attesta che il lavoratore subordinato rimane soggetto a tale legislazione e fino a quale data:
su richiesta del lavoratore subordinato o del suo datore di lavoro nei casi di cui all’articolo 14 paragrafo 1 e all’articolo 14ter paragrafo 1 del regolamento;
in caso di applicazione dell’articolo 17 del regolamento.
2. L’accordo deve essere chiesto dal datore di lavoro nei casi di cui all’articolo 14 paragrafo 1 lettera b) ed all’articolo 14ter paragrafo 1 del regolamento.
Art. 11bis Formalità in caso di un’attività esercitata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio l’interessato svolge normalmente un’attività autonoma in applicazione dell’articolo 14bis paragrafo 1 e dell’articolo 14ter paragrafo 2 del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell’articolo 17 del regolamento
1. L’istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile rilascia un certificato attestante che il lavoro autonomo resterà soggetto a detta legislazione e fino a quale data:
su richiesta del lavoratore autonomo nei casi in cui all’articolo 14bis paragrafo 1 e all’articolo 14ter paragrafo 2 del regolamento;
nei casi in cui l’articolo 17 del regolamento è d’applicazione.
2. L’accordo deve essere chiesto dal lavoratore autonomo nei casi di cui all’articolo 14bis paragrafo 1 lettera b) ed all’articolo 14ter paragrafo 2 del regolamento.
Art. 12 Disposizioni particolari concernenti l’iscrizione al regime tedesco di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati
Quando la legislazione tedesca applicabile – in virtù dell’articolo 13 paragrafo 2 lettera a), dell’articolo 14 paragrafi 1 e 2 o dell’articolo 14ter paragrafo 1 del regolamento o in virtù di un accordo concluso in applicazione dell’articolo 17 del regolamento – ad un lavoratore subordinato che dipende da un’impresa o da un datore di lavoro la cui sede o domicilio non si trovano nel territorio della Repubblica federale di Germania e il lavoratore subordinato non ha posto di lavoro fisso nel territorio della Repubblica federale di Germania, detta legislazione è applicata come se il lavoratore subordinato fosse occupato nel luogo della sua residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania. Se il lavoratore subordinato non ha residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania, la legislazione tedesca si applica come se egli fosse occupato in un luogo per il quale è competente l’Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Cassa generale locale di malattia di Bonn), Bonn.
Art. 12bis Norme applicabili alle persone di cui all’articolo 14 paragrafo 2 lettera b), all’articolo 14 paragrafo 3, all’articolo 14bis paragrafi da 2 a 4 e all’articolo 14quater del regolamento che svolgono normalmente un’attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri
Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 2 lettera b), dell’articolo 14 paragrafo 3, dell’articolo 14bis paragrafi da 2 a 4 e dell’articolo 14quater del regolamento, sono applicabili le seguenti norme: 1. a) La persona che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri o in un’impresa la cui sede si trova nel territorio di uno Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di due Stati membri o che svolge simultaneamente un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un’attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro informa di questa situazione l’istituzione designata dall’autorità competente
b) Se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio la persona risiede non gli è applicabile, l’istituzione designata dall’autorità competente di detto Stato membro informa della situazione l’istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. 2. a) Se, conformemente all’articolo 14 paragrafo 2 lettera b) punto i) o all’articolo 14bis paragrafo 2 prima frase, la persona che svolge normalmente un’attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri e che svolge parte della sua attività nello Stato membro nel cui territorio risiede è soggetta alla legislazione di detto Stato membro, l’istituzione designata dall’autorità competente dello stesso rilascia all’interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all’istituzione designata dall’autorità competente di ogni altro Stato membro:
nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività e/o ii) nel caso che essa svolga un’attività subordinata nel cui territorio un’impresa o un datore di lavoro da cui essa dipende ha la propria sede o il proprio domicilio.
Quest’ultima istituzione fornisce, se necessario, all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile, le informazioni necessarie per il computo dei contributi che il datore o i datori di lavoro e/o detta persona sono tenuti a versare in virtù di tale legislazione.
3. a) Se, conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 o all’articolo 14bis paragrafo 3 del regolamento, la persona occupata nel territorio di uno Stato membro presso un’impresa la cui sede si trovi nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di detti Stati, o che svolga un’attività autonoma in una tale impresa, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’impresa stessa abbia sede, l’istituzione designata dall’autorità competente di quest’ultimo Stato membro rilascia all’interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all’istituzione designata dall’autorità competente di ogni altro Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge un’attività subordinata o autonoma; 4. a) Se ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 paragrafo 2 lettera b) punto ii) del regolamento la persona che non risiede nel territorio di alcuno degli Stati membri in cui svolge la sua attività subordinata è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’impresa o il datore di lavoro che occupa l’interessato ha la propria sede o il proprio domicilio, l’istituzione designata dall’autorità competente di quest’ultimo Stato membro rilascia all’interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all’istituzione designata dall’autorità competente di ogni Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività subordinata; 5. a) Se, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14bis paragrafo 2 seconda frase del regolamento, la persona che svolge normalmente un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri, ma che non svolge nessuna parte di quest’attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa svolge la sua attività principale, l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa risiede ne informa immediatamente l’istituzione designata dall’autorità competente degli Stati membri interessati.
Le autorità competenti degli Stati membri interessati o le istituzioni designate da dette autorità competenti stabiliscono di comune accordo la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto delle disposizioni di cui alla lettera d) e delle disposizioni dell’articolo 14bis paragrafo 4 del regolamento entro e non oltre 6 mesi a decorrere dal giorno in cui la situazione dell’interessato è stata comunicata ad una delle istituzioni in causa.
L’istituzione che applica la legislazione determinata come applicabile all’interessato rilascia allo stesso un certificato in cui si attesta che è soggetto a detta legislazione e ne invia copia alle altre istituzioni interessate.
Per stabilire, ai fini dell’articolo 14bis paragrafo 2 terza frase del regolamento, l’attività principale dell’interessato, viene anzitutto tenuto conto della località dove è situata la sede fissa e permanente in cui l’interessato svolge le sue attività. In mancanza di quanto precede, si tiene conto di criteri quali la natura abituale o la durata delle attività svolte, il numero di servizi resi e il reddito derivante da dette attività.
Le istituzioni interessate si trasmettono qualsiasi informazione necessaria a indicare sia l’attività principale dell’interessato sia i contributi da pagare ai sensi della legislazione considerata essergli applicabile.
6. a) Senza pregiudizio di quanto disposto al paragrafo 5, in particolare alla lettera b), se l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione sarebbe applicabile in virtù dell’articolo 14bis paragrafi 2 o 3 del regolamento, stabilisce che le disposizioni del paragrafo 4 di detto articolo si applicano alla persona interessata, l’istituzione stessa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati o le istituzioni designate da tali autorità; se necessario, la legislazione da applicarsi all’interessato viene determinata di comune accordo.
b) Le informazioni di cui al paragrafo 2 lettera b) saranno fornite dalle istituzioni degli Stati membri interessati all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è stata riconosciuta applicabile. 7. a) Se, conformemente all’articolo 14quater del regolamento, una persona che svolge simultaneamente un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un’attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio svolge l’attività subordinata, l’istituzione designata dall’autorità competente di questo ultimo Stato membro le rilascia un certificato dal quale risulta che essa è soggetta alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all’istituzione designata dall’autorità competente di ogni altro Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge la sua attività autonoma; 8. Se conformemente all’articolo 14quater lettera b) del regolamento, la persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta alla legislazione di due Stati membri, si applicano per analogia i punti 1, 2, 3 e 4 per quanto concerne l’attività subordinata e i punti 1, 2, 3,
e 6 per quanto concerne l’attività autonoma. Le istituzioni designate dalle autorità competenti dei due Stati membri la cui legislazione è in definitiva applicabile se ne informano reciprocamente.
Art. 12ter Regole applicabili alle persone di cui agli articoli 14sexies o 14septies del regolamento
Le disposizioni dell’articolo 12bis paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano per analogia alle persone di cui all’articolo 14sexies o all’articolo 14septies del regolamento. Nei casi contemplati dall’articolo 14septies del regolamento le istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri la cui legislazione è applicabile si informano reciprocamente.
Art. 13 Esercizio del diritto di opzione da parte del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari
1. Il diritto di opzione previsto all’articolo 16 paragrafo 2 del regolamento deve essere esercitato per la prima volta entro tre mesi dalla data alla quale il lavoratore subordinato è stato assunto presso la missione diplomatica o l’ufficio consolare di cui trattasi o è entrato al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio. L’opzione decorre dalla data d’entrata in servizio. Quando l’interessato esercita nuovamente il diritto di opzione alla fine di un anno civile, l’opzione ha effetto dal primo giorno dell’anno successivo. 2. L’interessato che eserciti il diritto di opzione ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale ha optato, avvisando nel contempo il datore di lavoro. Questa istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello Stato membro in conformità delle direttive emanate dall’autorità competente di questo Stato membro. 3. L’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l’interessato gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato presso la missione diplomatica o l’ufficio consolare di cui trattasi o al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio. 4. Se l’interessato ha optato per l’applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se lo stesso fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L’autorità competente designa l’istituzione competente in materia di assicurazione malattia.
Art. 14 Esercizio del diritto di opzione da parte degli agenti ausiliari delle Comunità europee
1. Il diritto di opzione previsto all’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento deve essere esercitato al momento della conclusione del contratto di assunzione. L’autorità abilitata a concludere tale contratto informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale l’agente ausiliario ha optato. Detta istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello Stato membro. 2. L’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l’agente ausiliario, gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato al servizio delle Comunità europee in qualità di agente ausiliario. 3. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, le istituzioni competenti per gli agenti ausiliari delle Comunità europee. 4. Se l’agente ausiliario occupato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania ha optato per l’applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se l’agente fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L’autorità competente designa l’istituzione competente in materia di assicurazione malattia.
Titolo IV Applicazione delle disposizioni del regolamento particolari
alle varie categorie di prestazioni
Capitolo 1 Regole generali relative alla totalizzazione dei periodi
Art. 15
1. Nei casi di cui all’articolo 18 paragrafo 1, all’articolo 38, all’articolo 45 paragrafi da 1 a 3, all’articolo 64 e all’articolo 67 paragrafi 1 e 2 del regolamento, la totalizzazione dei periodi si effettua in conformità delle seguenti norme:
ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ricorrervi per completare i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione del primo Stato membro ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che tali periodi di assicurazione o di residenza non si sovrappongano. Se si tratta di prestazioni per invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) che debbono essere liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri in conformità delle disposizioni dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento, ciascuna delle istituzioni in causa procede separatamente a tale totalizzazione, tenendo conto dell’insieme dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell’articolo 45 paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 47 paragrafo 1 lettera a) del regolamento. Tuttavia, nei casi di cui all’articolo 14quater lettera b) o 14septies del regolamento, dette istituzioni tengono conto altresì, per la concessione dei benefici, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti a titolo di un regime di assicurazione obbligatorio in base alla legislazione degli Stati membri in questione che si sovrappongono;
quando un periodo di assicurazione o di residenza compiuto al titolo di un’assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione compiuta a titolo di un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in conto soltanto il periodo compiuto a titolo di un’assicurazione obbligatoria;
quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo equiparato compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo equiparato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il periodo diverso dal periodo equiparato;
ogni periodo equiparato ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri è preso in conto soltanto dall’istituzione dello Stato membro alla legislazione del quale l’assicurato è stato da ultimo soggetto a titolo obbligatorio prima di detto periodo; nel caso in cui l’assicurato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest’ultimo è preso in conto dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo;
nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l’epoca in cui taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente esser presi in considerazione;
nel caso in cui, secondo la legislazione di uno Stato membro, taluni periodi di assicurazione o di residenza siano presi in conto solamente se sono stati compiuti entro un termine determinato, l’istituzione che applica tale legislazione:
tiene conto dei periodi di assicurazione di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro solamente se sono stati compiuti entro tale termine, oppure ii) prolunga il termine per la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti in tutto o in parte entro detto termine sotto la legislazione di un altro Stato membro quando si tratta di periodi di assicurazione o di residenza che comportano unicamente, in base alla legislazione del secondo Stato membro, la sospensione del termine entro il quale i periodi di assicurazione o di residenza debbono essere compiuti.
2. I periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto una legislazione di uno Stato membro non compresa nel campo di applicazione del regolamento, ma che sono presi in conto ai sensi di una legislazione di tale Stato membro compresa nel campo di applicazione del regolamento, sono considerati come periodi di assicurazione o di residenza da prendere in conto ai fini della totalizzazione. 3. Quando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle utilizzate dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua
se l’interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di sei giorni, o se è un lavoratore autonomo:
un giorno equivale a otto ore e viceversa, ii) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa, iii) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa, iv) tre mesi o tredici settimane o settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa,
per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane ed i civile, di un totale superiore a trecentododici giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri;
se l’interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di cinque giorni:
un giorno equivale a nove ore e viceversa, ii) cinque giorni equivalgono a una settimana e viceversa, iii) ventidue giorni equivalgono ad un mese viceversa, iv) tre mesi o tredici settimane o sessantasei giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa,
per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i civile, di un totale superiore a duecentosessantaquattro giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri;
se l’interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di sette giorni:
un giorno equivale a sei ore e viceversa, ii) sette giorni equivalgono a una settimana e viceversa, iii) trenta giorni equivalgono ad un mese e viceversa, iv) tre mesi o tredici settimane o novanta giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa,
per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i civile, di un totale superiore a trecentosessanta giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri. Se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in mesi, i giorni che corrispondono a una frazione di mese, conformemente alle regole di conversione indicate nel presente paragrafo, sono considerati come un mese intero.
Capitolo 2 Malattia e maternità
Applicazione dell’articolo 18 del regolamento
Art. 16 Attestato dei periodi di assicurazione
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo. 2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, dall’istituzione o dalle istituzioni dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato anteriormente soggetto da ultimo. Se l’interessato non presenta detto attestato, l’istituzione competente si rivolge a questa o queste istituzioni per ottenerlo. tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell’articolo 19 del regolamento
Art. 17 Prestazione in natura in caso di residenza in uno Stato membro
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 19 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a farsi iscrivere, assieme ai familiari, presso l’istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato in cui si certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. Tale attestato è rilasciato dall’istituzione competente, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, se del caso. Se il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi familiari non presentano tale attestato, l’istituzione del luogo di residenza si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo. 2. Tale attestato rimane valido finché l’istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia quando tale attestato è rilasciato da un’istituzione tedesca, francese, italiana o portoghese, è valido soltanto per il periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno. 3. Se l’interessato ha la qualità di lavoratore stagionale, l’attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l’istituzione competente nel frattempo non ne notifichi l’annullamento all’istituzione del luogo di residenza. 4. L’istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto in conformità delle disposizioni del paragrafo 1. 5. Per ogni domanda di prestazioni in natura, l’interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione 6. In caso di ricovero in ospedale, l’istituzione del luogo di residenza notifica all’istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita. Tuttavia, tale notifica non è necessaria quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all’istituzione del luogo di residenza. 7. L’istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l’istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa.
L’istituzione competente dispone di quindici giorni a decorrere dall’invio di questo avviso per notificare, se del caso, la sua opposizione motivata; l’istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere del termine suddetto. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l’istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l’istituzione competente. Tuttavia, non è necessario notificare l’opposizione motivata quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all’istituzione del luogo di residenza. 8. Il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi familiari sono tenuti ad informare l’istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l’abbandono o il cambiamento di un’attività subordinata o autonoma dell’interessato, ovvero qualsiasi trasferimento della residenza o della dimora di quest’ultimo o di un suo familiare. L’istituzione competente informa inoltre l’istituzione del luogo di residenza della cessazione dell’iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura del lavoratore subordinato o autonomo. L’istituzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all’istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative all’iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura del lavoratore subordinato o autonomo. concordare altre modalità di applicazione, previo parere della Commissione amministrativa.
Art. 18 Prestazioni in denaro in caso di residenza in uno Stato membro
1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 1 lettera b) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall’inizio dell’inabilità al lavoro, all’istituzione del luogo di residenza presentando un avviso di interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall’istituzione competente o dall’istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante. 2. Se i medici curanti del Paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l’interessato si rivolge direttamente all’istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica. Questa istituzione fa procedere immediatamente all’accertamento medico dell’inabilità stessa al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Tale certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell’inabilità stessa, è trasmesso, senza indugio, all’istituzione competente. 3. Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l’istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale l’interessato si è rivolto ad essa, al controllo medico dello stesso come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell’inabilità al lavoro, è trasmesso dall’istituzione del luogo di residenza all’istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo. 4. L’istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se necessario, al controllo amministrativo o sanitario dell’interessato come se si trattasse di un pro- prio assicurato. Non appena constata che è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio l’interessato nonché l’istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l’inabilità al lavoro. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica all’interessato ha il valore di decisione presa per conto dell’istituzione competente. 5. L’istituzione competente conserva comunque la facoltà di far procedere al controllo dell’interessato da parte di un medico di sua scelta. 6.
Se l’istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché l’interessato non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del Paese di residenza o se constata che l’interessato è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica allo stesso tale decisione e ne trasmette simultaneamente copia all’istituzione del luogo di residenza. 7. Quando l’interessato riprende il lavoro, ne avverte l’istituzione competente se ciò è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione. 8. L’istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l’istituzione del luogo di residenza e l’interessato. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall’istituzione del luogo di residenza per conto dell’istituzione competente, quest’ultima informa l’interessato in merito ai suoi diritti e comunica all’istituzione del luogo di residenza l’importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell’articolo 20 del regolamento
Art. 19 Disposizioni particolari per i lavoratori frontalieri e i loro familiari
Se si tratta di lavoratori frontalieri o di loro familiari, medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro, salvo che la legislazione applicata dall’istituzione competente o un accordo concluso tra gli Stati membri interessati o le autorità competenti di questi Stati membri siano più favorevoli.
Applicazione dell’articolo 21 paragrafo 2 secondo comma del regolamento
Art. 19bis Prestazioni in natura in caso di soggiorno nello Stato competente – Familiari aventi la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura a norma dell’articolo 21 del regolamento, i familiari sono tenuti a presentare all’istituzione del luogo di soggiorno un attestato da cui risulti che essi hanno diritto a tali prestazioni. Tale attestato, che viene rilasciato all’istituzione del luogo di residenza dei familiari, se possibile prima che questi lascino il territorio dello Stato membro in cui risiedono, indica segnatamente, se del caso, la durata massima di erogazione delle prestazioni in natura, così come è previsto dalla legislazione di tale Stato membro. In caso di mancata presentazione di tale attestato da parte dei familiari, l’istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all’istituzione del luogo di residenza per ottenerlo. 2. Si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 17 paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione. In tale caso, l’istituzione del luogo di residenza dei membri della famiglia viene considerata come l’istituzione competente.
Applicazione dell’articolo 22 del regolamento
Art. 20 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Caso particolare dei lavoratori subordinati dei trasporti internazionali nonché dei loro familiari
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, per sé stesso o per i familiari che l’accompagnano, il lavoratore subordinato dei trasporti internazionali di cui all’articolo 14 paragrafo 2 lettera a) del regolamento, che si trova nell’esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è tenuto a presentare al più presto possibile all’istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato nel corso del mese civile della presentazione o dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indica, in particolare, la data dalla quale l’interessato è alle dipendenze di detto datore di lavoro, nonché la denominazione e la sede dell’istituzione competente; tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato competente, il datore di lavoro non è tenuto a conoscere l’istituzione competente, l’interessato è tenuto ad indicare per iscritto la denominazione e la sede di questa istituzione all’atto della presentazione della domanda all’istituzione del luogo di dimora. Quando il lavoratore subordinato ha presentato tale attestato, si presume che soddisfi alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Se egli non è in grado di rivolgersi all’istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale 2. L’istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all’istituzione competente per sapere se l’interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell’istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni. 3. L’istituzione competente invia la sua risposta all’istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l’istituzione competente indica, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione da essa applicata, e l’istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le dette prestazioni. 4.
Invece dell’attestato previsto al paragrafo 1, il lavoratore subordinato di cui a tale paragrafo può presentare all’istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura sono soddisfatte. Tale attestato, che è rilasciato dall’istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. In tale caso, le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili. 5. Le disposizioni dell’articolo 17 paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione 6. Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui al paragrafo
sono oggetto del rimborso previsto all’articolo 36 paragrafo 1 del regolamento.
Art. 21 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Lavoratori subordinati diversi da quelli di cui all’articolo 20 del regolamento di applicazione o lavoratori autonomi
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera a) punto i) del regolamento, salvo il caso di cui all’articolo 20 del regolamento di applicazione, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di dimora un attestato che certifica che ha diritto alle prestazioni in natura. Questo attestato, che è rilasciato dall’istituzione competente a richiesta dell’interessato, possibilmente prima che questi lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, indica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. Se l’interessato non presenta detto attestato, l’istituzione del luogo di dimora si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
Art. 22 Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel Paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera b) punto i) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale attestato, che è rilasciato dall’istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L’attesto può essere rilasciato dopo la partenza e su richiesta dell’interessato, quando non ha potuto essere rilasciato prima, per motivi di forza maggiore. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corresponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all’articolo 22 paragrafo 1 lettera c) punto i) del regolamento.
Art. 23 Prestazioni in natura ai familiari
Le disposizioni dell’articolo 21 o dell’articolo 22 del regolamento di applicazione, secondo i casi, sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all’articolo 22 paragrafo 3 del regolamento. Tuttavia, nei casi di cui all’articolo 22 paragrafo 3 secondo comma del regolamento, l’istituzione del luogo di residenza e la legislazione del Paese di residenza dei familiari sono rispettivamente considerate istituzione competente e legislazione dello Stato competente per l’applicazione dell’articolo 17 paragrafi 6, 7 e 9 degli articoli 21 e 22 del regolamento di applicazione.
Art. 24 Prestazioni in denaro ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera a) punto ii) del regolamento, le disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l’obbligo di presentare un certificato di incapacità al lavoro, il lavoratore subordinato o autonomo che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un’attività professionale non è tenuto a presentare l’avviso di interruzione del lavoro di cui all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
Applicazione dell’articolo 23 paragrafo 3 del regolamento
Art. 25 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 23 paragrafo 3 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
2. Tale attestato è rilasciato dall’istituzione del luogo di residenza dei familiari. Esso è valido per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo. L’interessato è tenuto a notificare immediatamente all’istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato. 3. In luogo dell’attestato di cui al paragrafo 1, l’istituzione competente può chiedere all’interessato documenti recenti di stato civile, relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta Applicazione dell’articolo 25 paragrafo 1 del regolamento
Art. 26 Prestazioni ai disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per cercarvi un’occupazione
1. Per beneficiare, per se stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in natura e in denaro ai sensi dell’articolo 25 paragrafo 1 del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all’istituzione di assicurazione malattia del luogo in cui si è recato un attestato che deve richiedere prima della partenza all’istituzione competente dell’assicurazione malattia. Se il disoccupato non presenta tale attestato, l’istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo. L’attestato deve certificare l’esistenza del diritto a dette prestazioni, alle condizioni di cui all’articolo 69 paragrafo 1 lettera a) del regolamento, indicare la durata del diritto, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 69 paragrafo 1 lettera c) del regolamento, e precisare l’importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo dell’assicurazione malattia, per la durata suddetta, in caso di incapacità al lavoro o di ricovero ospedaliero. 2. L’istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato certifica, su una copia dell’attestato di cui all’articolo 83 del regolamento di applicazione da trasmettere all’istituzione di assicurazione malattia del medesimo luogo, l’esistenza delle condizioni enunciate all’articolo 69 paragrafo 1 lettera b) del regolamento precisando la data dalla quale tali condizioni sussistono, nonché la data dalla quale il disoccupato beneficia delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione per conto dell’istituzione competente. Tale attestato è valido per il periodo previsto dall’articolo 69 paragrafo 1 lettera c) del regolamento, fino a quando sono soddisfatte le condizioni richieste. L’istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato informa, entro tre giorni, detta istituzione di assicurazione malattia se tali condizioni non sono più soddisfatte. 3. Le disposizioni dell’articolo 17 paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione 4. Per beneficiare delle prestazioni in denaro previste dalla legislazione dello Stato competente, il disoccupato è tenuto a presentare entro tre giorni, all’istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato, un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante.
Egli deve anche precisare fino a quale data ha beneficiato delle prestazioni a titolo dell’assicurazione disoccupazione nonché il suo indirizzo nel Paese dove si trova. 5. L’istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato il disoccupato notifica, entro tre giorni, l’inizio e la fine dell’incapacità al lavoro all’istituzione competente di assicurazione malattia ed all’istituzione competente di assicurazione disoccupazione, come pure all’istituzione dove è iscritto il disoccupato quale richiedente lavoro. 6. Nei casi definiti all’articolo 25 paragrafo 4 del regolamento, l’istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato il disoccupato informa l’istituzione competente di assicurazione malattia e l’istituzione competente di assicurazione disoccupazione di ritenere soddisfatte le condizioni che giustificano la proroga della corresponsione delle prestazioni in denaro e in natura. Essa motiva il proprio parere, unendo alla relazione inviata all’istituzione competente di assicurazione malattia un rapporto circostanziato del medico di controllo sulle condizioni di salute del malato e la durata probabile del periodo durante il quale saranno soddisfatte le condizioni richieste per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 25 paragrafo 4 del regolamento. L’istituzione competente di assicurazione malattia decide in merito alla proroga della corresponsione delle prestazioni al disoccupato ammalato. 7. Le disposizioni dell’articolo 18 paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
Applicazione dell’articolo 25 paragrafo 3 del regolamento
Art. 27 Prestazioni in natura ai familiari di disoccupati in caso di residenza
Le disposizioni dell’articolo 17 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia ai fini della concessione delle prestazioni in natura ai familiari di disoccupati quando tali familiari hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Al momento dell’iscrizione dei familiari di disoccupati che beneficiano di prestazioni ai sensi dell’articolo 69 paragrafo 1 del regolamento, deve essere presentato l’attestato di cui all’articolo 26 paragrafo 1 del regolamento di applicazione. Tale attestato è valido per la durata della concessione delle prestazioni previste dall’articolo 69 paragrafo 1 del regolamento.
Applicazione dell’articolo 26 del regolamento
Art. 28 Prestazioni in natura ai richiedenti la pensione o la rendita e ai loro familiari
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 del regolamento, il richiedente è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari, presso l’istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato dall’istituzione di questo altro Stato membro competente per le prestazioni in natura. 2. L’istituzione del luogo di residenza avverte l’istituzione che ha rilasciato l’attestato di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.
Applicazione degli articoli 28 e 28bis del regolamento
Art. 29 Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione o di una rendita ed hanno diritto alle prestazioni
1. Per beneficiare, nel territorio dello Stato membro in cui risiede, delle prestazioni in natura ai sensi degli articoli 28 paragrafo 1 e 28bis del regolamento, il titolare di pensione o di rendita è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari residenti nello stesso Stato membro, presso l’istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni, per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione o di una delle legislazioni al cui titolo è dovuta una pensione o una rendita. 2. Questo attestato è rilasciato, a richiesta del titolare, dall’istituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, dall’istituzione cui spetta decidere sul diritto alle prestazioni in natura, non appena il titolare abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto a tali prestazioni. Se il titolare non presenta l’attestato, l’istituzione del luogo di residenza si rivolge, per ottenerlo, all’istituzione o alle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, all’istituzione a ciò abilitata. In attesa di ricevere tale attestato, l’istituzione del luogo di residenza può procedere ad un’iscrizione provvisoria del titolare e dei suoi familiari residenti nello stesso Stato membro sulla base dei documenti giustificativi da essa riconosciuti. Detta iscrizione è opponibile all’istituzione cui spetta l’onere delle prestazioni in natura soltanto quando quest’ultima istituzione ha rilasciato l’attestato previsto al paragrafo 1. 3. L’istituzione del luogo di residenza avverte l’istituzione che ha rilasciato l’attestato di cui al paragrafo 1 di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni di detto paragrafo.
4. Ad ogni domanda di prestazioni in natura, si deve fornire all’istituzione del luogo di residenza la prova, mediante ricevuta o talloncino del mandato corrispondente all’ultimo pagamento effettuato, che il titolare continua ad avere diritto a una pensione o rendita. 5. Il titolare o i sui familiari residenti nello stesso Stato membro sono tenuti ad informare l’istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e, in particolare, di ogni sospensione o soppressione della pensione o della rendita e di ogni trasferimento della loro residenza. Le istituzioni debitrici della pensione o della rendita informano altresì di tali cambiamenti l’istituzione del luogo di residenza del titolare. 6. La commissione amministrativa fissa, se necessario, le modalità che permettono di determinare l’istituzione cui spetta l’onere delle prestazioni in natura nel caso di cui all’articolo 28 paragrafo 2 lettera b) del regolamento.
Applicazione dell’articolo 29 del regolamento
Art. 30 Prestazioni in natura ai familiari che hanno la residenza al di fuori dello Stato competente in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il titolare di pensione o di rendita
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiedono ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 1 del regolamento, i familiari sono tenuti a farsi iscrivere presso l’istituzione del luogo di residenza presentando i documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata da detta istituzione per la concessione di tali prestazioni ai familiari di un titolare di pensione o rendita, nonché un attestato che certifica che il titolare ha diritto alle prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. Tale attestato, che è rilasciato dall’istituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, eventualmente, dall’istituzione abilitata a decidere del diritto alle prestazioni in natura, rimane valido finché l’istituzione del luogo di residenza dei familiari non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Se i familiari non presentano l’attestato, l’istituzione del luogo di residenza si rivolge per ottenerlo all’istituzione o alle istituzioni debitrici di pensioni o di rendita o, eventualmente, all’istituzione abilitata. 2. A ogni domanda di prestazioni in natura, i familiari sono tenuti a presentare all’istituzione del luogo di residenza l’attestato di cui al paragrafo 1, se la legislazione da essa applicata prevede che tale domanda deve essere accompagnata dal documento attestante il diritto alla pensione o alla rendita. 3. L’istituzione che ha rilasciato l’attestato di cui al paragrafo 1 informa l’istituzione di residenza dei familiari in merito alla sospensione o alla soppressione della pensione o della rendita. L’istituzione del luogo di residenza dei familiari può chiedere in qualunque momento all’istituzione che ha rilasciato l’attestato di fornirle qualunque informazione relativa ai diritti alle prestazioni in natura. 4. I familiari sono tenuti ad informare l’istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e, in particolare, di ogni trasferimento di residenza.
5. L’istituzione del luogo di residenza avvisa l’istituzione che ha rilasciato l’attestato previsto dal paragrafo 1 di qualunque iscrizione da essa effettuata, in base alle disposizioni di tale paragrafo.
Applicazione dell’articolo 31 del regolamento
Art. 31 Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la residenza
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 31 del regolamento, il titolare di pensione o di rendita deve presentare all’istituzione del luogo di dimora un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni. Questo attestato, che è rilasciato dall’istituzione del luogo di residenza del titolare, se possibile prima che lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, indica, in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione di detto Stato membro. Se il titolare non presenta detto attestato, l’istituzione del luogo di dimora si rivolge all’istituzione del luogo di residenza per ottenerlo. sono applicabili per analogia. In questo caso l’istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o di rendita è considerata istituzione competente. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti 1 e 2 sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all’articolo 31 del regolamento. Se essi risiedono sul territorio di uno Stato membro diverso da quello del titolare di pensione o di rendita, l’attestato di cui al paragrafo 1 è rilasciato loro dall’istituzione del luogo di loro residenza che per l’applicazione del paragrafo 2 è considerata come l’istituzione competente.
Applicazione dell’articolo 35 paragrafo 1 del regolamento
Art. 32 Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, nonché i loro familiari in caso di dimora o residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Nei casi di cui all’articolo 35 paragrafo 1 del regolamento e quando, nel Paese di dimora o residenza, le prestazioni previste dal regime di assicurazione malattia o maternità dal quale dipendono i lavoratori manuali dell’industria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, i lavoratori di questa categoria e i loro familiari possono rivolgersi all’istituzione più vicina, nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, indicata nell’allegato 3 del regolamento di applicazione, anche se si tratta di un’istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell’industria siderurgica, che in tal caso è tenuta a corrispondere le prestazioni.
2. Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose, questi lavoratori e i loro familiari hanno la facoltà di rivolgersi all’istituzione incaricata di applicare questo regime, oppure all’istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, che applica il regime dei lavoratori manuali dell’industria siderurgica. In quest’ultimo caso, l’istituzione in questione è tenuta a richiamare l’attenzione dell’interessato sul fatto che, rivolgendosi all’istituzione incaricata di applicare detto regime speciale, otterrebbe prestazioni più vantaggiose; essa deve inoltre indicargli la denominazione e la sede di questa istituzione.
Applicazione dell’articolo 35 paragrafo 2 del regolamento
Art. 32bis Regimi speciali applicabili a taluni lavoratori autonomi
Il regime o i regimi di cui all’articolo 35 paragrafo 2 del regolamento figurano nell’allegato 11.
Applicazione dell’articolo 35 paragrafo 4 del regolamento
Art. 33 Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell’istituzione di un altro Stato membro
Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 35 paragrafo 4 del regolamento, l’istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni può chiedere all’istituzione di un altro Stato membro di comunicarle informazioni relative al periodo durante il quale quest’ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di malattia o maternità.
Rimborso da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro
Art. 34
1. Se le formalità previste all’articolo 20 paragrafi 1 e 4 ed agli articoli 21, 23 e 31 del regolamento di applicazione non hanno potuto essere espletate durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, le spese sostenute sono rimborsate, a richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, dall’istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall’istituzione del luogo di dimora. 2. L’istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all’istituzione competente che lo richieda le necessarie indicazioni in merito a tali tariffe. Se l’istituzione del luogo di dimora e l’istituzione competente sono vincolate da un accordo che stabilisca la rinuncia a qualsiasi rimborso, oppure un rimborso forfettario delle prestazioni corrisposte in applicazione dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera a) punto i) e dell’articolo 31 del regolamento, l’istituzione del luogo di dimora è tenuta inoltre a trasferire all’istituzione competente l’importo che deve essere rimborsato all’interessato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1. 3. Quando si tratti di spese considerevoli, l’istituzione competente può versare all’interessato un anticipo adeguato non appena questi ha inoltrato alla stessa la domanda di rimborso. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, l’istituzione competente può effettuare il rimborso delle spese sostenute, in base alle proprie tariffe, sempre che il rimborso sia permesso, che le spese da rimborsare non superino un determinato importo fissato dalla commissione amministrativa e che il lavoratore subordinato o autonomo o il titolare di pensione o di rendita abbia dato il proprio consenso per farsi applicare detta disposizione. In nessun caso l’importo del rimborso può essere superiore a quello delle spese realmente sostenute. 5. Se la legislazione dello Stato di residenza non stabilisce tariffe di rimborso, l’istituzione competente può procedere al rimborso conformemente alle proprie tariffe, senza che sia necessario il consenso dell’interessato. In nessun caso l’importo del rimborso supera l’importo delle spese sostenute.
Capitolo 3 Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)
Presentazione e istruttoria delle domande di prestazioni
Art. 35 Domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell’allegato IV parte A del regolamento, nonché nel caso di cui all’articolo 40 paragrafo 2 del regolamento
1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del regolamento, ivi compresi i casi di cui all’articolo 40 paragrafo 2, all’articolo 41 paragrafo 1 e all’articolo 42 paragrafo 2 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al momento in cui si sono verificati l’incapacità al lavoro seguita da invalidità o l’aggravamento dell’invalidità oppure all’istituzione del luogo di residenza, che trasmette quindi la domanda alla prima istituzione indicandone la data di presentazione; questa data è considerata come data di presentazione della domanda alla prima istituzione. Tuttavia, se sono state concesse prestazioni in denaro a titolo dell’assicurazione malattia, la data di scadenza del periodo di concessione delle prestazioni in denaro deve essere considerata, se del caso, come data di presentazione della domanda di pensione. 2. Nel caso di cui all’articolo 41 paragrafo 1 lettera b) del regolamento, l’istituzione alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo comunica all’istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l’importo e la data di decorrenza delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione da essa applicata. A decorrere da questa data, le prestazioni dovute prima dell’aggravamento dell’invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza del complemento di cui all’articolo 41 paragrafo 1 lettera c) del regolamento. 3. Nel caso di cui all’articolo 41 paragrafo 1 lettera b) del regolamento, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili. In tale caso l’istituzione alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo si rivolge all’istituzione olandese per conoscere l’importo dovuto da questa istituzione.
Art. 36 Domande di prestazioni di vecchiaia, di prestazioni ai superstiti
(eccetto le prestazioni per orfani), nonché di prestazioni di invalidità nei casi non contemplati dall’articolo 35 del regolamento 1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli da 40 a 51 del regolamento, salvo i casi di cui all’articolo 35 del regolamento di applicazione, il richiedente è tenuto a presentare domanda all’istituzione del luogo di residenza secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da detta istituzione. Se il lavoratore subordinato o autonomo non è stato soggetto a questa legislazione, l’istituzione del luogo di residenza trasmette la domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo, indicando la data di presentazione della domanda. Tale data è considerata come data di presentazione della domanda presso quest’ultima istituzione. 2. Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo non è stato soggetto, egli può presentare la domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto da ultimo. 3. Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato che non è uno Stato membro, è tenuto a presentare la domanda all’istituzione competente di quello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo. Nel caso in cui il richiedente presenti la domanda all’istituzione dello Stato membro di cui è cittadino, quest’ultima la trasmette all’istituzione competente. 4. Una domanda di prestazioni presentata all’istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddisfa, a meno che, in conformità dell’articolo 44 paragrafo 2 del regolamento, il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri.
Art. 37 Documenti e indicazioni da allegare alle domande di prestazioni di cui all’articolo 36 del regolamento di applicazione
La presentazione delle domande di cui all’articolo 36 del regolamento di applicazione è soggetta alle seguenti norme:
la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto:
dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente, nel caso di cui all’articolo 36 paragrafo 1, ii) dalla legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo, nel caso di cui all’articolo 36 paragrafi 2 e 3;
l’esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede;
il richiedente deve indicare, per quanto possibile, l’istituzione o le istituzioni di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ogni Stato membro alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto, oppure, nel caso di un lavoratore subordinato, il datore o i datori di lavoro presso i quali è stato occupato nel territorio di ciascuno Stato membro, presentando i certificati di lavoro eventualmente in suo possesso;
se il richiedente, in conformità dell’articolo 44 paragrafo 2 del regolamento, chiede che si differisca la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, deve precisare ai sensi di quale legislazione chiede le prestazioni.
Art. 38 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per stabilire l’importo della prestazione
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 39 paragrafo 4 o dell’articolo 47 paragrafo 3 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare un attestato relativo ai familiari, eccetto i figli, che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione incaricata di liquidare le prestazioni. Tale attestato è rilasciato dall’istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da un’altra istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio hanno la residenza. Le disposizioni dell’articolo 25 paragrafo 2 secondo e terzo comma del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. In luogo dell’attestato di cui al primo comma, l’istituzione incaricata di liquidare le prestazioni può esigere dal richiedente documenti recenti di stato civile relativi ai familiari, ad eccezione dei figli, che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, se la legislazione applicata dall’istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il titolare di pensione o rendita, la prova che i familiari, quando non soddisfano a tale condizione, sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte del guadagno.
Art. 39 Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell’allegato IV parte A del regolamento
1. Se il lavoratore subordinato o autonomo ha presentato una domanda di prestazioni d’invalidità e se l’istituzione constata che le disposizioni di cui all’articolo 37 paragrafo 1 del regolamento sono applicabili, essa si rivolge, se necessario, all’istituzione alla quale l’interessato è stato iscritto da ultimo, per ottenere un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione applicata da quest’ultima istituzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia qualora si debba tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di altri Stati membri per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente. 3. Nel caso di cui all’articolo 39 paragrafo 3 del regolamento, l’istituzione che ha istruito la pratica dell’interessato la trasmette all’istituzione alla quale è stato iscritto da ultimo. 4. Gli articoli da 41 a 50 del regolamento di applicazione non sono applicabili all’istruttoria delle domande di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 40 Determinazione del grado d’invalidità
Per determinare il grado d’invalidità, l’istituzione di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i rapporti medici, nonché le informazioni amministrative raccolte dall’istituzione degli altri Stati membri in causa. Tuttavia, salvo nel caso in cui le disposizioni dell’articolo 40 paragrafo 4 del regolamento sono applicabili, ogni istituzione conserva la facoltà di far procedere al controllo del richiedente da parte di un medico di sua scelta.
Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti nei casi di cui all’articolo 36 del regolamento di applicazione
Art. 41 Determinazione dell’istituzione d’istruttoria
1. Le domande di prestazioni sono istruite dall’istituzione alla quale sono state presentate o trasmesse conformemente alle disposizioni dell’articolo 36 del regolamento di applicazione. Tale istituzione è designata con il termine «istituzione d’istruttoria». 2. L’istituzione d’istruttoria è tenuta a notificare immediatamente a tutte le istituzioni in causa, mediante formulario all’uopo stabilito, le domande di prestazioni affinché esse possano essere istruite simultaneamente e senza indugio da tutte queste istituzioni.
Art. 42 Formulari da utilizzare per l’istruttoria delle domande di prestazioni
1. Per l’istruttoria delle domande di prestazioni, l’istituzione di istruttoria utilizza un formulario sul quale sono riportati in particolare la rilevazione e il riepilogo dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in causa. 2. La trasmissione di detti formulari all’istituzione di ogni Stato membro sostituisce la trasmissione dei documenti giustificativi.
Art. 43 Procedura da seguire da parte delle istituzioni in causa per l’istruttoria della domanda
1. L’istituzione di istruttoria riporta sul formulario di cui all’articolo 42 paragrafo 1 del regolamento di applicazione i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e ne trasmette copia all’istituzione di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ciascuno Stato membro presso la quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto, unendo, se del caso, i certificati di lavoro presentati dal richiedente. 2. Se vi è solo un’altra istituzione in causa, detta istituzione completa il formulario indicando:
i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica;
l’importo della prestazione alla quale il richiedente potrebbe aver diritto per questi soli periodi di assicurazione o di residenza;
l’importo teorico e l’importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento.
Il formulario così completato è restituito all’istituzione d’istruttoria. Se sussiste il diritto a prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione applicata dall’istituzione del secondo Stato membro e se l’importo della prestazione corrispondente a detti periodi può essere stabilito senza indugio, mentre le operazioni di calcolo di cui alla lettera c) richiedono un tempo molto più lungo, il formulario è restituito all’istituzione d’istruttoria con le indicazioni di cui alle lettere a) e b); le indicazioni di cui alla lettera c) saranno comunicate non appena possibile all’istituzione d’istruttoria. 3. Se vi sono due o più altre istituzioni in causa, ciascuna delle istituzioni completa il formulario indicando i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e lo restituisce all’istituzione d’istruttoria. Se sussiste il diritto a prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione applicata da una o più di tali istituzioni e se l’importo della prestazione corrispondente a detti periodi può essere stabilito senza indugio, esso è comunicato all’istituzione di istruttoria insieme con i periodi di assicurazione o di residenza; se la determinazione di detto importo richiede un certo tempo esso sarà comunicato all’istituzione d’istruttoria non appena stabilito.
Ricevuti tutti i formulari recanti l’indicazione dei periodi di assicurazione o di residenza e, se del caso, dell’importo o degli importi dovuti in applicazione della legislazione di uno o più Stati membri in causa, l’istituzione d’istruttoria trasmette una copia dei formulari cosi completati a ciascuna delle istituzioni in causa che vi indicano l’importo teorico e l’importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento e restituiscono il formulario all’istituzione d’istruttoria. 4. Non appena l’istituzione d’istruttoria, ricevuti i dati di cui ai paragrafi 2 o 3, constata che debbono essere applicate le disposizioni dell’articolo 40 paragrafo 2 o dell’articolo 48 paragrafo 2 o 3 del regolamento, ne avverte le altre istituzioni in causa. 5. Nel caso di cui all’articolo 37 lettera d) del regolamento d’applicazione, le istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto, ma alle quali ha chiesto di differire la liquidazione delle prestazioni, riportano sul formulario di cui all’articolo 42 paragrafo 1 del regolamento d’applicazione soltanto i periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal richiedente sotto la legislazione da esse applicata.
Art. 44 Istituzione abilitata ad adottare la decisione relativa allo stato d’invalidità
1. L’istituzione d’istruttoria è la sola abilitata ad adottare le decisione di cui all’articolo 40 paragrafo 4 del regolamento, in merito allo stato d’invalidità del richiedente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Essa adotta questa decisione non appena è in grado di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell’articolo 45 del regolamento. Essa notifica senza indugio tale decisione alle altre istituzioni in causa. 2. Se le condizioni di apertura del diritto diverse da quelle relative allo stato d’invalidità fissate dalla legislazione che essa applica non sono soddisfatte, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 45 del regolamento, l’istituzione d’istruttoria ne avverte immediatamente l’istituzione competente in materia d’invalidità di quello fra gli Stati membri in causa alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo. Questa istituzione è abilitata ad adottare la decisione relativa allo stato d’invalidità del richiedente se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica; essa notifica senza indugio questa decisione alle altre istituzioni in causa. 3. Se del caso, occorre risalire, come suindicato, fino all’istituzione competente in materia d’invalidità dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto per la prima volta.
Art. 45 Corresponsione di prestazioni a titolo provvisorio e anticipi sulle prestazioni
1. Se l’istituzione di istruttoria constata che il richiedente ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica senza che sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, essa corrisponde immediatamente tali prestazioni a titolo provvisorio. 2. Se il richiedente non ha diritto a prestazioni ai sensi del paragrafo 1, ma risulta dalle indicazioni fornite all’istituzione di istruttoria in applicazione dell’articolo 43 paragrafi 2 o 3 del regolamento di applicazione che sussiste un diritto a prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto quest’ultima legislazione, l’istituzione che applica tale legislazione corrisponde le prestazioni a titolo provvisorio non appena l’istituzione di istruttoria l’avrà avvertita che tale obbligo le incombe. 3. Se, nel caso di cui al paragrafo 2, sussiste un diritto a prestazioni in base alla legislazione di più Stati membri, tenuto conto dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto ciascuna di queste legislazioni, la corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio incombe all’istituzione che per prima ha informato l’istituzione di istruttoria che esiste tale diritto; l’istituzione di istruttoria deve darne comunicazione alle altre istituzioni in causa. 4. L’istituzione tenuta a corrispondere le prestazioni ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente il richiedente, richiamandone esplicitamente l’attenzione sul carattere provvisorio del provvedimento adottato a tal fine e sull’inammissibilità del ricorso ad esso avverso. 5. Se al richiedente non può essere corrisposta alcuna prestazione a titolo provvisorio ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, ma risulta dalle indicazioni ricevute che un diritto è aperto ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento, l’istituzione d’istruttoria gli corrisponde un adeguato anticipo recuperabile il cui importo dovrà essere il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente liquidato in applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento. 6.
Due Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre procedure di corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio, per i casi in cui le istituzioni di questi Stati membri siano le sole in causa. Gli accordi che saranno conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa.
Art. 46 Importi dovuti per periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che non vanno presi in considerazione in virtù dell’articolo 15 paragrafo 1 lettera b) del regolamento
Per il calcolo dell’importo teorico e dell’importo effettivo della prestazione conformemente all’articolo 46 paragrafo 2 lettere a) e b) del regolamento, sono applicabili le norme previste all’articolo 15 paragrafo 1 lettere b), c) e d) del regolamento di L’importo effettivamente dovuto, determinato a norma dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento, è maggiorato dell’importo corrispondente ai periodi di assicura- zione volontaria o facoltativa continuata che non sono stati presi in considerazione in virtù dell’articolo 15 paragrafo 1 lettera b) del regolamento di applicazione. Tale maggiorazione è calcolata secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro sotto la quale i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sono stati compiuti. Il confronto di cui all’articolo 46 paragrafo 3 del regolamento va effettuato tenendo conto della suddetta maggiorazione.
Art. 47 Calcolo degli importi dovuti corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata
L’istituzione di ciascuno Stato membro calcola, secondo la legislazione che essa applica, l’importo dovuto, corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, che, in virtù dell’articolo 46bis paragrafo 1 lettera c) del regolamento, non è soggetto alle clausole di soppressione, riduzione o sospensione di un altro Stato membro.
Art. 48 Comunicazione delle decisioni delle istituzioni al richiedente
1. Le decisioni definitive adottate da ciascuna delle istituzioni in causa sono trasmesse all’istituzione di istruttoria. Ciascuna delle decisioni deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. Ricevute tutte le decisioni, l’istituzione di istruttoria le notifica al richiedente nella lingua di questi mediante una nota riassuntiva alla quale sono allegate dette decisioni. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la nota riassuntiva. 2. entre fa pervenire al richiedente la nota riassuntiva di cui al paragrafo 1, l’istituzione d’istruttoria trasmette a ciascuna delle istituzioni in causa copia della nota stessa, unendovi copia delle decisioni delle altre istituzioni.
Art. 49 Nuovo calcolo delle prestazioni
1. Per l’applicazione dell’articolo 43 paragrafi 3 e 4, dell’articolo 49 paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 51 paragrafo 2 del regolamento, l’articolo 45 del regolamento è applicabile per analogia. 2. In caso di nuovo calcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l’istituzione che ha adottato tale decisione la notifica senza indugio all’interessato e ad ognuna delle istituzioni nei cui confronti l’interessato ha un diritto, se del caso tramite l’istituzione di istruttoria. La decisione deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la decisione.
Art. 50 Misure per accelerare la liquidazione delle prestazioni
1. a) i) Quando un lavoratore subordinato o autonomo cittadino di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l’istituzione competente in materia di pensioni di quest’ultimo Stato membro trasmette, al momento dell’immatricolazione dell’interessato, mediante tutti i mezzi di cui dispone, all’organismo designato dall’autorità competente di questo stesso Stato membro, tutte le informazioni relative all’identificazione dell’interessato nonché la denominazione di detta istituzione competente e il numero di matricola da essa attribuito, ii) inoltre, l’istituzione competente di cui al punto i) comunica, per quanto possibile, all’organismo designato in conformità delle disposizioni del punto i), tutte le informazioni che possono facilitare e accelerare la liquidazione ulteriore delle pensioni, iii) tali informazioni sono comunicate, alle condizioni fissate dalla commissione amministrativa, all’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro interessato, iv) per l’applicazione delle disposizioni dei punti i), ii) e iii), gli apolidi e i profughi sono considerati cittadini dello Stato membro alla cui legislazione sono stati soggetti per la prima volta;
b) le istituzioni in causa, su richiesta dell’interessato o dell’istituzione alla quale egli è iscritto in quel momento, procedono alla ricostituzione della sua carriera al più tardi a decorrere dalla data che precede di un anno quella in cui raggiungerà l’età di ammissione alla pensione. 2. La commissione amministrativa fissa le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Controllo amministrativo e sanitario
Art. 51
1. Quando un beneficiario, in particolare di:
prestazioni d’invalidità,
prestazioni di vecchiaia concesse in caso d’inattitudine al lavoro,
prestazioni di vecchiaia concesse ai disoccupati anziani,
prestazioni di vecchiaia concesse in caso di cessazione dell’attività professionale,
prestazioni concesse ai superstiti in caso d’invalidità o inattitudine al lavoro,
prestazioni concesse a condizione che le risorse del beneficiario non superino un limite prescritto, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, il controllo amministrativo e sanitario è effettuato, a richiesta di tale istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest’ultima istituzione. L’istituzione debitrice conserva tuttavia la facoltà di far procedere al controllo del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.
2. Se si constata che il beneficiario delle prestazioni di cui al paragrafo 1 svolge un’attività subordinata o autonoma o dispone di risorse eccedenti il limite prescritto, mentre fruisce di tali prestazioni, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza è tenuta ad inviare un rapporto all’istituzione debitrice che ha chiesto il controllo. Tale rapporto indica in particolare la natura dell’attività subordinata o autonoma esercitata dall’interessato, l’importo del guadagno e delle risorse di cui egli ha disposto durante l’ultimo trimestre, il guadagno normale percepito nella stessa regione da un lavoratore subordinato o autonomo della categoria professionale alla quale apparteneva l’interessato nella professione che esercitava prima di diventare invalido durante un periodo di riferimento da determinare dall’istituzione debitrice, come pure, se del caso, il parere di un medico esperto sullo stato di salute dell’interessato.
Art. 52
Quando, dopo la sospensione delle prestazioni di cui beneficiava, l’interessato riacquisti il diritto alle prestazioni mentre risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, le istituzioni in causa si scambiano le informazioni utili al fine di riprendere la corresponsione di dette prestazioni.
Pagamento delle prestazioni
Art. 53 Modo di pagamento delle prestazioni
1. Se l’istituzione debitrice di un Stato membro non paga direttamente le prestazioni dovute ai beneficiari che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, il pagamento di tali prestazioni è effettuato, a richiesta dell’istituzione debitrice, dall’organismo di collegamento di quest’ultimo Stato membro oppure dall’istituzione del luogo di residenza di detti beneficiari secondo le modalità previste agli articoli da 54 a 58 del regolamento di applicazione; se l’istituzione debitrice paga direttamente le prestazioni a tali beneficiari, lo notifica all’istituzione del luogo di residenza. La procedura di pagamento applicata dalle istituzioni degli Stati membri è indicata nell’allegato 6. 2. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre procedure di pagamento delle prestazioni per i casi in cui le istituzioni competenti di questi Stati membri siano le sole in causa. Gli accordi che saranno conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa. 3. Le disposizioni di accordi relative al pagamento delle prestazioni, applicabili il giorno precedente l’entrata in vigore del regolamento, restano applicabili, sempreché siano indicate nell’allegato 5.
Art. 54 Invio della distinta dei pagamenti all’organismo pagatore
L’istituzione debitrice trasmette in duplice copia all’organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario o all’istituzione del luogo di residenza, designati in appresso con il termine di «organismo pagatore», una distinta dei pagamenti che deve pervenire a tale organismo al più tardi venti giorni prima della data di scadenza delle prestazioni.
Art. 55 Versamento sul conto dell’organismo pagatore delle somme necessarie per i pagamenti
1. Dieci giorni prima della data di scadenza delle prestazioni, l’istituzione debitrice versa, nella moneta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede, la somma necessaria per i pagamenti indicati nella distinta di cui all’articolo 54 del regolamento di applicazione. Il versamento è effettuato presso la Banca nazionale o altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l’istituzione debitrice, sul conto aperto a nome della Banca nazionale o di altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l’organismo pagatore e all’ordine di quest’ultimo. Il versamento ha efficacia liberatoria. Un avviso di versamento è trasmesso simultaneamente dall’istituzione debitrice all’organismo pagatore. 2. La banca sul cui conto è stato effettuato il versamento accredita all’organismo pagatore il relativo controvalore nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova detto organismo. 3. Il nome e la sede delle banche di cui al paragrafo 1 sono indicati nell’allegato 7.
Art. 56 Pagamenti al beneficiario da parte dell’organismo pagatore
1. I pagamenti indicati nella distinta prevista all’articolo 54 del regolamento di applicazione sono effettuati al beneficiario dall’organismo pagatore per conto dell’istituzione debitrice. Questi pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione applicata dall’organismo pagatore. 2. Non appena l’organismo pagatore o qualsiasi altro organismo da esso designato viene a conoscenza di una circostanza che giustifichi la sospensione o la soppressione delle prestazioni, interrompe ogni pagamento. Lo stesso dicasi quando il beneficiario trasferisce la propria residenza nel territorio di un altro Stato. 3. L’organismo pagatore avvisa l’istituzione debitrice di ogni motivo di mancato pagamento. In caso di morte del beneficiario o del suo coniuge o in caso di nuovo matrimonio di una vedova o di un vedovo, l’organismo pagatore ne indica la data all’istituzione debitrice.
Art. 57 Riepilogo dei pagamenti di cui all’articolo 56 del regolamento
1. I pagamenti di cui all’articolo 56 del regolamento di applicazione formano oggetto di un riepilogo alla fine di ogni periodo di pagamento, per stabilire gli importi effettivamente pagati ai beneficiari o ai loro rappresentanti legali o mandatari, nonché gli importi non pagati. 2. L’organismo pagatore attesta, con firma apposta dal suo rappresentante, che l’importo totale, espresso in cifre e in lettere nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova l’istituzione debitrice, corrisponde ai pagamenti da esso effettuati. 3. L’organismo pagatore si rende garante della regolarità dei pagamenti constatati. 4. La differenza fra le somme versate dall’istituzione debitrice espressa nella moneta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede e il valore, espresso nella stessa moneta, dei pagamenti giustificati dall’organismo pagatore, è imputata sulle somme da versare ulteriormente allo stesso titolo da parte dell’istituzione debitrice.
Art. 58 Recupero delle spese relative al pagamento delle prestazioni
Le spese relative al pagamento delle prestazioni ed in particolare le spese postali e bancarie possono essere recuperate dall’organismo pagatore nei confronti dei beneficiari, alle condizioni previste dalla legislazione applicata da questo organismo.
Art. 59 Notifica dei trasferimenti di residenza del beneficiario
Quando il beneficiario di prestazioni dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri trasferisce la propria residenza dal territorio di uno Stato in quello di un altro Stato, è tenuto a notificare il trasferimento di residenza all’istituzione o alle istituzioni debitrici di tali prestazioni e all’organismo pagatore.
Capitolo 4 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Applicazione degli articoli 52 e 53 del regolamento
Art. 60 Prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 52 lettera a) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura. Detto attestato è rilasciato dall’istituzione competente in base alle informazioni fornite dal datore di lavoro, se dal caso. Inoltre, se la legislazione dello Stato competente lo prevede, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di residenza una ricevuta della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, rilasciata dall’istituzione competente. Se l’interessato non presenta tali documenti, l’istituzione del luogo di residenza si rivolge all’istituzione competente per ottenerli e, nell’attesa, essa gli concede le prestazioni in natura dell’assicurazione malattia purché soddisfi alle condizioni richieste per averne diritto. 2. Tale attestato rimane valido finché l’istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un’istituzione francese, è valido soltanto per il periodo di un anno successivo alla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno. 3. Se l’interessato ha la qualità di lavoratore stagionale, l’attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l’istituzione competente nel frattempo ne notifichi l’annullamento all’istituzione del luogo di residenza. 4. Per ogni domanda di prestazioni in natura, l’interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione 5. In caso di ricovero in ospedale, l’istituzione del luogo di residenza notifica all’istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data d’entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita. 6.
L’istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l’istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa. L’istituzione competente dispone di un termine di quindici giorni a decorrere dall’invio di questo avviso per notificare, se del caso, la sua opposizione motivata; l’istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere di questo termine. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l’istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l’istituzione competente. 7. L’interessato è tenuto ad informare l’istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l’abbandono o cambiamento di attività subordinata o autonoma, ovvero il trasferimento di residenza o di dimora. L’istituzione competente, inoltre, informa l’istituzione del luogo di residenza della cessazione dell’iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura dell’interessato. L’istituzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all’istituzione competente tutte le informazioni relative all’iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura dell’interessato. 8. Se si tratta di lavoratori frontalieri, i medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro.
Art. 61 Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di residenza
1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite ai sensi dell’articolo 52 lettera b) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall’inizio dell’inabilità al lavoro, all’istituzione del luogo di residenza, presentando un avviso d’interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall’istituzione competente o dall’istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante. 2. Se i medici curanti del Paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l’interessato si rivolge direttamente all’istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica. Questa istituzione fa procedere immediatamente all’accertamento medico dell’inabilità al lavoro ed alla compi- lazione del certificato di cui al paragrafo 1. Questo certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell’inabilità, è trasmesso senza indugio all’istituzione competente. 3. Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l’istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale l’interessato si è rivolto ad essa, al controllo medico dello stesso come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell’inabilità al lavoro, è trasmesso dall’istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo. 4. L’istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se è necessario, al controllo amministrativo o sanitario dell’interessato come se si trattasse di un proprio assicurato. Non appena constati che lo stesso è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio l’interessato nonché l’istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l’inabilità al lavoro. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica all’interessato ha il valore di decisione presa per conto dell’istituzione competente. 5. L’istituzione competente conserva comunque il diritto di far procedere al controllo dell’interessato da parte di un medico di sua scelta. 6.
Se l’istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché l’interessato non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del Paese di residenza o se constata che lo stesso è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica simultaneamente copia all’istituzione del luogo di residenza. 7. Quando l’interessato riprende il lavoro, ne avverte l’istituzione competente se ciò è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione. 8. L’istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l’istituzione del luogo di residenza e l’interessato. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall’istituzione del luogo di residenza per conto dell’istituzione competente, quest’ultima informa l’interessato in merito ai suoi diritti e comunica all’istituzione del luogo di residenza l’importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell’articolo 55 del regolamento
Art. 62 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, il lavoratore subordinato dei trasporti internazionali di cui all’articolo 14 paragrafo 2 lettera a) del regolamento, che si trova nell’esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è tenuto a presentare al più presto possibile all’istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato, nel corso del mese civile della sua presentazione o dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indica, in particolare, la data dalla quale l’interessato è alle dipendenze del datore di lavoro, nonché la denominazione e la sede dell’istituzione competente. Quando l’interessato ha presentato tale attestato, si presume che abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Se l’interessato non è in grado di rivolgersi all’istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale istituzione. 2. L’istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all’istituzione competente per sapere se l’interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell’istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni. 3. L’istituzione competente invia la sua risposta all’istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l’istituzione competente indica, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione da essa applicata, e l’istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le dette prestazioni. 4. Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui al paragrafo
sono oggetto del rimborso previsto all’articolo 36 paragrafo 1 del regolamento. 5. Invece dell’attestato previsto al paragrafo 1, il lavoratore subordinato di cui a tale paragrafo può presentare all’istituzione del luogo di dimora l’attestato previsto al paragrafo 6. 6. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 55 paragrafo 1 lettera a) punto i) del regolamento, salvo nei casi in cui è invocata la presunzione di cui al paragrafo 1, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di dimora un attestato che certifica che ha diritto alle prestazioni in natura. Tale attestato, che è rilasciato dall’istituzione competente possibilmente prima che l’interessato lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, specifica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura qual è prevista dalla legislazione dello Stato competente. Se l’interessato non presenta tale attestato, l’istituzione del luogo di dimora si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo. 7. Le disposizioni dell’articolo 60 paragrafi 5, 6 e 9 del regolamento di applicazione
Art. 63 Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel Paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 55 paragrafo 1 lettera b) punto i) del regolamento, il lavoratore subordinato e autonomo è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale certificato, rilasciato dall’istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L’attestato può essere rilasciato dopo la partenza e su richiesta dell’interessato, quando non ha potuto essere rilasciato prima per motivi di forza maggiore. 2. Le disposizioni dell’articolo 60 paragrafi 5, 6 e 9 del regolamento d’applicazione 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corresponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all’articolo 55 paragrafo 1 lettera c) punto i) del regolamento.
Art. 64 Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di dimora
Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite, ai sensi dell’articolo 55 paragrafo 1 lettera a) punto ii) del regolamento, le disposizioni dell’articolo 61 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l’obbligo di presentare un certificato di inabilità al lavoro, il lavoratore subordinato o autonomo che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un’attività professionale non è tenuto a presentare l’avviso d’interruzione del lavoro di cui all’articolo 61 paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
Applicazione degli articoli da 52 a 56 del regolamento
Art. 65 Dichiarazioni, inchieste e scambi di informazioni tra istituzioni, relativi ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale verificatisi in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Quando l’infortunio sul lavoro si verifica o quando la malattia professionale è constatata per la prima volta sanitariamente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, la dichiarazione di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere effettuata in conformità delle disposizioni della legislazione dello Stato competente, fatte salve, se del caso, le disposizioni legali vigenti nello Stato membro sul cui territorio si è verificato l’infortunio sul lavoro o è stata constatata per la prima volta sanitariamente la malattia professionale, che in tal caso rimangono applicabili. Tale dichiarazione è trasmessa all’istituzione competente e una copia è inviata all’istituzione del luogo di residenza o di dimora. 2. L’istituzione dello Stato membro nel cui territorio si è verificato l’infortunio sul lavoro o è stata constatata per la prima volta sanitariamente la malattia professionale, trasmette in duplice copia all’istituzione competente i certificati medici rilasciati in questo territorio e, a richiesta dell’istituzione competente, tutte le informazioni necessarie. 3. Se, in caso di infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è necessario procedere ad un’inchiesta sul territorio del primo Stato membro, l’istituzione competente può designare a tale scopo una persona incaricata dell’inchiesta e ne informa le autorità di tale Stato membro. Dette autorità collaborano con l’incaricato dell’inchiesta, designando in particolare una persona incaricata di prestare assistenza per la consultazione dei verbali e degli altri documenti relativi all’infortunio. 4. Al termine della cura si trasmette all’istituzione competente una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici riguardanti i postumi permanenti dell’infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale dell’interessato, nonché la guarigione o il consolidamento delle lesioni. Gli onorari relativi sono liquidati dall’istituzione del luogo di residenza o dall’istituzione del luogo di dimora, secondo il caso, in base alla tariffa applicata da questa istituzione, e addebitati all’istituzione competente. 5.
L’istituzione competente, a richiesta, notifica secondo il caso all’istituzione del luogo di residenza o all’istituzione del luogo di dimora la decisone che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni, come pure, se del caso, la decisione relativa alla concessione di una rendita.
Art. 66 Contestazione del carattere professionale dell’infortunio o della malattia
1. Nel caso di cui all’articolo 52 o all’articolo 55 paragrafo 1 del regolamento, se l’istituzione competente contesta l’applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, essa ne informa immediatamente l’istituzione del luogo di residenza o l’istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura, che sono allora considerate come rientranti nel campo dell’assicurazione malattia e continuano a essere corrisposte a questo titolo in base ai certificati o agli attestati di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento di applicazione. 2. Quando una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l’istituzione competente ne informa immediatamente l’istituzione del luogo di residenza o l’istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura. Tale istituzione continua a corrispondere dette prestazioni in natura a titolo dell’assicurazione malattia, se il lavoratore subordinato o autonomo ne ha diritto, nel caso in cui non si tratti di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In caso contrario, le prestazioni in natura di cui l’interessato ha beneficiato a titolo dell’assicurazione malattia sono considerate come prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Applicazione dell’articolo 57 del regolamento
Art. 67 Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri
1. Nel caso di cui all’articolo 57 paragrafo 1 del regolamento, la dichiarazione relativa alla malattia professionale è trasmessa all’istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato membro sotto la cui legislazione l’interessato ha svolto da ultimo un’attività che può provocare la malattia considerata, oppure all’istituzione del luogo di residenza, la quale trasmette la dichiarazione a detta istituzione competente. 2. Se l’istituzione competente di cui al paragrafo 1 constata che l’interessato ha svolto da ultimo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata sotto la legislazione di un altro Stato membro, essa trasmette la dichiarazione e i documenti che la corredano all’istituzione corrispondente di detto Stato membro. 3. Quando l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l’interessato ha svolto da ultimo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che il medesimo o i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni di detta legislazione, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 57 paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, detta istituzione:
trasmette senza indugio, all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l’interessato ha svolto in precedenza un’attività che può provocare la malattia professionale considerata, la dichiarazione e tutti i documenti che la corredano, compresi gli accertamenti e i rapporti delle perizie mediche cui la prima istituzione abbia proceduto, nonché una copia della decisione di cui alla lettera b;
notifica nello stesso tempo all’interessato la sua decisione, indicando tra l’altro i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi e i termini di ricorso nonché la data di trasmissione della pratica all’istituzione di cui alla lettera a).
4. Se del caso, si dovrà risalire, seguendo la stessa procedura, fino all’istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione l’interessato ha svolto per la prima volta un’attività che può provocare la malattia professionale considerata.
Art. 68 Scambio di informazioni fra istituzioni in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto – Versamento di anticipi in caso di un tale ricorso
1. Nel caso in cui venga introdotto un ricorso contro una decisione di rifiuto adottata dall’istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione l’interessato ha svolto un’attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione è tenuta ad informarne l’istituzione alla quale è stata trasmessa la dichiarazione, secondo la procedura prevista all’articolo 67 paragrafo 3 del regolamento di applicazione ed a comunicarle in seguito la decisione definitiva. 2. Se il diritto alle prestazioni sussiste ai sensi della legislazione applicata da quest’ultima istituzione, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 57 paragrafi 2,
e 4 del regolamento, tale istituzione versa degli anticipi i cui importi sono fissati, se del caso, previa consultazione dell’istituzione contro la decisione della quale è stato introdotto il ricorso. Quest’ultima istituzione rimborsa l’importo degli anticipi versati se, in seguito al ricorso, essa è tenuta a corrispondere le prestazioni. Tale importo è allora trattenuto sulle prestazioni dovute all’interessato.
Art. 69 Ripartizione dell’onere delle prestazioni in denaro in caso di pneumoconiosi sclerogena
Per l’applicazione dell’articolo 57 paragrafo 5 del regolamento, sono applicabili le seguenti regole:
l’istituzione competente dello Stato membro ai sensi della cui legislazione sono concesse le prestazioni in denaro a norma dell’articolo 57 paragrafo 1 del regolamento, designata con il termine «istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro» utilizza un formulario sul quale sono riportati, in particolare, la rilevazione ed il riepilogo dell’insieme dei periodi di assicurazione (assicurazione vecchiaia) o di residenza compiuti dall’interessato sotto la legislazione di ciascuno degli Stati membri in causa;
l’istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro trasmette detto formulario a tutte le istituzioni di assicurazione vecchiaia di tali Stati membri presso le quali l’interessato è stato iscritto; ciascuna istituzione indica sul formulario i periodi di assicurazione (assicurazione vecchiaia) o di residenza compiuti sotto la legislazione da essa applicata e lo rinvia all’istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro;
l’istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro procede allora alla ripartizione degli oneri fra sé stessa e le altre istituzioni competenti in causa; per l’accordo, essa notifica loro detta ripartizione con le giustificazioni appropriate, in particolare per quanto concerne l’importo delle prestazioni in denaro concesse ed il calcolo delle percentuali di ripartizione;
alla fine di ogni anno civile, l’istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro trasmette alle altre istituzioni competenti in causa il rendiconto delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell’esercizio considerato, indicando l’importo dovuto da ciascuna di esse, conformemente alle ripartizioni di cui alla lettera c; ciascuna istituzione competente rimborsa al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di tre mesi l’importo dovuto all’istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni.
Applicazione dell’articolo 58 paragrafo 3 del regolamento
Art. 70 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro, comprese le rendite
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 58, paragrafo 3 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione incaricata di liquidare le prestazioni in denaro. Tale attestato è rilasciato dall’istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da altra istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio hanno la residenza. Le disposizioni dell’articolo 25 paragrafo 2 secondo e terzo comma del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. In luogo dell’attestato di cui al primo comma, l’istituzione incaricata di liquidare le prestazioni in denaro può esigere dal richiedente documenti recenti di stato civile relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, se la legislazione applicata dall’istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il richiedente, la prova che essi, quando non soddisfano a tale condizione, sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente, deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte del guadagno.
Applicazione dell’articolo 60 del regolamento
Art. 71 Aggravamento di una malattia professionale
1. Nei casi di cui all’articolo 60 paragrafo 1 del regolamento, il richiedente è tenuto a fornire all’istituzione dello Stato membro presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni tutte le informazioni relative alle prestazioni che gli sono state concesse anteriormente per la malattia professionale considerata. Per ottenere le informazioni da essa ritenute necessarie, tale istituzione può rivolgersi a ogni altra istituzione che sia stata precedentemente competente. 2. Nel caso di cui all’articolo 60 paragrafo 1 lettera c) del regolamento, l’istituzione competente tenuta a corrispondere le prestazioni in denaro notifica all’altra istituzione in causa, per l’accordo, l’importo a carico di quest’ultima istituzione in seguito all’aggravamento, con le giustificazioni appropriate. Alla fine di ogni anno civile, la prima istituzione invia alla seconda il rendiconto delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell’esercizio considerato, indicando l’importo dovuto da quest’ultima istituzione, che lo rimborsa al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di tre mesi. 3. Nel caso di cui all’articolo 60 paragrafo 2 lettera b) prima frase del regolamento, l’istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro notifica alle istituzioni competenti in causa, per l’accordo, le modifiche apportate alla ripartizione precedente degli oneri, con le giustificazioni appropriate. 4. Nel caso di cui all’articolo 60 paragrafo 2 lettera b) seconda frase del regolamento, le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili per analogia.
Applicazione dell’articolo 61 paragrafi 5 e 6 del regolamento
Art. 72 Valutazione del grado di inabilità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificati anteriormente o posteriormente
1. Per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l’ammontare nei casi di cui all’articolo 61 paragrafi 5 e 6 del regolamento, il richiedente deve fornire all’istituzione competente dello Stato membro, alla legisla- zione del quale egli era soggetto al momento in cui è intervenuto l’infortunio sul lavoro o al momento della prima constatazione medica della malattia professionale, tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui è stato vittima anteriormente o posteriormente, mentre era soggetto alla legislazione di un altro Stato, qualunque sia il grado di inabilità professionale provocata da questi eventi anteriori o posteriori. 2. L’istituzione competente tiene conto, in conformità delle disposizioni della legislazione da essa applicata, per l’apertura del diritto e la determinazione dell’importo delle prestazioni, del grado di inabilità provocato da detti eventi anteriori o posteriori. 3. L’istituzione competente può rivolgersi a ogni altra istituzione, che sia stata anteriormente o posteriormente competente, per ottenere le informazioni che ritenga necessarie. Quando un’inabilità al lavoro anteriore o posteriore è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché l’interessato era soggetto alla legislazione di uno Stato membro che non fa distinzione secondo l’origine dell’inabilità al lavoro, l’istituzione competente per l’inabilità al lavoro anteriore o posteriore o l’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro in causa deve, a richiesta dell’istituzione competente di un altro Stato membro, fornire indicazioni sul grado di detta inabilità al lavoro anteriore o posteriore nonché, per quanto possibili, le informazioni che consentano di determinare se l’inabilità al lavoro era conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall’istituzione del secondo Stato membro. In caso affermativo, è applicabile, per analogia, il paragrafo 2.
Applicazione dell’articolo 62 paragrafo 1 del regolamento
Art. 73 Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate in caso di dimora o di residenza
1. Nei casi di cui all’articolo 62 paragrafo 1 del regolamento e quando, nel Paese di dimora o di residenza, le prestazioni previste dal regime di assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali dal quale dipendono i lavoratori manuali dell’industria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, i lavoratori di questa categoria possono rivolgersi all’istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, indicata nell’allegato 3 del regolamento di applicazione, anche se si tratta di istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell’industria siderurgica, che in tal caso è tenuta a corrispondere tali prestazioni. 2. Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose, questi lavoratori hanno la facoltà di rivolgersi all’istituzione incaricata di applicare questo regime, oppure all’istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, che applica il regime dei lavoratori manuali dell’industria siderurgica. In quest’ultimo caso, l’istituzione in questione è tenuta a richiamare l’attenzione dell’interes- sato sul fatto che, rivolgendosi all’istituzione incaricata di applicare detto regime speciale, otterrebbe prestazioni più vantaggiose; essa deve inoltre indicargli la denominazione e la sede di questa istituzione.
Applicazione dell’articolo 62 paragrafo 2 del regolamento
Art. 74 Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell’istituzione di un altro Stato membro
Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 62 paragrafo 2 del regolamento, l’istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni può chiedere all’istituzione di un altro Stato membro di comunicarle le informazioni relative al periodo durante il quale quest’ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Presentazione e istruttoria delle domande di rendite, escluse le rendite per malattie professionali di cui all’articolo 57 del regolamento
Art. 75
1. Per beneficiare di una rendita o di un assegno supplementare ai sensi della legislazione di uno Stato membro, il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi superstiti che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro sono tenuti a presentare domanda all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza che la trasmette all’istituzione competente. La presentazione della domanda è soggetta alle seguenti norme:
la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto dalla legislazione applicata dall’istituzione competente;
l’esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
2. L’istituzione competente notifica la propria decisione al richiedente, direttamente o tramite l’organismo di collegamento dello Stato competente, o ne invia copia all’organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
Controllo amministrativo e sanitario
Art. 76
1. Il controllo amministrativo e sanitario, nonché gli esami medici previsti in caso di revisione delle rendite, sono effettuati, su richiesta dell’istituzione competente, dall’istituzione dello Stato membro nel cui territorio si trova il beneficiario, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest’ultima istituzione. Tuttavia, l’istituzione competente conserva la facoltà di far procedere all’esame del beneficiario da parte di un medico di sua scelta. 2. Ogni persona alla quale è corrisposta una rendita per sé stessa o per un orfano è tenuta ad informare l’istituzione debitrice di qualsiasi cambiamento della sua situazione o di quella dell’orfano che possa modificare il diritto alla rendita.
Pagamento delle rendite
Art. 77
Il pagamento delle rendite dovute dall’istituzione di uno Stato membro a titolari che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro è effettuato in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione.
Capitolo 5 Assegni in caso di morte
Applicazione degli articoli 64, 65 e 66 del regolamento
Art. 78 Presentazione della domanda di assegni
Per beneficiare di un assegno in caso di morte ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio risiede, il richiedente è tenuto a rivolgere domanda all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza. La domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata dall’istituzione competente. L’esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati alla domanda, o confermata agli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
Art. 79 Attestato dei periodi
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 64 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto la legislazione alla quale egli è stato soggetto da ultimo. 2. Tale attestato è rilasciato, su domanda del richiedente, dall’istituzione di assicurazione malattia o dall’istituzione di assicurazione vecchiaia, secondo il caso, alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo. Se il richiedente non presenta tale attestato, l’istituzione competente si rivolge all’una o all’altra di tali istituzioni per ottenerlo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia, qualora sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti anterior- mente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Capitolo 6 Prestazioni di disoccupazione
Applicazione dell’articolo 67 del regolamento
Art. 80 Attestato dei periodi di assicurazione o di occupazione
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 67 paragrafi 1, 2 o 4 del regolamento, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti quale lavoratore subordinato sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo, nonché tutti i dati complementari richiesti dalla legislazione applicata da tale 2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell’interessato, dall’istituzione competente in materia di disoccupazione dello Stato membro alla cui legislazione è stato anteriormente soggetto da ultimo o da un’altra istituzione designata dall’autorità competente di detto Stato membro. Se l’interessato non presenta tale attestato, l’istituzione competente si rivolge all’una o all’altra di tali istituzioni per ottenerlo. tener conto di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente quale lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell’articolo 68 del regolamento
Art. 81 Attestato per il calcolo delle prestazioni
Per il calcolo delle prestazioni a carico di un’istituzione di cui all’articolo 68 paragrafo 1 del regolamento, l’interessato che non ha svolto l’ultima occupazione per almeno quattro settimane nel territorio dello Stato membro in cui si trova detta istituzione è tenuto a presentare un attestato in cui sia indicata la natura dell’ultima occupazione svolta nel territorio di un altro Stato membro per almeno quattro settimane, nonché il settore economico in cui ha svolto tale occupazione. Se l’interessato non presenta tale attestato, l’istituzione si rivolge, per ottenerlo, all’istituzione competente in materia di disoccupazione di quest’ultimo Stato membro alla quale è stato iscritto da ultimo, od ad un’altra istituzione designata dall’autorità competente di detto Stato membro.
Art. 82 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 68 paragrafo 2 del regolamento, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione. 2. Tale attestato è rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio tali familiari risiedono. Esso deve comprovare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ad un’altra persona ai sensi della legislazione di detto Stato membro. L’attestato è valido per dodici mesi dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo. L’interessato è tenuto a notificare immediatamente all’istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato. 3. Se l’istituzione che rilascia l’attestato di cui al paragrafo 1 non è in grado di certificare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ad un’altra persona ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono, l’interessato completa l’attestato in questione con una dichiarazione in tal senso all’atto della presentazione dell’attestato all’istituzione competente. Le disposizioni del paragrafo 2 secondo comma sono applicabili per analogia a questa dichiarazione.
Applicazione dell’articolo 69 del regolamento
Art. 83 Condizioni e limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro
1. Per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui all’articolo 69 paragrafo 1 del regolamento è tenuto a presentare all’istituzione del luogo in cui si è recato un attestato con il quale l’istituzione competente certifica che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1 lettera b) di detto articolo. L’istituzione competente indica in particolare nell’attestato:
l’importo della prestazione da corrispondere al disoccupato secondo la legislazione dello Stato competente;
la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente;
il termine accordato in conformità dell’articolo 69 paragrafo 1 lettera b) del regolamento per l’iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;
il periodo massimo durante il quale può essere conservato il diritto alle prestazioni in conformità dell’articolo 69 paragrafo 1 lettera c) del regolamento;
i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
2. Il disoccupato che ha l’intenzione di recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione è tenuto a richiedere l’attestato di cui al paragrafo 1 prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l’istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli dall’articolo 69 del regolamento e dal presente articolo. 3. L’istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all’istituzione competente la data d’iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato. L’istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza, informa l’istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1 lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione. L’istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l’istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver ricevuto la risposta dell’istituzione competente. 4. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono Applicazione dell’articolo 71 del regolamento
Art. 84 Lavoratori subordinati in disoccupazione che durante l’ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato
1. Nei casi di cui all’articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) e lettera b) punto ii) prima frase del regolamento, l’istituzione del luogo di residenza è considerata istituzione competente per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 80 del regolamento di applicazione. 2. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 71 paragrafo 1 lettera b) punto ii) del regolamento, il lavoratore subordinato in disoccupazione è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di residenza, oltre all’attestato di cui all’articolo 80 del regolamento di applicazione, un attestato dell’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo in cui sia indicato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 69 del regolamento. 3. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 71 paragrafo 2 del regolamento, l’istituzione del luogo di residenza chiede all’istituzione competente tutte le infor- mazioni relative ai diritti del lavoratore subordinato in disoccupazione nei confronti di quest’ultima istituzione.
Capitolo 7 Prestazioni familiari
Applicazione dell’articolo 72 del regolamento
Art. 85 Attestato dei periodi di attività subordinata o autonoma
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 72 del regolamento, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo. 2. L’attestato è rilasciato, a richiesta dell’interessato, dall’istituzione competente in materia di prestazioni familiari dello Stato membro alla quale è stato iscritto anteriormente da ultimo o da un’altra istituzione designata dall’autorità competente di detto Stato membro. Se l’interessato non presenta detto attestato, l’istituzione competente si rivolge all’una o all’altra di tali istituzioni per ottenerlo, a meno che l’istituzione di assicurazione malattia non sia in grado di trasmetterle copia dell’attestato di cui all’articolo 16 paragrafo 1 del regolamento di applicazione. tener conto di periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell’articolo 73 e dell’articolo 75 paragrafi 1 e 2 del regolamento
Art. 86
1. Per beneficiare delle prestazioni familiari in conformità dell’articolo 73 del regolamento, il lavoratore subordinato è tenuto a presentare una domanda all’istituzione competente, se del caso tramite il datore di lavoro. 2. Il lavoratore subordinato è tenuto a produrre, a corredo della domanda, un certificato relativo ai familiari che hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione competente. Tale certificato è rilasciato dalle autorità competenti in materia di stato civile del Paese di residenza di tali familiari, o dall’istituzione del loro luogo di residenza competente in materia di assicurazione malattia oppure da un’altra istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno. 3. A corredo della domanda, il lavoratore subordinato è anche tenuto a fornire le informazioni che consentono di individuare la persona alla quale devono essere pagate le prestazioni familiari nel Paese di residenza (cognome, nome e indirizzo completo) se la legislazione dello Stato competente prevede che le prestazioni familiari possono o devono essere pagate ad una persona diversa dall’interessato.
4. Le autorità di due o più Stati membri possono concordare modalità particolari di applicazione per il pagamento delle prestazioni familiari, soprattutto per facilitare l’applicazione dell’articolo 75 paragrafi 1 e 2 del regolamento. Di tali accordi viene informata la commissione amministrativa. 5. Il lavoratore subordinato è tenuto ad informare, se del caso tramite il datore di lavoro, l’istituzione competente: – di qualsiasi cambiamento della situazione dei familiari che possa modificare il diritto alle prestazioni familiari; – di qualsiasi modifica del numero dei familiari per i quali sono dovute le prestazioni familiari; – di qualsiasi trasferimento di residenza o di dimora dei familiari; – di qualsiasi esercizio di un’attività professionale per la quale prestazioni familiari sono ugualmente dovute ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari hanno la residenza.
Art. 87
...
Applicazione dell’articolo 74 del regolamento
Art. 88
Le disposizioni dell’articolo 86 del regolamento d’applicazione si applicano mutatis mutandis ai lavoratori subordinati o autonomi disoccupati, di cui all’articolo 74 del regolamento.
Art. 89
…
Capitolo 8 Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite
e prestazioni per orfani Applicazione degli articoli 77, 78 e 79 del regolamento
Art. 90
1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell’articolo 77 o dell’articolo 78 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare una domanda all’istituzione del luogo di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione che detta istituzione applica.
2. Tuttavia, se il richiedente non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l’istituzione competente, può presentare la domanda all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza che la trasmette all’istituzione competente, indicandone la data di presentazione. Tale data è considerata data di presentazione della domanda all’istituzione competente. 3. Se l’istituzione competente di cui al paragrafo 2 constata che il diritto non sussiste ai sensi delle disposizioni della legislazione da essa applicata, trasmette senza indugio la domanda corredata di tutti i documenti ed informazioni necessari all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato più lungamente soggetto. Se del caso, occorre risalire, come suindicato, fino all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l’interessato ha compiuto il più breve periodo di assicurazione o di residenza. 4. La Commissione amministrativa determina, se necessario, le modalità complementari necessarie per la presentazione delle domande di prestazioni.
Art. 91
1. Il pagamento delle prestazioni dovute ai sensi dell’articolo 77 o dell’articolo 78 del regolamento è effettuato in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 a 58 2. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, l’istituzione competente per la corresponsione delle prestazioni dovute ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento.
Art. 92
Ogni persona cui sono corrisposte prestazioni ai sensi dell’articolo 77 o dell’articolo 78 del regolamento per i figli di un titolare di pensione o di rendita o per orfani, è tenuta ad informare l’istituzione debitrice di tali prestazioni: – di qualsiasi cambiamento nella situazione dei figli o orfani che possa modificare il diritto alle prestazioni; – di qualsiasi modifica del numero dei figli o orfani per i quali sono dovute prestazioni; – di qualsiasi trasferimento di residenza di tali figli o orfani; – di qualsiasi esercizio di un’attività professionale che dia il diritto a prestazioni o assegni familiari per tali figli o orfani.
Titolo V Disposizioni finanziarie
Art. 93 Rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia e maternità diverse da quelle di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento
1. L’importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell’articolo 19 paragrafi 1 e 2 del regolamento ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che risiedono sul territorio dello stesso Stato membro, nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 2, degli articoli 22, 22bis, 22ter, 25 paragrafi 1, 3 e 4 e degli articoli 26, 31, 34bis o 34ter del regolamento, è rimborsato dall’istituzione competente all’istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni secondo quanto risulta dalla contabilità di quest’ultima istituzione. 2. Nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 2 secondo comma, all’articolo 22 paragrafo 3 secondo comma e all’articolo 31 del regolamento nonché per l’applicazione del paragrafo 1, è considerata istituzione del luogo di residenza del familiare o del titolare di pensione o rendita, a seconda dei casi. 3. Quando l’importo effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta dalla contabilità dell’istituzione che le ha corrisposte, l’importo da rimborsare è determinato, in mancanza di un accordo concluso ai sensi del paragrafo 6, in maniera forfettaria in base a tutti i riferimenti appropriati desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi che sono servite al calcolo del forfait e ne stabilisce l’ammontare. 4. Ai fini del rimborso, non possono esser prese in considerazione tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione applicata dall’istituzione che ha corrisposto le prestazioni di cui al paragrafo 1. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia al rimborso delle prestazioni in denaro corrisposte in conformità delle disposizioni dell’articolo 18 paragrafo 8 seconda frase del regolamento di applicazione. 6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare, previo parere della commissione amministrativa, altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria.
Art. 94 Rimborso delle prestazioni in natura dell’assicurazione malattiamaternità corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo non residenti nel territorio dello stesso Stato membro di quest’ultimo
1. L’importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 2 del regolamento ai familiari che non risiedono nel territorio dello stesso Stato membro del lavoratore subordinato o autonomo è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive, fissato per ogni anno civile.
2. l forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per famiglia per il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento. 3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati
il costo medio annuo per famiglia è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all’insieme dei familiari dei lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione di detto Stato membro, nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, per il numero medio annuo dei lavoratori subordinati o autonomi con familiari; i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell’articolo 9 del regolamento d’applicazione;
il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione di uno di questi Stati membri e i cui familiari sono ammessi a beneficiare di prestazioni in natura da corrispondere da parte di una istituzione dell’altro Stato membro.
4. Il numero di famiglie da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 lettera b) è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall’istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dalla istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all’articolo 101 paragrafo 3 del regolamento di applicazione. 5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4. 6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della commissione amministrativa.
Art. 95 Rimborso delle prestazioni in natura dell’assicurazione malattiamaternità corrisposte ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione o di una rendita ed hanno diritto alle prestazioni
1. L’importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 1 e dell’articolo 28bis e dell’articolo 29 paragrafo 1 del regolamento è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive. 2. Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per titolare di pensione o rendita per il numero medio annuo di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.
3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati
il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendita è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all’insieme dei titolari di pensione o di rendita dovute ai sensi della legislazione di detto Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell’allegato 9;
il numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita, e/o dei loro familiari, di cui all’articolo 28 paragrafo 2 e all’articolo 29 paragrafo 1 del regolamento che, risiedendo nel territorio di uno dei due Stati membri, hanno diritto alle prestazioni in natura a carico di un’istituzione dell’altro Stato membro.
4. Il numero dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 lettera b) è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall’istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dall’istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all’articolo 101 paragrafo 3 del regolamento di 5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4. 6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della commissione amministrativa.
Applicazione dell’articolo 63 paragrafo 2 del regolamento
Art. 96 Rimborso delle prestazioni in natura dell’assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, corrisposte dall’istituzione di uno Stato membro per conto di un’istituzione di un altro Stato membro
Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 63 paragrafo 2 del regolamento, le disposizioni dell’articolo 93 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
Applicazione dell’articolo 70 paragrafo 2 del regolamento
Art. 97 Rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione
1. L’importo delle prestazioni corrisposte ai sensi dell’articolo 69 del regolamento è rimborsato dall’istituzione competente all’istituzione che ha corrisposto dette prestazioni quale risulta dalla contabilità di quest’ultima istituzione. 2. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono: – previo parere della Commissione amministrativa, concordare altre modalità di determinazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria, o altre modalità di pagamento o – rinunciare a qualsiasi rimborso tra istituzioni.
Art. 98
...
Disposizioni comuni ai rimborsi
Art. 99 Spese di amministrazione
Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono convenire, in conformità delle disposizioni dell’articolo 84 paragrafo 2 terza frase del regolamento, che gli importi delle prestazioni di cui agli articoli da 93 a 98 del regolamento di applicazione siano maggiorati di una percentuale determinata per tener conto delle spese di amministrazione. Tale percentuale può essere differente secondo le prestazioni in questione.
Art. 100 Crediti arretrati
1. In occasione del regolamento dei conti tra le istituzioni degli Stati membri, le domande di rimborso relative a prestazioni corrisposte nel corso di un anno civile anteriore di più di tre anni alla data di trasmissione di dette domande ad un organismo di collegamento ovvero ad un’istituzione debitrice dello Stato competente, possono non essere prese in considerazione dall’istituzione debitrice. 2. Per quanto riguarda le domande relative ai rimborsi calcolati su base forfettaria, il termine di tre anni comincia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei costi medi annui delle prestazioni in natura stabiliti conformemente agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione.
Art. 101 Situazione dei crediti
1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, in applicazione degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento.
2. La commissione amministrativa può far procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili atti a stabilire la situazione dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per assicurarsi della loro conformità alle regole fissate nel presente titolo. 3. La commissione amministrativa adotta le decisioni nel presente articolo su relazione di una commissione dei conti, che le fornisce un parere motivato. La commissione amministrativa fissa le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti.
Art. 102 Attribuzioni della commissione dei conti – Modalità di rimborso
1. La commissione dei conti è incaricata di:
riunire i dati necessari e procedere ai calcoli richiesti per l’applicazione del presente titolo;
riferire periodicamente alla commissione amministrativa sui risultati di applicazione dei regolamenti, in particolare sul piano finanziario;
rivolgere alla commissione amministrativa tutti i suggerimenti utili in rapporto con le disposizioni delle lettere a) e b);
presentare alla commissione amministrativa proposte in merito alle osservazioni che le sono trasmesse in conformità dell’articolo 94 paragrafo 4 e all’articolo 95 paragrafo 4 del regolamento di applicazione;
investire la commissione amministrativa di proposte relative all’applicazione dell’articolo 101 del regolamento di applicazione;
effettuare lavori, studio o missioni sulle questioni che le sono sottoposte dalla commissione amministrativa.
2. I rimborsi previsti agli articoli 36, 63 e 70 del regolamento sono effettuati, per l’insieme delle istituzioni competenti di uno Stato membro, alle istituzioni creditrici di un altro Stato membro, tramite gli organismi designati dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli organismi tramite i quali sono stati effettuati i rimborsi informano la commissione amministrativa delle somme rimborsate entro i termini e secondo le modalità da essa fissati. 3. Quando i rimborsi sono determinati sulla base dell’importo effettivo delle prestazioni corrisposte quale risulta dalla contabilità delle istituzioni, essi sono effettuati per ogni semestre civile, nel corso del semestre civile successivo. 4. Quando i rimborsi sono determinati su base forfettaria, essi sono effettuati per ogni anno civile; in tal caso, le istituzioni competenti versano anticipi alle istituzioni creditrici il primo giorno di ogni semestre civile, secondo le modalità fissate dalla commissione amministrativa. 5. Le autorità competenti di due o più Stati membri possono concordare altri termini per il rimborso o altre modalità relative al versamento di anticipi.
Art. 103 Raccolta dei dati statistici e contabili
Le autorità competenti degli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per l’applicazione delle disposizioni del presente titolo, in particolare di quelle che implicano la raccolta di dati statistici o contabili.
Art. 104 Iscrizione nell’allegato 5 degli accordi fra Stati membri o fra autorità competenti degli Stati membri concernenti i rimborsi
1. Le disposizioni analoghe a quelle che sono previste all’articolo 36 paragrafo 3, all’articolo 63 paragrafo 3 e all’articolo 70 paragrafo 3 del regolamento, nonché all’articolo 93 paragrafo 6, all’articolo 94 paragrafo 6 e all’articolo 95 paragrafo 6 del regolamento di applicazione e che sono in vigore il giorno precedente a quello dell’entrata in vigore del regolamento, rimangono applicabili sempreché siano indicate nell’allegato 5 del regolamento di applicazione. 2. Le disposizioni analoghe a quelle previste al paragrafo 1, che si applicheranno nei rapporti fra due o più Stati membri successivamente all’entrata in vigore del regolamento, saranno iscritte nell’allegato 5 del regolamento d’applicazione. Lo stesso vale per le disposizioni che saranno concordate ai sensi dell’articolo 97 paragrafo 2 del regolamento di applicazione.
Spese per il controllo amministrativo e sanitario
Art. 105
1. Le spese risultanti dal controllo amministrativo, nonché degli esami medici, ricoveri in osservazione, spostamenti di medici e verifiche di ogni genere, necessari per la concessione, la corresponsione o la revisione delle prestazioni, sono rimborsate all’istituzione che ne è stata incaricata, sulla base delle tariffe da essa applicate, dall’istituzione per conto della quale essi sono stati effettuati. 2. Tuttavia, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di rimborso, in particolare rimborsi forfettari, o rinunciare ad ogni rimborso tra istituzioni. Tali accordi saranno iscritti nell’allegato 5 del regolamento di applicazione. Gli accordi vigenti il giorno precedente l’entrata in vigore del regolamento rimangono applicabili sempreché indicati in detto allegato.
Disposizioni comuni ai pagamenti di prestazioni in denaro
Art. 106
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano alla commissione amministrativa, entro i termini e secondo le modalità fissate da detta commissione, l’importo delle prestazioni in denaro corrisposte dalle istituzioni rientranti nel campo di loro competenza, a favore dei beneficiari che risiedono o dimorano nel territorio di ciascun altro Stato membro.
Art. 107 Conversione delle monete
1. Per l’applicazione delle seguenti disposizioni:
disposizioni del regolamento: articolo 12 paragrafi 2, 3 e 4; articolo 14quinquies paragrafo 1; articolo 19 paragrafo 1 lettera b) ultima frase; articolo 22 paragrafo 1 punto ii) ultima frase; articolo 25 paragrafo 1 lettera b) penultima frase; articolo 41 paragrafo 1 lettere c) e d); articolo 46 paragrafo 4; articolo 46bis paragrafo 3; articolo 50; articolo 52 lettera b) ultima frase; articolo 55 paragrafo 1 punto ii) ultima frase; articolo 70 paragrafo 1 primo comma; articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) e lettera b) punto ii) penultima frase;
disposizioni del regolamento di applicazione: articolo 34 paragrafi 1, 4 e 5, il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un’altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
2. Il periodo di riferimento è: – il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo; – il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo; – il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo; – il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo. 3. ... 4. Su proposta della commissione dei conti, la commissione amministrativa fissa la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione da applicarsi nei casi di cui al paragrafo 1. 5. I tassi di conversione da applicare nei casi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del penultimo mese precedente a quello dal cui primo giorno essi devono essere applicati. 6. Nei casi non contemplati nel paragrafo 1, la conversione si effettua al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento, sia in caso di versamento delle prestazioni sia in caso di rimborso.
Titolo VI Disposizioni varie
Art. 108 Prova della qualità di lavoratore stagionale
Per comprovare la sua qualità di lavoratore stagionale, il lavoratore subordinato di cui all’articolo 1 lettera c) del regolamento è tenuto a presentare il suo contratto di lavoro vidimato dai servizi del lavoro dello Stato membro nel cui territorio si reca ad esercitare o ha esercitato la sua attività. Se in questo Stato membro non vengono conclusi contratti di lavoro stagionale, l’istituzione del Paese di occupazione rilascia, ove occorra, in caso di richiesta di prestazioni, un certificato che attesti, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, il carattere stagionale del lavoro che questi presta o ha prestato.
Art. 109 Accordo concernente il versamento dei contributi
Il datore di lavoro che non ha stabilimento nello Stato membro nel cui territorio il lavoratore subordinato è occupato e il lavoratore subordinato possono convenire che quest’ultimo adempia agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale accordo all’istituzione competente o, se del caso, all’istituzione designata dall’autorità competente di detto Stato membro.
Art. 110 Collaborazione amministrativa concernente il ricupero di prestazioni indebite
Se l’istituzione di uno Stato membro che ha corrisposto prestazioni intende esercitare un ricorso contro una persona che ha indebitamente percepito tali prestazioni, l’istituzione del luogo di residenza di detta persona o l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede presta i suoi buoni uffici alla prima istituzione.
Art. 111 Ripetizione dell’indebito da parte delle istituzioni di sicurezza sociale e ricorso degli organismi di assistenza
1. Se, al momento della liquidazione o della revisione delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni) in applicazione del capitolo 3 del titolo III del regolamento, l’istituzione di uno Stato membro ha versato ad un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto, detta istituzione può chiedere all’istituzione degli altri Stati membri, debitori di prestazioni corrispondenti in favore di tale beneficiario, di trattenere l’importo pagato in eccedenza sul conguaglio dei ratei di pensione che essa versa a detto beneficiario. Quest’ultima istituzione trasferisce l’importo così trattenuto all’istituzione creditrice. Nella misura in cui l’importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sul conguaglio dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del paragrafo 2. 2. Quando l’istituzione di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto, quest’ultima può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all’istituzione di ciascun altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore di tale beneficiario, di trattenere l’importo pagato in eccedenza sulle somme che gli versa. Quest’ultima istituzione opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme versate da essa stessa in eccedenza e trasferisce l’importo trattenuto all’istituzione creditrice. 3.
Quando una persona cui il regolamento è applicabile ha beneficiato dell’assistenza nel territorio di uno Stato membro per un periodo durante il quale aveva diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, l’organismo che ha fornito l’assistenza, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute a detta persona, può chiedere all’istituzione di ciascun altro Stato membro debitrice di prestazioni in favore di detta persona di trattenere l’importo erogato per l’assistenza sulle somme che essa versa a detta persona. Quando il familiare di una persona cui il regolamento è applicabile ha beneficiato dell’assistenza nel territorio di uno Stato membro per un periodo durante il quale essa aveva diritto a prestazioni, per il familiare di cui trattasi, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, l’organismo che ha fornito l’assistenza, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute a detta persona, per il familiare di cui trattasi, può chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro, debitrice di tali prestazioni in favore di detta persona, di trattenere l’importo erogato per l’assistenza sulle somme che le versa per il medesimo familiare. L’istituzione debitrice opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce l’importo trattenuto all’organismo creditore.
Art. 112
Quando un’istituzione ha proceduto a pagamenti indebiti, direttamente o tramite un’altra istituzione, e il loro ricupero è divenuto impossibile, le somme in questione rimangono definitivamente a carico della prima istituzione, salvo per i casi in cui il pagamento indebito è il risultato di un’azione dolosa.
Art. 113 Recupero delle prestazioni in natura corrisposte indebitamente ai lavoratori subordinati dei trasporti internazionali
1. Se il diritto alle prestazioni in natura non è riconosciuto dall’istituzione competente, le prestazioni in natura corrisposte dall’istituzione del luogo di dimora ad un lavoratore subordinato dei trasporti internazionali, in virtù della presunzione di cui all’articolo 20 paragrafo 1 o all’articolo 62 paragrafo 1 del regolamento di applicazione, sono rimborsate dall’istituzione competente. 2. Le spese sostenute dall’istituzione del luogo di dimora per qualsiasi lavoratore subordinato dei trasporti internazionali che ha beneficiato di prestazioni in natura su presentazione dell’attestato di cui all’articolo 20 paragrafo 1 o all’articolo 62 paragrafo 1 del regolamento di applicazione se l’interessato non si è prima rivolto all’istituzione del luogo di dimora e non ha diritto a prestazioni in natura, sono rimborsate dall’istituzione indicata come competente in detto attestato o da qualsiasi altra istituzione a tale scopo designata dall’autorità competente dello Stato membro in causa. 3. L’istituzione competente oppure, nel caso di cui al paragrafo 2, l’istituzione indicata come competente o l’istituzione designata a tal fine, conserva nei confronti del beneficiario un credito pari al valore delle prestazioni in natura indebitamente corrisposte. Dette istituzioni comunicano i loro crediti alla commissione dei conti di cui all’articolo 101 paragrafo 3 del regolamento di applicazione, che ne compila un estratto.
Art. 114 Corresponsioni provvisorie di prestazioni in caso di contestazione sulla legislazione applicabile o sull’istituzione che deve corrispondere le prestazioni
In caso di contestazione tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri in merito alla legislazione applicabile ai sensi del titolo II del regolamento oppure in merito alla determinazione dell’istituzione che deve corrispondere le prestazioni, l’interessato, che potrebbe aver diritto a prestazioni se non vi fosse contestazione, beneficia a titolo provvisorio delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza oppure, se l’interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione in causa, alla quale per prima è stata presentata la domanda.
Art. 115 Modalità delle perizie mediche effettuate in uno Stato membro
L’istituzione del luogo di dimora o di residenza che, ai sensi dell’articolo 87 del regolamento, è richiesta di effettuare una perizia medica, procede secondo le modalità previste dalla legislazione che essa applica. In mancanza di tali modalità, essa si rivolge all’istituzione competente per conoscere le modalità da applicare.
Art. 116 Accordi relativi al ricupero dei contributi
1. Gli accordi che saranno conclusi ai sensi dell’articolo 92 paragrafo 2 del regolamento saranno iscritti nell’allegato 5 del regolamento di applicazione. 2. Gli accordi conclusi per l’applicazione dell’articolo 51 del regolamento n. 3 rimangono applicabili se sono indicati nell’allegato 5 del regolamento di applicazione.
Titolo VIbis: Disposizioni relative al trattamento elettronico dei dati
Art. 117 Trattamento dei dati
1. In base a studi e a proposte della commissione tecnica di cui all’articolo 117quater del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i moduli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti, nonché le modalità di inoltro e le procedure di trasmissione dei dati previste ai fini dell’applicazione del regolamento e del suo regolamento di applicazione. 2. La commissione amministrativa adotta le misure necessarie per garantire l’uso generale di tali moduli, modalità d’inoltro e procedure adeguati, tenuto conto dell’impiego delle nuove tecniche di trattamento dei dati in ciascuno Stato membro.
Art. 117bis Servizi telematici
1. Gli Stati membri utilizzano progressivamente servizi telematici per lo scambio fra istituzioni dei dati richiesti ai fini dell’applicazione del regolamento e del suo La Commissione delle Comunità europee appoggia le attività d’interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano tali servizi telematici. 2. In base alle proposte della commissione tecnica di cui all’articolo 117quater del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa adotta le norme di architettura comune per i servizi telematici, anzitutto in materia di sicurezza e d’impiego degli standard.
Art. 117ter Funzionamento dei servizi telematici
1. Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la propria parte dei servizi telematici, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati aventi carattere personale. 2. La commissione amministrativa stabilisce disposizioni per il funzionamento della parte comune dei servizi telematici.
Art. 117quater Commissione tecnica per il trattamento dei dati
1. La commissione amministrativa istituisce una commissione tecnica, la quale redige relazioni e fornisce un parere motivato prima dell’adozione di decisioni conformemente agli articoli 117, 117bis e 117ter. Le modalità di funzionamento e la composizione di tale commissione tecnica sono decise dalla commissione amministrativa. 2. La commissione tecnica:
a) raccoglie i documenti tecnici pertinenti e avvia gli studi e le attività richieste ai fini del presente titolo;
presenta alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;
esegue qualsiasi altro compito e studio relativo ai problemi che la Commissione amministrativa le sottopone.
Titolo VII Disposizioni transitorie e finali
Art. 118 Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori subordinati
1. Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest’ultima data, una doppia liquidazione:
per il periodo anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento n. 3 o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa;
per il periodo che decorre dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione del territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento.
Tuttavia, se l’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla 2. La presentazione ad un’istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, o su una parte di esso, comporta la revisione d’ufficio, conformemente al regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall’istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri diversi; senza che tale revisione comporti un’eventuale concessione di prestazioni per un importo meno elevato.
Art. 119 Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori autonomi
1. Se la data di realizzazione dell’evento è anteriore al 1° luglio 1982 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest’ultima data, una doppia liquidazione:
per il periodo anteriore al 1° luglio 1982 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa, in vigore prima di tale data;
per il periodo che decorre dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento.
Tuttavia, se l’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla 2. La presentazione all’istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, o su una parte di esso, comporta la revisione d’ufficio delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data da parte dell’istituzione o delle istituzioni di uno o più Stati membri, conformemente al regolamento, senza che tale revisione comporti un’eventuale concessione di prestazioni per un importo meno elevato.
Art. 119bis Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendita per l’applicazione dell’articolo 15 paragrafo 1 lettera a) in fine del regolamento d’applicazione
1. Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° gennaio 1987 e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest’ultima data, una doppia liquidazione:
per il periodo anteriore al 1° gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa;
per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento.
Tuttavia, se l’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla 2. La presentazione all’istituzione di uno Stato membro di una domanda si prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° gennaio 1987, comporta la revisione d’ufficio, conformemente alle disposizioni del regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall’istituzione o dalle istituzioni di uno o più degli altri Stati membri, fatto salvo l’articolo 3. 3. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, anteriormente al 1° gennaio 1987, nel territorio dello Stato membro interessato, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere sottoposti a revisione a loro richiesta, tenendo conto del regolamento (CEE) n. 3811/86. 4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro un termine di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1987, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE)
n. 3811/86 sono mantenuti a decorrere dal 1° gennaio 1987 o dalla data in cui sono stati acquisiti diritti alla pensione o alla rendita, se la domanda è posteriore al 1° gennaio 1987, fermo restando che agli interessati non possono essere applicate le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla scadenza o alla prescrizione dei diritti. 5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1987, i diritti, acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 3811/86, che non sono decaduti o prescritti, restano acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.
Art. 120 Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale
Le disposizioni del presente regolamento, eccetto gli articoli 10 e 10bis, sono applicabili per analogia agli studenti.
Art. 121 Accordi complementari di applicazione
1. Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono, se necessario, concludere accordi diretti a completare le modalità per l’applicazione amministrativa del regolamento. Tali accordi saranno iscritti nell’allegato 5 del regolamento di 2. Gli accordi analoghi a quelli previsti dal paragrafo 1 e che sono vigenti il giorno precedente il 1° ottobre 1972 rimangono applicabili sempreché siano indicati nell’allegato 5 del regolamento di applicazione.
Art. 122 Disposizioni specifiche riguardanti la modifica degli allegati
Gli allegati del regolamento di applicazione possono essere modificati mediante un regolamento della Commissione su richiesta dello o degli Stati membri interessati o delle loro autorità competenti e previo parere unanime della Commissione amministrativa.
Allegato 1
Autorità competenti (Art. 1 lett. l) del regolamento, art. 4 par. 1 e art. 122 del regolamento di applicazione) 1. Ministre des affaires sociales, Bruxelles – Minister van Sociale Zaken, Brussel. 2. Ministre de l’agriculture et des petites et moyennes entreprises, Bruxelles – Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Brussel. 3. Ministre des Pensions, Bruxelles – Minister van Pensioenen, Brussel (Ministero delle pensioni, Bruxelles). 4. Ministre de la Fonction publique – Minister van Ambtenarenzaken, Brussel.
1. Socialministeren, København. 2. Arbeidsministeren, København. 3. Sundhedsministeren, København. 4. Finansministeren, København.
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Bonn.
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.
1. Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Parigi. 2. Ministre de l’agriculture, Parigi.
1. Ministro del lavoro e della sicurezza sociale, Atene. 2. Ministro della sanità e della previdenza, Atene. 3. Ministro della marina mercantile, Il Pireo. 4. Ministero della difesa nazionale, Atene. 5. Ministero della pubblica istruzione e dei culti, Atene. 6. Ministero degli affari economici, Atene.
1. Minister for Social, Community and Family Affairs, Dublin. 2. Minister for Health, Dublin.
1. Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, Roma. 2. Ministro della Sanità, Roma. 3. Ministro di Grazia e Giustizia, Roma. 4. Ministro delle Finanze, Roma. 5. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Roma.
1. Ministre du travail et de la sécurité sociale, Luxembourg. 2. Ministre de la famille, Luxembourg. 3. Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative, Luxembourg.
1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag. 2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijswijk.
1. Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen, Vienna. 2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, Vienna. 3. Per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari: Bundesminister für öffentliche Leistung und Sport, Vienna, o il governo del Land interessato.
1. Ministro do Trabalho e da Solidariedade, Lisbona. 2. Ministro da Saúde, Lisbona. 3. Secrétario Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira, Funchal. 4. Secrétario Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores, Angra do Heroísmo. 5. Ministro das Finanças, Lisbona. 6. Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública, Lisbona.
Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.
Regeringen (Socialdepartementet), Stoccolma.
1. Secretary of State for Social Security, Londra. 1bis. Secretary of State for Health, Londra. 1ter. I commissari fiscali o il loro rappresentante ufficiale, Londra. 2. Secretary of State for Scotland, Edimburgo. 3. Secretary of State for Wales, Cardiff. 4. Department of Health and Social Services for Northern Ireland, Belfast. 5. Principal Secretary, Social Affairs, Gibilterra. 6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority, Gibilterra.
1. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. 2. Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro, Berna.
Allegato 2
Istituzioni competenti (Art. 1 lett. o) del regolamento e art. 4 par. 2 del regolamento di applicazione)
Per l’applicazione degli articoli da 16 a 29 del regolamento di applicazione:
in generale: l’organismo assicuratore presso il quale il lavoratore subordinato o autonomo è iscritto ii) per i marittimi: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins – Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, Antwerpen
Per l’applicazione del titolo V del regolamento di applicazione: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeisverzekering, Bruxelles, per conto degli organismi assicuratori o della cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi
Invalidità generale (operai, impiegati e minatori) e invalidità dei lavoratori autonomi: Institut national d’assurance maladie-invalidité – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Bruxelles, unitamente all’organismo assicuratore presso il quale il lavoratore subordinato o autonomo è o è stato iscritto
Invalidità speciale dei lavoratori delle miniere: Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs – Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Bruxelles
Invalidità dei marittimi: Caisse de secours e de prévoyance en faveur des
invalidità delle persone soggette al regime di sicurezza sociale d’oltremare:
invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid,
Invalidità delle persone coperte da un regime speciale per dipendenti pubblici: Administration des pensions du Ministère des Finances – Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën o del servizio competente per il regime speciale di pensioni
regime generale (operai, impiegati, minatori e marittimi): Office national des pensions, Bruxelles
regime dei lavoratori autonomi: Institut national d’assurances sociales pour
regime di sicurezza sociale d’oltremare: Office de sécurité sociale d’outremer, Bruxelles
regime degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de
regime speciale per i dipendenti pubblici: Administration des pensions du Ministère des Finances – Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën o del servizio competente per il regime speciale di pensioni 4. Infortuni sul lavoro
Fino alla scadenza del termine di revisione previsto dalla legge 10 aprile 1971 (articolo 72):
prestazioni in natura: – rinnovo e manutenzione delle protesi: Fonds des accidents du travail – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles – prestazioni diverse da quelle di cui al punto i): L’assicuratore presso il quale il datore di lavoro è assicurato o affiliato ii) prestazioni in denaro: – assegni: L’assicuratore presso il quale il datore di lavoro è assicurato o affiliato – complementi previsti dal regio decreto 21 dicembre 1971: Fonds des accidents du travail – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles
Dopo la scadenza del termine di revisione previsto dalla legge 10 aprile 1971 (articolo 72):
prestazioni in natura: Fonds des accidents du travail – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles ii) prestazioni in denaro: – rendita: L’organismo riconosciuto per l’erogazione delle rendite – complemento: Fonds des accidents du travail – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles
Regime dei marittimi e dei pescatori: Fonds des accidents du travail – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles
In caso di mancata assicurazione del datore di lavoro: Fonds des accidents du travail – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles
regime degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de
Per l’intero settore pubblico belga: Servizio del personale dell’Amministrazione che impiega il dipendente pubblico
Regime del personale militare e della gendarmeria: Administration des pensions du Ministère des Finances – Administratie van Pensioenen van het 5. Malattie professionali:
in linea generale: Fonds des maladies professionelles – Fonds voor beroepsziekten, Bruxelles
regime degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Bruxelles
per l’intero settore pubblico belga: Dipartimento del personale dell’amministrazione che impiega il dipendente pubblico
regime per il personale militare e la gendarmeria: Administration des pensions du Ministère des Finances – Administratie van Pensioenen van het
Assicurazione malattia e invalidità:
in generale: Institut national d’assurance maladie-invalidité – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Bruxelles, unitamente all’organismo assicuratore presso il quale il lavoratore subordinato era iscritto. ii) per i marittimi: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins – Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, Antwerpen
Infortuni sul lavoro:
in generale: L’assicuratore ii) per i marittimi: Fonds des accidents du travail – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles iv) per l’intero settore pubblico belga: Dipartimento del personale dell’amministrazione che impiega il dipendente pubblico
per il personale militare e la gendarmeria: Administration des pensions du Ministère des Finances – Administratie van Pensioenen van het
Malattie professionali: Fonds des maladies professionelles – Fonds voor beroepsziekten, Bruxelles
in linea generale: Fonds des maladies professionelles – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles ii) per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de iii) per l’intero settore pubblico belga: Dipartimento del personale dell’amministrazione che impiega il dipendente pubblico iv) per il personale militare e la gendarmeria: Administration des pensions du Ministère des Finances – Administratie van Pensioenen van het
Per le persone che hanno diritto ad una pensione in base a un regime speciale per dipendenti pubblici: Administration des pensions du Ministère des Finances – Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën o del servizio competente per il regime speciale di pensione 7. Disoccupazione:
in generale: Office national de l’emploi – Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Bruxelles ii) per i marittimi: Pool des marins de la marine marchande – Pool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen 8. Prestazioni familiari:
regime dei lavoratori subordinati: Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés – Rijksdienst voor werknemers, Bruxelles
regime dei lavoratori autonomi: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants – Rijksinstitut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Bruxelles
regime degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de 1. Malattie e maternità 1) In generale: L’Amtskommune (amministrazione della circoscrizione) competente. Nei comuni di Copenaghen e di Frederiksberg: l’ente locale. Cure ospedaliere in questi due comuni: Hovedstadens Sygehusfællesskab (Ente ospedaliero di Copenaghen) 2) Per i richiedenti pensione, i pensionati e i loro familiari residenti in un altro Stato membro, si vedano le disposizioni del titolo III, capitolo 1, parti 4 e 5 del regolamento e gli articoli 28, 29 e 30 del regolamento d’applicazione: Den Sociale Sikringstyrelse (Amministrazione della sicurezza sociale) Copenaghen
Prestazioni in denaro: L’ente locale del comune nel quale risiede il beneficiario, nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten
Prestazioni concesse in virtù della legge sulle pensioni di invalidità: Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), København
Prestazioni in caso di riabilitazione: Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)
Pensioni concesse in virtù della legislazione sulle pensioni per dipendenti pubblici: Finansministeriet, Økonomistyrelsen (Ministero delle Finanze, Agenzia per la gestione finanziaria e gli affari amministrativi), København 3. Vecchiaia e morte (pensioni)
Pensioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni di vecchiaia e vedovili: Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), København
Pensioni concesse in virtù della legge sulle pensioni complementari per i lavoratori subordinati (loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension): Arbejdsmarkedes Tillægspension (Ufficio delle pensioni complementari per i lavoratori subordinati), Hillerød
Pensioni concesse in virtù della legislazione sulle pensioni per dipendenti pubblici: Finansministeriet, Økonomistyrelsen (Ministero delle Finanze, Agenzia per la gestione finanziaria e gli affari amministrativi), København
Prestazioni in natura e rendite: Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale), København
Indennità giornaliere: Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten 5. Assegni in caso di morte
Assicurati residenti in Danimarca: L’ente locale del comune nel quale risiede il beneficiario, nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)
b) Beneficiari residenti in un altro Stato membro (si vedano il titolo III, capitolo 5 del regolamento e gli articoli 78 e 79 del regolamento d’applicazione): Ministero della Sanità, Copenaghen 6. Disoccupazione Arbejdsdirektoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Ufficio nazionale dell’occupazione), København 7. Prestazioni familiari (assegni familiari) Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale) La competenza delle istituzioni tedesche è regolata dalle disposizioni della legislazione tedesca, a meno che non sia diversamente disposto qui di seguito.
1. Assicurazione malattia Per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera e) del regolamento:
Se l’interessato risiede nel territorio della Repubblica federale di Germania: La cassa malattia scelta dalla persona interessata nel luogo di residenza
Se l’interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro: La cassa malattia scelta dalla persona interessata a Bonn
Se i familiari dell’interessato, prima che egli fosse chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile, erano iscritti, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, ad una istituzione tedesca: L’istituzione di assicurazione malattia presso la quale i familiari sono iscritti Per l’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento: L’istituzione di assicurazione malattia presso la quale era iscritto il disoccupato alla data in cui ha lasciato il territorio della Repubblica federale di Germania Per l’assicurazione malattia dei richiedenti e titolari di pensione o di rendita e loro familiari ai sensi delle disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regolamento: La cassa malattia scelta dalla persona interessata nel luogo di residenza. In caso di competenza di una cassa locale di malattia, l’interessato risulta affiliato all’AOK-Rheinland, Regionaldirektion Bonn (Cassa locale di malattia della Renania, direzione regionale di Bonn) 2. Assicurazione pensione degli operai, degli impiegati e dei lavoratori delle miniere Per l’ammissione all’assicurazione volontaria, nonché per decidere in merito alle domande di prestazioni ed alla concessione di prestazioni ai sensi delle disposizioni del regolamento:
Per le persone che sono state assicurate o considerate tali esclusivamente ai sensi della legislazione tedesca o ai sensi della legislazione tedesca e di quel- la di uno o più altri Stati membri, nonché per i loro superstiti, se l’interessato: – risiede nel territorio di un altro Stato membro o, – essendo cittadino di un altro Stato membro, risiede nel territorio di uno Stato membro:
se l’ultimo contributo è stato versato all’assicurazione pensioni degli operai: – se l’interessato risiede nei Paesi Bassi o, essendo cittadino olandese, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster – se l’interessato risiede in Belgio o in Spagna o, essendo cittadino belga o spagnolo, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf – se l’interessato risiede in Italia o, essendo cittadino italiano, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg – se l’interessato risiede in Francia o nel Lussemburgo o, essendo cittadino francese o lussemburghese, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer – qualora l’interessato risieda in Danimarca, in Finlandia o in Svezia, oppure, essendo cittadino danese, finlandese o svedese, risieda sul territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck – se l’interessato risiede in Irlanda o nel Regno Unito o, essendo cittadino irlandese o del Regno Unito, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione delle città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg – se l’interessato risiede in Grecia o, essendo cittadino greco, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione della Württemberg), Stuttgart – se l’interessato risiede in Portogallo o, essendo cittadino portoghese, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg – qualora l’interessato risieda in Austria, oppure, essendo cittadino austriaco, risieda sul territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione dell’Alta Baviera), München Tuttavia, se l’ultimo contributo è stato versato: – alla Landesversicherungsanstalt für das Saarland
(Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken e, se l’interessato risiede in Francia, Italia o Lussemburgo o è cittadino francese, italiano o lussemburghese residente nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio Regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken – alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle Ferrovie), Frankfurt am Main: Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle Ferrovie), Frankfurt am Main – alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Cassa di assicurazione dei marittimi; assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati), Hamburg, per almeno 60 mesi: Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg ii) Qualora l’ultimo contributo sia stato versato all’assicurazione pensioni degli impiegati: – se nessun contributo è stato versato alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, né è stato versato alcun contributo alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione ferrovie federali), Frankfurt am Main: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin – se è stato versato un contributo alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Cassa di assicurazione dei marittimi (assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati)], Hamburg: Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg – se l’ultimo contributo è stato versato alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main: Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main iii) se l’ultimo contributo è stato versato all’assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere o se il periodo di attesa richiesto per ottenere la pensione dei lavoratori delle miniere a causa di attitudine ridotta al mestiere di minatore (Bergmannsrente) è compiuto o considerato tale: Bundesknappschaft (Cassa federale di assicurazione dei minatori), Bochum
Per le persone che sono state assicurate o considerate tali ai sensi della legislazione tedesca e della legislazione di uno o più altri Stati membri nonché per i loro superstiti, se l’interessato: – risiede nel territorio della Repubblica federale di Germania o se, – essendo cittadino tedesco, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato all’assicurazione pensione degli operai:
Stato membro è stato versato ad un’istituzione di assicurazione pensione olandese: Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione belga o spagnola: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione italiana: Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione francese o lussemburghese: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatino), Speyer – se l’ultimo contributo, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni danese, finlandese o svedese: Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione irlandese o del Regno Unito: Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione ellenica: Landesversicherungsanstalt Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Württemberg), Stuttgart Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione portoghese: Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni austriaco: Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione dell’Alta Baviera), München Se tuttavia l’interessato risiede nel territorio della Repubblica federale di Germania, nella Saar o, essendo cittadino tedesco, risiede nel territorio di uno Stato non membro, e se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione nella Saar: Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken Se tuttavia l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato: –
alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, o se sono stati versati contributi per un impiego nella marina tedesca o di un altro paese, per un periodo minimo di
mesi: Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg – alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main: Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main ii) se l’ultimo contributo è stato versato all’assicurazione pensioni degli impiegati: – se nessun contributo è stato versato alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, né è stato versato alcun contributo alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin – se è stato versato un contributo alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Cassa di assicurazione dei marittimi (assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati)], Hamburg: Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg – se l’ultimo contributo è stato versato alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main: Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main iii) se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato all’assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere o se il periodo di attesa richiesto per ottenere la pensione dei lavoratori delle miniere al mestiere di minatore (Bergmannsrente) è compiuto o considerato tale: Bundesknappschaft (Cassa federale di assicurazione dei lavoratori delle miniere), Bochum
c) Qualora cambi il paese di residenza dopo la liquidazione della prestazione nei casi di cui alla lettera a), punto i), ed alla lettera b), punto i), l’istituzione competente cambia in conformità.
3. Assicurazione di vecchiaia per agricoltori: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltori), Kassel 4. Assicurazione complementare dei lavoratori dell’industria siderurgica: Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken 5. Assicurazione infortuni (infortuni sul lavoro e malattie professionali): L’istituzione incaricata dell’assicurazione infortuni nel caso di cui trattasi 6. Prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari: Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale del lavoro), Nürnberg 1. Tutti i regimi, esclusi i regimi dei marittimi, dei dipendenti pubblici, del personale militare e del personale dell’amministrazione giudiziaria:
Per tutti i rischi, esclusa la disoccupazione: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell’istituto nazionale di sicurezza sociale)
Per la disoccupazione: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Direzioni provinciali dell’istituto nazionale dell’impiego) 2. Regime dei marittimi: Instituto social de la Marina (Istituto sociale della marina), Madrid 3. Per le pensioni di vecchiaia e d’invalidità a carattere non contributivo: Instituto Nacional de Servicios Sociales (Istituto nazionale di servizi sociali), Madrid 4. Regime speciale per gli impiegati pubblici Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione generale delle spese per il personale e le pensioni pubbliche – Ministero dell’economia e delle finanze)
Per i diritti ad assegni integrativi per invalidità grave e per i figli disabili a carico: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Mutua generale dei funzionari civili dello Stato), Madrid 5. Regime speciale per il personale militare Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (Direzione generale del Personale, Ministero della difesa), Madrid
Per il riconoscimento di pensioni di inabilità al servizio, indennità per invalidità grave e assegni familiari per figli disabili a carico: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Istituto sociale delle forze armate), Madrid
Per gli assegni familiari: Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Defensa (Delegazioni provinciali del Ministero della difesa) 6. Regime speciale per il personale dell’amministrazione giudiziaria
Per pensioni di vecchiaia, decesso (comprese le pensioni per orfani) e invalidità: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione Generale per i costi del personale e le pensioni pubbliche – Ministero dell’Economia e delle finanze )
Per il riconoscimento di sussidi di invalidità considerevoli e di sussidi per un figlio a carico disabile: La Mutualidad General Judicial (Fondo generale per la previdenza sociale), Madrid 1. Per l’applicazione dell’articolo 93, paragrafo 1, e degli articoli 94 e 95 del regolamento d’applicazione A. Regimi dei lavoratori subordinati
Regime generale: Caisse nationale de l’assurance maladie, Paris
Regime agricolo: Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris
Regime minerario: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris
Regime dei marittimi: Établissement national des invalides de la marine, B. Regimi dei lavoratori autonomi
Regime non agricolo: Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Saint-Denis
Regime agricolo: Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris Caisse centrale des mutuelles agricoles Fédération française des sociétés d’assurances (Ramex et Gamex) Fédération nationale de la mutualité française 2. Per l’applicazione dell’articolo 96 del regolamento di applicazione
Regime generale: Caisse nationale de l’assurance maladie, Paris
Regime agricolo: Caisse de mutualité sociale agricole
Regime minerario: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris
Regime dei marittimi: Établissement national des invalides de la marine, 3. Le altre istituzioni competenti sono quelle definite nel quadro della legislazione francese, cioè:
I. Territorio metropolitano A. Regimi dei lavoratori subordinati
Regime generale:
malattia, maternità, morte (indennità): Caisse primaire d’assurance maladie ii) invalidità: aa) in generale, salvo Parigi e la regione parigina: Caisse primaire per Parigi e la regione parigina: Caisse régionale d’assurance maladie, Paris Code de la sécurité sociale (Codice della sicurezza sociale): Caisse régionale d’assurance maladie, Strasbourg iii) vecchiaia: aa) in generale, salvo Parigi e la regione parigina: Caisse régionale d’assurance maladie (branche «vieillesse» – settore «vecchiaia») per Parigi e la regione parigina: Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, Paris Code de la sécurité sociale (Codice della sicurezza sociale): Caisse régionale d’assurance vieillesse, Strasbourg, Caisse régionale d’assurance maladie, Strasbourg iv) infortuni sul lavoro: aa) inabilità temporanea: Caisse primaire d’assurance maladie bb) inabilità permanente: – Rendite: – Infortuni occorsi dopo il 31 dicembre 1946: Caisse primaire – Infortuni occorsi prima del 1° gennaio 1947: Il datore di lavoro o il suo assicuratore – Maggiorazioni di rendite: – Infortuni occorsi dopo il 31 dicembre 1946: Caisse primaire – Infortuni occorsi prima del 1° gennaio 1947: Caisse des dépôts et consignations
prestazioni familiari: Caisse d’allocations familiales vi) disoccupazione: – per l’iscrizione come richiedente l’occupazione: Agenzia locale dell’occupazione del luogo di residenza dell’interessato – per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303: Groupement des Assédic de la région parisienne (Garp), 90, rue Baudin, 92537 Levallois-Perret
Regime agricolo:
malattia, maternità, morte (indennità una tantum), prestazioni familiari: Caisse de mutualité sociale agricole ii) assicurazione invalidità, vecchiaia e prestazioni al coniuge superstite: Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris iii) infortuni sul lavoro: aa) in generale: Il datore di lavoro o il suo assicuratore, per gli infortuni occorsi prima del 1° luglio 1973 Caisse de mutualité sociale agricole per gli infortuni occorsi dopo il 30 giugno 1973 bb) per le maggiorazioni di rendite: Caisse des dépôts et consignations, Arcueil (94), per gli infortuni occorsi prima del 1° luglio 1973 Caisse de mutualité sociale agricole per gli infortuni occorsi dopo il 30 giugno 1973 iv) disoccupazione: – per l’iscrizione come richiedente l’occupazione: agenzia locale dell’occupazione del luogo di residenza dell’interessato – per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303: Groupement des Assédic de la région parisienne (Garp), 90, rue Baudin, 92537 Levallois-Perret
Regime minerario:
malattia, maternità, morte (indennità): Société de secours minière ii) invalidità, vecchiaia, morte (pensioni): Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris iii) infortuni sul lavoro: aa) inabilità temporanea: Société de secours minière bb) inabilità permanente: – Rendite: – Infortuni occorsi dopo il 31 dicembre 1946: Union régionale des sociétés des secours minières – Infortuni occorsi prima del 1° gennaio 1947: Il datore di lavoro o il suo assicuratore – Maggiorazioni di rendite: – Infortuni occorsi dopo il 31 dicembre 1946: Union régionale des sociétés de secours minières – Infortuni occorsi prima del 1° gennaio 1947: Caisse des dépôts et consignations iv) prestazioni familiari: Union régionale des sociétés de secours minières
disoccupazione: – per l’iscrizione come richiedente l’occupazione: agence locale de l’emploi du lieu de résidence de l’interessé – per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303: Agence nationale pour l’emploi, service spécialisé pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, 9, rue Sextius Michel, 75015 Paris
Regime dei marittimi:
malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, morte (indennità), e pensioni ai superstiti di un invalido o di una vittima di infortunio sul lavoro: Section de la Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes ii) vecchiaia e morte (pensioni): Section de la Caisse de retraite des marins du quartier des affaires maritimes iii) prestazioni familiari: Caisse nationale d’allocations familiales des marins du commerce, o Caisse nationale d’allocations familiales de la pêche maritime, secondo i casi iv) disoccupazione: – per l’iscrizione come richiedente l’occupazione: Agence locale de l’emploi du lieu de résidence ou du port habituel d’embarquement, o Bureau central de la main-d’œuvre maritime – per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303: Groupement des Assédic de la région parisienne (Garp), 90, rue Baudin, 92537 Levallois-Perret
Regime speciale per i dipendenti pubblici (invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie professionali)
dipendenti pubblici nazionali: Service des pensions du ministère chargé du budget (Dipartimento pensioni presso il ministero del bilancio) ii) dipendenti pubblici di enti regionali o locali o di servizi ospedalieri: Caisse des dépôts et consignations, Bordeaux centre
Regime non agricolo:
malattia o maternità: Caisse mutuelle régionale ii) vecchiaia: aa) regime degli artigiani: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles bb) regime degli industriali e dei commercianti: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles cc) regime dei liberi professionisti: Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionelles (Sezioni professionali) dd) regime degli avvocati: Caisse nationale des barreaux français (CNBF)
Regime agricolo:
malattia, maternità, invalidità: Ente assicurativo riconosciuto presso il quale il lavoratore autonomo agricolo è iscritto ii) assicurazione contro la vecchiaia e prestazioni a favore del coniuge superstite: Caisse de mutualité sociale agricole iii) infortuni della vita privata, infortuni sul lavoro e malattie professionali: Ente riconosciuto presso il quale il lavoratore autonomo agricolo è iscritto Per il dipartimento della Mosella, del Basso Reno e dell’Alto Reno: Caisse d’assurance accidents agricoles II. Dipartimenti d’oltremare A. Regimi dei lavoratori subordinati (tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi, e tutti i rischi, salvo le prestazioni familiari):
in generale: Caisse générale de sécurité sociale ii) per le maggiorazioni di rendite relative agli infortuni sul lavoro occorsi nei dipartimenti d’oltremare prima del 1o gennaio 1952: Direction départementale de l’enregistrement iii) per il regime speciale per i dipendenti pubblici (invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie professionali): aa) dipendenti pubblici nazionali: Service des pensions du Ministère chargé du budget bb) dipendenti pubblici di enti regionali o locali o di servizi ospedalieri: Caisse des dépôts et consignations, Bordeaux centre B. Regimi dei lavoratori autonomi:
malattia e maternità: Caisse mutuelle régionale ii) vecchiaia: – regime degli artigiani: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) – regime degli industriali e dei commercianti: Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse des industriels et commercants d’Algerie et d’outre-mer (Cavicorg) – regime dei liberi professionisti: Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Sezioni professionali) – regime degli avvocati: Caisse nationale des barreaux français (CNBF).
C. Prestazioni familiari: Caisse d’allocations familiales D. Regime dei marittimi:
i) tutti i rischi, salvo vecchiaia e prestazioni familiari: Section de la Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes ii) vecchiaia: Section de la Caisse de retraite des marins du quartier des affaires maritimes iii) prestazioni familiari: Caisse d’allocations familiales
regime dei marittimi: Casa dei marittimi, Il Pireo
regime speciale per gli agenti dei servizi pubblici:
funzionari: Ministero della Sanità e della protezione sociale, Atene ii) impiegati degli enti locali: Fondo sanità per impiegati di municipi e comuni, TYDKY, Atene iii) militari in servizio attivo: Ministero della difesa nazionale, Atene iv) militari in servizio attivo nella guardia portuale: Ministero della marina mercantile, Pireo
Regime speciale di assistenza per studenti di istituti d’istruzione superiore e tecnica: gli istituti di istruzione superiore e tecnica (AEI e TEI), caso per caso 2. Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni):
regime dei marittimi: Cassa pensioni dei marittimi, Il Pireo
pensionati statali: Contabilità generale dello Stato, Atene 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: presso il quale lavoratore è o era iscritto, Atene
regime dei marittimi: Cassa pensioni dei marittimi, Il Pireo
pensionati statali: Contabilità generale dello Stato, Atene 4. Assegni in caso di morte (spese funerarie):
in generale: IKA (Istituto di assicurazioni sociali) o organismo assicuratore
regime dei marittimi: Casa dei marittimi, Il Pireo
regime agricolo: Istituto nazionale di assicurazioni agricole, Atene 5. Assegni familiari:
regime dei lavoratori subordinati, compresi i regimi aziendali: Ente per l’occupazione della manodopera, Atene
regime agricolo: Istituto nazionale di assicurazioni agricole, Atene
per i marittimi: Casa dei marittimi, Il Pireo
per i dipendenti pubblici e il personale assimilato: Contabilità generale dello Stato, Atene o l’ente assicurativo presso il quale il lavoratore è o era assicurato 6. Disoccupazione:
in generale: Ente per l’occupazione della manodopera, Atene
regime dei marittimi: Casa dei marittimi, Il Pireo
regime dei lavoratori della stampa, disciplinato da: Cassa assicurativa dei lavoratori della stampa, Atene Cassa pensioni del personale della stampa di Atene e Salonicco, Atene The Eastern Health Board, Dublin 8 The Mid-Western Health Board, Limerick The North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, Co. Meath
Prestazioni di disoccupazione: Department of Social, Community and Family Affairs, Dublin, ivi compresi gli uffici provinciali responsabili per le prestazioni di disoccupazione
Vecchiaia e morte (pensioni): Department of Social, Community and Family
Prestazioni familiari: Department of Social, Community and Family Affairs,
Prestazioni di invalidità e di maternità: Department of Social, Community and Family Affairs, Social Welfare Services, Longford
Altre prestazioni in denaro: Department of Social, Community and Family 1. Malattia (inclusa la tubercolosi) e maternità
in generale: Unità sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato ii) per talune categorie di pubblici dipendenti, di lavoratori salariati del settore privato e assimilati, per i pensionati ed i loro familiari: Ministero della sanità, Roma iii) per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile: Ministero della sanità, Ufficio di sanità marittima o aerea competente per territorio
Certificazioni relative ai periodi di assicurazione: ii) per il personale marittimo e dell’aviazione civile: IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo) Prestazioni in natura: Unità sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato
in generale: Unità sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato della sanità – Ufficio di sanità marittima o aerea competente e certificazioni:
in generale: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali
Prestazioni in denaro:
in generale: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali iii) eventualmente anche per i lavoratori agricoli e forestali: Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli B. Lavoratori autonomi (solo per medici radiologi)
Prestazioni in natura: Unità sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato e certificati: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali
Prestazioni in denaro: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali 3. Invalidità, vecchiaia e superstiti (pensioni)
Per i lavoratori dello spettacolo: Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma
Per il personale dirigente delle aziende industriali: Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, Roma
Per i giornalisti: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G.
Per i medici: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Per i farmacisti: Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti
Per i veterinari: Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari
...
Per gli ingegneri ed architetti: Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti
Per i geometri: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza al favore dei
Per gli avvocati e i procuratori: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori
Per i dottori commercialisti: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
Per i ragionieri e periti commerciali: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Per i consulenti del lavoro: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
Per i notai: Cassa nazionale notariato
Per gli spedizionieri doganali: Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali 4. Assegni in caso di morte Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali, IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo) 5. Disoccupazione (lavoratori subordinati)
Per i giornalisti: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma 6. Assegni familiari (lavoratori subordinati)
Per i giornalisti: Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma 7. Pensioni per i dipendenti pubblici: INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche), Roma
Prestazioni in natura: Cassa malattia competente e/o Unione delle casse malattia
Prestazioni in denaro: Cassa malattia competente 2. Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)
Per i lavoratori manuali: Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, Luxembourg
Per gli impiegati e liberi professionisti: Caisse de pension des employés privés, Luxembourg
Per i lavoratori autonomi che esercitano una attività artigianale, commerciale
Per i lavoratori autonomi occupati nel settore agricolo: Caisse de pension agricole, Luxembourg
Per i lavoratori subordinati o autonomi occupati nel settore agricolo o forestale: Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg
Per altri casi di assicurazione obbligatoria o volontaria: Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg 4. Disoccupazione Administration de l’emploi, Luxembourg 5. Prestazioni familiari: Caisse nationale des prestations familiales, Lussemburgo Ai fini dell’applicazione dell’articolo 66 del regolamento: Unione delle casse malattia, Lussemburgo
Prestazioni in natura: Il Ziekenfonds presso il quale l’interessato è iscritto
Prestazioni in denaro: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: l’Istituzione presso la quale è iscritto il datore di lavoro dell’assicurato
Quando il diritto alle prestazioni esiste oltre il campo d’applicazione del regolamento, ai sensi della sola legislazione olandese:
per i lavoratori subordinati: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: l’Istituzione presso la quale è iscritto il datore di lavoro dell’assicurato ii) per i lavoratori autonomi: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: l’Istituzione presso la quale l’assicurato sarebbe iscritto se avesse del personale subordinato
Negli altri casi: per i lavoratori subordinati e autonomi: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam 3. Vecchiaia e morte (pensioni)
Per i minatori: Algemeen Mijnwerkerfonds, Heerlen 4. Disoccupazione: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: l’Istituzione presso la quale è iscritto il datore di lavoro dell’assicurato 5. Prestazioni familiari
Quando il beneficiario risiede nei Paesi Bassi: Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank nella cui circoscrizione ha la residenza
Quando il beneficiario risiede fuori dei Paesi Bassi, ma il suo datore di lavoro risiede o è stabilito nei Paesi Bassi: Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank nella cui circoscrizione il datore di lavoro risiede o è stabilito
Negli altri casi: Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen 6. Malattie professionali alle quali sono applicabili le disposizioni dell’articolo 57, paragrafo 5 del regolamento:
per l’applicazione dell’articolo 57, paragrafo 5 del regolamento:
se la prestazione è concessa a decorrere da una data anteriore al 1° luglio 1967: Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen
Se la prestazione è concessa a decorrere da una data posteriore al 30 giugno 1967: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam La competenza delle istituzioni austriache è regolata dalle disposizioni della legislazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso.
1. Assicurazione malattia:
se l’interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro ed una Gebietskrankenkasse è competente per un’assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue: – la Gebietskrankenkasse competente per l’ultima attività lavorativa in Austria, ovvero – la Gebietskrankenkasse competente per l’ultima attività lavorativa in Austria, ovvero – se non vi è mai stata un’attività lavorativa per cui una Gebietskrankenkasse fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse,Wien
per l’applicazione della parte III, capitolo 1, sezione 5 del regolamento in connessione con l’articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG): Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Wien, fermo restando che il rimborso dei costi è effettuato sulla base dei contributi per l’assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale 2. Assicurazione pensioni:
per determinare l’istituzione responsabile del pagamento di una prestazione saranno presi in considerazione solo i periodi di assicurazione sotto la legislazione austriaca
per l’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 6, del regolamento, se nessun periodo di contribuzione è stato compiuto sotto la legislazione austriaca, e per la presa in considerazione dei periodi di servizio militare e civile, nonché dei periodi di educazione dei figli, non preceduti o seguiti da un periodo di assicurazione in Austria: Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, Vienna 3. Assicurazione disoccupazione:
per la notifica della condizione di disoccupato: Arbeitsmarktservice competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata
per il rilascio dei moduli nn. E 301, E 302 e E 303: Arbeitsmarktservice competente per il luogo di lavoro della persona interessata 4. Prestazioni familiari:
prestazioni familiari ad eccezione del Karenzgeld: Finanzamt
Karenzgeld (assegno speciale di maternità): Gebietskrankenkasse competente per il luogo di residenza o il soggiorno dell’interessato A. In generale:
1. Malattia, maternità e prestazioni familiari: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social cui l’interessato è affiliato 2. Invalidità, vecchiaia e decesso: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões Lisbona e Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social cui l’interessato è affiliato
a) Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (p. es. conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Centro de Emprego del luogo di residenza dell’interessato delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell’importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social cui l’interessato è affiliato 5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social del luogo di residenza dell’interessato 1. Malattia, maternità e prestazioni familiari: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal 2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Centro de Segurança Social da Madeira, sociale dei lavoratori agricoli: Centro de Segurança Social da Madeira,
a) Ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all’occupazione (p. es. conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego, Funchal delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell’importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal 5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal 1. Malattia, maternità e prestazioni familiari: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias, cui l’interessato è affiliato 2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança sociale dei lavoratori agricoli: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança
a) Ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all’occupazione (ad es. conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Agência para a Qualificação e Emprego del luogo di residenza dell’interessato delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell’importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Centro de Prestações Pecuniárias cui l’interessato è affiliato 5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias del luogo di residenza dell’interessato B. Relativamente al regime speciale per i dipendenti pubblici: – prestazioni in denaro: Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (Segretariato generale o equivalente o dipartimento che in ciascun organo, si occupa della gestione e dell’amministrazione delle risorse umane) – prestazioni in natura: Direcção-Geral de Protecção Social dos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) (Direzione generale per la protezione sociale dei dipendenti pubblici e altri agenti della pubblica amministrazione), Lisboa 2. Assegni familiari: Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (Segretariato generale o equivalente o dipartimento che, in ciascun organo, si occupa della gestione e dell’amministrazione delle risorse umane) oppure Caixa Geral de Aposentações (para titulares de pensão), (Fondo generale pensioni) (per i titolari di pensioni), Lisboa 3. Invalidità e vecchiaia: Caixa Geral de Aposentações (Fondo generale pensioni), Lisboa 4.
Morte: – pensione ai superstiti: Caixa Geral de Aposentações (Fondo generale pensioni), Lisboa – assegno in caso di morte: Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (Segretariato generale o equivalente o dipartimento che, in ciascun organo, si occupa della gestione e dell’amministrazione delle risorse umane) oppure Caixa Geral de Aposentações, (em caso de falecimento de titulares de pensão), (Fondo generale pensioni) (in caso di morte del titolare), Lisboa 5. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (Segretariato generale o equivalente o dipartimento che, in ciascun organo, si occupa della gestione e dell’amministrazione delle risorse umane) oppure Caixa Geral de Aposentações (Fondo generale pensioni), Lisboa
Prestazioni in denaro: – Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, Helsinki ovvero – la cassa occupazione per la quale la persona interessata è assicurata
Prestazioni in natura:
Rimborsi previsti dall’assicurazione malattia: – Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, ovvero – la cassa occupazione per la quale la persona interessata è assicurata ii) riadeguamento dell’istituto delle assicurazioni sociali: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki iii) sanità pubblica e servizi ospedalieri: le unità locali che erogano servizi nell’ambito del regime 2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):
pensioni nazionali: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, Helsinki, oppure
pensioni da lavoro: l’istituto delle pensioni da lavoro che concede e versa le 3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali: l’istituzione responsabile per l’assicurazione contro gli infortuni della persona interessata 4. Assegni in caso di morte: l’istituzione che concede e versa le prestazioni, in caso di assicurazione contro gli infortuni 5. Disoccupazione:
regime di base: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, Helsinki, e Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta / Arbetskraftskommissionen i landskapet Åland (Commissione per l’occupazione nella provincia di Åland) ovvero
regime complementare: la competente cassa disoccupazione 6. Prestazioni familiari: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, Helsinki 7. Prestazioni speciali a carattere non contributivo: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:
in generale: l’ufficio di previdenza sociale presso cui è assicurata la persona interessata
per i naviganti non residenti in Svezia: Göteborgs allmänna försökringskassa, sjöfartskontoret
per l’applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia: Stockholms läns allmänna försäkringskassa utlandsavdelningen
per l’applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia, ad eccezione dei naviganti: – l’uffico di previdenza sociale del luogo in cui è avvenuto l’infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale, ovvero – Stockholm läns allmänna försäkringskassa utlandsavdelningen 2. Per le prestazioni di disoccupazione: Arbetsmarknadsstyrelsen – Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Autorità che concedono le prestazioni del servizio nazionale di sanità – Gibilterra: Gibraltar Health Authority – Gran Bretagna: Department of Social Security, London – Irlanda del Nord: Department of Health and Social Services for Northern Ireland, Belfast – Gibraltar: Principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar P. Svizzera Assicuratore secondo la legge federale sull’assicurazione malattie, presso cui è assicurata la persona interessata.
Assicurazione invalidità:
Persone residenti in Svizzera: Ufficio AI del Cantone di residenza ii) Persone residenti fuori della Svizzera: Ufficio AI per gli assicurati all’estero, Ginevra
Previdenza professionale: La cassa pensioni cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro
Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Persone residenti in Svizzera:Cassa di compensazione cui sono stati versati da ultimo i contributi ii) Persone residenti fuori della Svizzera: Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
Previdenza professionale: La cassa pensioni cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro
Lavoratori dipendenti: L’assicurazione infortuni presso cui è assicurato il datore di lavoro
Lavoratori indipendenti: L’assicurazione infortuni presso cui l’interessato è assicurato su base volontaria 5. Disoccupazione
In caso di disoccupazione completa: La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore
In caso di disoccupazione parziale: La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro
Regime federale:
Lavoratori dipendenti: Cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro ii) Lavoratori indipendenti: Cassa cantonale di compensazione del cantone di residenza
Regimi cantonali:
Lavoratori dipendenti: Cassa di compensazione familiare cui è affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro ii) Lavoratori indipendenti: L’istituzione designata dal Cantone.
Allegato 3
Istituzioni del luogo di residenza ed istituzioni del luogo di dimora (Art. 1 lett. p) e art. 4 par. 3 del regolamento di applicazione) I. Istituzioni del luogo di residenza
Per l’applicazione degli articoli 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 e 32 del regolamento di applicazione
in generale: gli organismi assicuratori
Per l’applicazione dell’articolo 31 del regolamento di applicazione:
in generale: gli organismi assicuratori ii) per i marittimi: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins – Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, Antwerpen sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles oppure gli organismi assicuratori
Invalidità generale (operai, impiegati, minatori) e invalidità dei lavoratori autonomi: Institut national d’assurance maladie-invalidité – Rijksintituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, Bruxelles, unitamente agli organismi assicuratori per l’applicazione dell’articolo 105 del regolamento di applicazione: Institut national d’assurance maladie-invalidité – Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, Bruxelles
Invalidità speciale dei minatori: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs – Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, Bruxelles
Invalidità dei marittimi: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des
Invalidità delle persone soggette al regime di sicurezza sociale d’oltremare:
Invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles
f) Invalidità delle persone coperte da un regime speciale per dipendenti pubblici: Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension – Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert
Regime generale (operai, impiegati, minatori e marittimi): Office national des pensions, Bruxelles
Regime dei lavoratori autonomi: Institut national d’assurances sociales pour
Regime di sicurezza sociale d’oltremare: Office de sécurité sociale d’outremer, Bruxelles
Regime degli ex impiegati del Congo Belge e del Ruanda-Urundi: Office de
Regime speciale per i dipendenti pubblici: Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension – Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert 4. Infortuni sul lavoro (prestazioni in natura): Gli organismi assicuratori 5. Malattie professionali:
Fonds des maladies professionelles – Fonds voor beroepsziekten, Bruxelles
in generale: gli organismi assicuratori, unitamente all’Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles ii) per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d’oltremare: Office de iii) per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles 7. Disoccupazione
In generale: Office national de l’emploi – Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Bruxelles
Per i marittimi: Pool des marins de la marine marchande – Pool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen 8. Prestazioni familiari
Lavoratori subordinati: Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles
Lavoratori autonomi: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
Ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles II. Istituzioni del luogo di dimora 1. Malattia e maternità: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, tramite gli organismi assicuratori 2. Infortuni sul lavoro: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, tramite gli organismi assicuratori 3. Malattie professionali: Fonds des maladies professionelles, Bruxelles I. Istituzioni del luogo di residenza
Malattie e maternità:
per l’applicazione degli articoli 17, 22, 28, 29 e 30 del regolamento di applicazione: Amtskommune (amministrazione della circoscrizione) competente. Nel comune di København: Magistraten (amministrazione comunale); nel comune di Frederiksberg: l’amministrazione comunale ii) per l’applicazione degli articoli 18 e 25 del regolamento di applicazione: Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten
Invalidità (pensioni): Den Sociale Sikringsstyrelse, København
Vecchiaia e morte (pensioni):
pensioni in virtù della legislazione relativa alle pensioni: Den Sociale Sikringsstyrelse, København ii) pensioni in virtù di «loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension» (legge sulle pensioni complementari per i lavoratori subordinati): Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød
Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
per l’applicazione del titolo IV, capitolo 4, ad esclusione dell’articolo 61, del regolamento di applicazione: Arbejdsskadestyrelsen, København ii) per l’applicazione dell’articolo 61 del regolamento di applicazione: Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)
Assegni in caso di morte: Per l’applicazione dell’articolo 78 del regolamento di applicazione: Sundhedsministeriet, København II. Istituzioni del luogo di soggiorno
Malattia e maternità:
per l’applicazione degli articoli 19bis, 20, 21 e 31 del regolamento di’applicazione: Amtskommune (amministrazione distrettuale) competente. Nel comune di Copenaghen: Magistraten (amministrazione comunale); nel comune di Frederiksberg: amministrazione comunale. Cure ospedaliere in questi due comuni: Hovedstadens Sygehusfælleskab (Comunità ospedaliera della capitale) ii) ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 del regolamento di applicazione: Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten
Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
per l’applicazione del titolo IV, capitolo 4, ad esclusione dell’articolo 64, del regolamento di applicazione: Arbejdsskadestyrelsen, København ii) per l’applicazione dell’articolo 64 del regolamento di applicazione: Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)
Disoccupazione:
per l’applicazione del titolo IV, capitolo 6, ad esclusione dell’articolo 83, del regolamento di applicazione: La cassa di disoccupazione ii) per l’applicazione dell’articolo 83 del regolamento di applicazione: L’ufficio locale di collocamento 1. Assicurazione malattie In tutti i casi: la cassa malattia scelta dalla persona interessata nel luogo di domicilio o di dimora 2. Assicurazione contro gli infortuni In tutti i casi: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, St. Augustin 3. Assicurazione pensione
Assicurazione pensione operai:
rapporti con il Belgio e la Spagna: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf ii) rapporti con la Francia: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer, o, nel quadro della competenza di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt Saarland, Saarbrücken iii) rapporti con l’Italia: Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg iv) rapporti con il Lussemburgo: Landesversicherungsanstalt Rheinland- Pfalz, Speyer
rapporti con i Paesi Bassi: Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster vi) rapporti con la Danimarca, la Finlandia e la Svezia: Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein, Lübeck vii) rapporti con l’Irlanda e il Regno Unito: Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg viii) rapporti con la Grecia: Landesversicherungsanstalt Württemberg, Stuttgart ix) rapporti con il Portogallo: Landesversicherungsanstalt Unterfranken, Würzburg
rapporti con l’Austria: Landesversicherungsanstalt Oberbayen, München
Assicurazione pensione degli impiegati: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin
Assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere: Bundesknappschaft, Bochum 4. Assicurazione di vecchiaia per agricoltori: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen, Kassel 5. Disoccupazione e prestazioni familiari: Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell’interessato
Tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi: Direcciones Provenciales del Instituto Nacional de la Salud (Direzioni Provinciali dell’istituto nazionale della sanità)
Regime dei marittimi: Direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina (Direzioni provinciali dell’Istituto sociale della Marina)
Tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi, e tutti i rischi, esclusa la disoccupazione: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell’istituto nazionale di sicurezza sociale)
Regime dei marittimi, per tutti i rischi: Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Direzioni provinciali dell’Istituto sociale della Marina)
Disoccupazione, salvo per i marittimi: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Direzioni provinciali dell’Istituto nazionale dell’impiego) I. Territorio metropolitano A. Regime dei lavoratori subordinati 1. Rischi diversi dalla disoccupazione e dalle prestazioni familiari
In generale: Caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour (Cassa locale di assicurazione malattia del luogo di residenza o di dimora)
Per l’applicazione congiunta dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 35, paragrafo 1 del regolamento, per quanto riguarda le prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità-invalidità-morte (assegni) del regime dei lavoratori delle miniere: Société de secours minière (Società mineraria di soccorso) del luogo di residenza dell’interessato
Per l’applicazione dell’articolo 35 del regolamento di applicazione:
regime generale: aa) in generale, salvo Parigi e la regione parigina: Caisse primaire per Parigi e la regione parigina: Caisse régionale d’assurance maladie, Paris Code de la sécurité sociale: Caisse régionale d’assurance maladie, Strasbourg ii) regime agricolo: Caisse de mutualité sociale agricole iii) regime minerario: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris
Per l’applicazione dell’articolo 36 del regolamento di applicazione, per quanto riguarda le pensioni d’invalidità:
in generale, salvo Parigi e la regione parigina: Caisse primaire d’assurance maladie per Parigi e la regione parigina: Caisse régionale d’assurance maladie, ii) regime particolare previsto agli articoli da L 365 a L 382 del Code de la sécurité sociale: Caisse régionale d’assurance maladie, Strasbourg
Per l’applicazione dell’articolo 36 del regolamento di applicazione, per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia:
regime generale: aa) in generale, salvo Parigi e la regione parigina: Caisse régionale d’assurance maladie (branche vieillesse) per Parigi e la regione parigina: Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, Paris bb) regime speciale previsto agli articoli da L 365 a L 382 del Code de la sécurité sociale: Caisse régionale d’assurance vieillesse, Strasbourg ii) regime agricolo: Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris iii) regime minerario: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris
Per l’applicazione dell’articolo 75 del regolamento di applicazione: Caisse primaire d’assurance maladie 2. Disoccupazione:
Per l’applicazione degli articoli 80 e 81 e dell’articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Direction départementale du travail et de la main-d’œuvre del luogo dove è stata esercitata l’occupazione per la quale è richiesto l’attestato Sezione locale dell’Ufficio di collocamento Amministrazione comunale del luogo di residenza dei familiari
Per l’applicazione dell’articolo 83, paragrafi 1 e 2 dell’articolo 97 del regolamento di applicazione: Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic) del luogo di residenza dell’interessato
Per l’applicazione dell’articolo 84 del regolamento di applicazione:
disoccupazione completa: Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic) del luogo di residenza dell’interessato ii) disoccupazione parziale: Direction départementale du travail et de la main-d’œuvre del luogo di occupazione dell’interessato
Per l’applicazione dell’articolo 89 del regolamento di applicazione: Direction départementale du travail et de la main-d’œuvre 1. Malattia e maternità: Caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour 2. Per l’applicazione dell’articolo 35 del regolamento di applicazione per quanto riguarda il regime agricolo: Cassa mutua sociale agricola e qualsiasi altro organismo assicuratore debitamente riconosciuto 3. Per l’applicazione dell’articolo 36 del regolamento di applicazione per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia:
Regime degli artigiani: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) Casse locali professionali
Regime degli industriali e dei commercianti: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) Casse locali professionali o interprofessionali
Regime dei liberi professionisti: Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles
Regime degli avvocati: Caisse nationale des barreaux français (CNBF)
Regime agricolo: Caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole C. Regime dei marittimi
Per l’applicazione dell’articolo 27 del regolamento per quanto riguarda il regime dei marittimi: Section de la Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes
Per l’applicazione dell’articolo 35 del regolamento di applicazione: Section de la Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes D. Prestazioni familiari: Caisse d’allocations familiales del luogo di residenza II. Dipartimenti d’oltremare A. Regime dei lavoratori subordinati Rischi diversi dalle prestazioni familiari:
in generale: Caisse générale de sécurité sociale
Malattia e maternità: Caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour
Pensioni di vecchiaia: – regime degli artigiani: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) – regime degli industriali e dei commercianti: Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse des industriels et commerçants d’Algérie et d’outre-mer (Cavicorg) – regime dei liberi professionisti: Sections professionnelles – regime degli avvocati: Caisse nationale des barreaux français (CNBF) C. Marittimi
pensioni d’invalidità: Section de la Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes ii) pensioni di vecchiaia: Section de la Caisse de retraite des marins du quartier des affaires maritimes D. Prestazioni familiari: Caisse d’allocations familiales del luogo di residenza 1. Disoccupazione, assegni familiari: Ente per l’occupazione della manodopera, 2. Altre prestazioni: IKA (Istituto d’assicurazioni sociali), Atene The Eastern Health Board, Dublin The Mid Western Health Board, Limerick The North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, Co. Meath
Prestazioni di disoccupazione: Department of Social, Community and Family Affairs, Dublin, ivi compresi gli uffici provinciali responsabili per le prestazioni di disoccupazione
Vecchiaia e morte (pensioni): Department of Social, Community and Family
Prestazioni familiari: Department of Social, Community and Family Affairs,
Prestazioni di invalidità e di maternità: Department of Social, Community and Family Affairs, Social Welfare Services Office, Longford
Altre prestazioni in denaro: Department of Social, Community and Family 1. Malattia (inclusa la tubercolosi) e maternità
in generale: Unità sanitaria locale competente per territorio della sanità – Ufficio di sanità marittima o aerea competente per territorio Prestazioni in natura: Unità sanitaria locale competente
in generale: Unità sanitaria locale competente della sanità – Ufficio di sanità marittima o aerea competente per territorio
Protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, relativi accertamenti e certificazioni, nonché prestazioni in denaro: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali B. Lavoratori autonomi (solo per medici radiologi)
Prestazioni in natura: Unità sanitaria locale competente e certificati: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali
Prestazioni in denaro: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali 3. Invalidità, vecchiaia e superstiti (pensioni)
Per i lavoratori dello spettacolo: Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma
Per il personale dirigente delle aziende industriali: Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, Roma
Per i giornalisti: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G.
Per i medici: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Per i farmacisti: Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti
Per i veterinari: Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari
...
Per gli ingegneri ed architetti: Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti
Per i geometri: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
Per gli avvocati e i procuratori: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori
Per i dottori commercialisti: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
Per i ragionieri e periti commerciali: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Per i consulenti del lavoro: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
Per i notai: Cassa nazionale notariato
Per gli spedizionieri doganali: Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali 4. Assegni in caso di morte Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali Cassa marittima competente per territorio 5. Disoccupazione (per i lavoratori subordinati)
Per i giornalisti: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G.
6. Assegni familiari (per i lavoratori subordinati)
b) Per i giornalisti: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G.
Per l’applicazione degli articoli 19 e 22, dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 29, paragrafo 1 e dell’articolo 31 del regolamento, nonché degli articoli 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 e 31 del regolamento di applicazione: Cassa malattia degli operai e/o Unione delle casse malattia
Per l’applicazione dell’articolo 27 del regolamento: Cassa di malattia competente, secondo la legislazione lussemburghese, per la pensione parziale lussemburghese e/o Unione delle casse malattia 2. Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)
Per i lavoratori manuali: Établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, Luxembourg
Per gli impiegati e i liberi professionisti: Caisse de pension des employés privés, Luxembourg
Per i lavoratori autonomi che esercitano una attività artigianale, commerciale
Per i lavoratori autonomi occupati nel settore agricolo: Caisse de pension agricole, Luxembourg
Per i lavoratori subordinati o autonomi occupati nel settore agricolo o forestale: Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg
Per tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria o volontaria: Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg 4. Disoccupazione: Administration de l’emploi, Luxembourg 5. Prestazioni familiari: Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg 1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali
Istituzioni del luogo di residenza: Una delle casse malattia competenti per il luogo di residenza, a scelta dell’interessato ii) Istituzioni del luogo di dimora: Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds, Utrecht
Prestazioni di denaro: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam
Quando l’interessato ha diritto anche a prestazioni ai sensi della sola legislazione olandese, senza l’applicazione del regolamento: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam
In tutti gli altri casi: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam 3. Vecchiaia e morte (pensioni): per l’applicazione dell’articolo 36 del regolamento di applicazione:
Rapporti con il Belgio: Bureau voor Belgische Zaken, Breda
Rapporti con la Repubblica federale di Germania: Bureau voor Duitse zaken, Nijmegen 4. Disoccupazione: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam 5. Assegni familiari: per l’applicazione dell’articolo 73, e dell’articolo 74, del regolamento: Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank 1. Assicurazione malattia:
Per l’applicazione degli articoli:
articolo 27 del regolamento: l’istituzione competente ii) articolo 31 del regolamento e articolo 31, paragrafo 1 del regolamento di applicazione in relazione all’istituzione del luogo di residenza di un titolare di pensioni di cui all’articolo 27 del regolamento: l’istituzione iii) articolo 31 del regolamento e articolo 31, paragrafo 1 del regolamento di applicazione in relazione all’istituzione del luogo di residenza di un familiare che risieda nello Stato competente: l’istituzione competente
In tutti gli altri casi:
Gebietskrankenkasse competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato, salvo disposizioni contrarie nei paragrafi seguenti ii) in caso di trattamento in un ospedale per il quale è responsabile un fondo regionale (Landesfonds), il fondo regionale competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato iii) in caso di trattamento in un altro ospedale coperto dall’accordo entrato in vigore il 31 dicembre 2000, e concluso tra la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger e la Wirtschaftskammer Österreich , fondo istituito per questi ospedali iv) in caso di domanda di una fecondazione in vitro, Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation, Wien 2. Assicurazione pensioni:
Se l’interessato è stato soggetto alla legislazione austriaca ad eccezione dell’applicazione dell’articolo 53 del regolamento di applicazione: L’istituzione competente
In tutti gli altri casi, ad eccezione dell’applicazione dell’articolo 53 del regolamento di applicazione: Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, Wien
Per l’applicazione dell’articolo 53 del regolamento di applicazione: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Wien 3. Assicurazione infortuni:
Gebietskrankenkasse competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato, salvo disposizioni contrarie nei paragrafi seguenti ii) in caso di trattamento in un ospedale per il quale è responsabile un fondo regionale, il fondo regionale competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato iii) in caso di trattamento in un altro ospedale coperto dall’accordo entrato in vigore il 31 dicembre 2000, e concluso tra la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger e la Wirtschaftskammer Österreich , il fondo istituito per questi ospedali iv) Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien, che può concedere prestazioni in tutti i casi
in tutti i casi, ad eccezione dell’applicazione dell’articolo 53 in connessione con l’articolo 77 del regolamento di applicazione: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien ii) per l’applicazione dell’articolo 53 in connessione con l’articolo 77 del regolamento di applicazione: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Wien 4. Assicurazione disoccupazione: Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (Ufficio locale del servizio del mercato del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell’interessato 5. Prestazioni familiari:
prestazioni familiari, ad eccezione del Karenzgeld (assegno speciale di maternità): Finanzamt (servizio dei contributi competente per il luogo di residenza o di dimora dell’interessato)
Karenzgeld (assegno speciale di maternità): Gebietskrankenkasse competente per il luogo di residenza o di dimora dell’interessato natura di malattia e maternità cfr. anche l’allegato 10): Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social del luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato 2. Invalidità, vecchiaia e decesso: Instituto de Solidariedade e Segurança Social:
Centro Nacional de Pensões, Lisbona, Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social del luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato
Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (p. es. conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Centro de Emprego del luogo di residenza dell’interessato
Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (p. es. verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell’importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social del luogo di residenza 5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social del luogo di residenza dell’interessato natura di malattia e maternità cfr. anche l’allegato 10): Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal 2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Centro de Segurança Social da Madeira, sociale dei lavoratori agricoli: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal
a) Ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all’occupazione (ad es. conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego, Funchal delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell’importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal 5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal natura di malattia e maternità cfr. anche l’allegato 10): Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias del luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato 2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança sociale dei lavoratori agricoli: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança
a) Ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all’occupazione (ad es. conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Agência para a Qualificação e Emprego del luogo di residenza dell’interessato delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell’importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Centro de Prestações Pecuniárias del luogo di residenza dell’interessato 5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias del luogo di residenza dell’interessato
prestazioni in denaro: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, ovvero
prestazioni in natura:
rimborsi dell’assicurazione malattia e riadeguamento dell’istituto delle assicurazioni sociali: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri: le unità locali che erogano servizi nell’ambito del regime 2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):
pensioni nazionali: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, ovvero
pensioni da lavoro: Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen, Helsinki 3. Incidenti da lavoro e malattie professionali: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto/ Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (Federazione degli istituti di assicurazione incidenti), Helsinki
regime di base: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten
regime complementare:
nel caso dell’articolo 69: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten ii) negli altri casi: la competente cassa di occupazione presso la quale la persona interessata è assicurata 5. Prestazioni familiari: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione: l’ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza o di dimora 2. Per le prestazioni di disoccupazione: l’ufficio di collocamento locale del luogo di residenza o di dimora – Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Autorità che concedono le prestazioni del servizio nazionale di sanità – Gibilterra: Gibraltar Health Authority, 17 Johnstone’s Passage, Gibilterra 2. Indennità pecuniarie (eccetto sussidi familiari): – Gran Bretagna: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne NE 98 1BA – Irlanda del Nord: Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4 3SP – Gibilterra: Department of Social Services, 23 Mackintosh Square, Gibilterra 3. Prestazioni familiari Per l’applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento: – Gran Bretagna: Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre, Newcastle upon Tyne NE88 1AA – Irlanda del Nord: Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Child Benefit Office, Belfast BT1 1SA – Gibilterra: Department of Social Services, 23 Mackintosh Square, Gibilterra Istituzione comune LaMal, Soletta.
Assicurazione invalidità: Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
Previdenza professionale:Fondo di garanzia LPP.
Assicurazione vecchiaia e superstiti: Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
Previdenza professionale:Fondo di garanzia LPP.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
5. Disoccupazione:
In caso di disoccupazione completa: La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.
In caso di disoccupazione parziale: La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.
L’istituzione designata dal cantone di residenza o di soggiorno.
Allegato 4
Organismi di collegamento (Art. 3 par. 1, art. 4 par. 4 e art. 122 del regolamento di applicazione)
In generale: Institut national d’assurance maladie-invalidité – Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, Bruxelles
Per i marittimi: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins – Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, Antwerpen
per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d’oltremare: Office de
per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles
Invalidità generale: Institut national d’assurance maladie-invalidité – Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, Bruxelles
invalidità speciale dei minatori: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs – Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Bruxelles
Invalidità per i marittimi: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des
invalidità delle persone soggette al regime di sicurezza sociale d’oltremare:
invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles
per l’applicazione degli articoli 41, 42 e 43 e da 45 a 50 del regolamento d’applicazione:
per operai, impiegati, minatori e marittimi: Office national des pensions, Bruxelles ii) per i lavoratori autonomi: Institut national d’assurances sociales pour
per l’applicazione dell’articolo 45 (istituzione di pagamento), dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’articolo 110 e dell’articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento d’applicazione:
i) per operai, impiegati, minatori e marittimi e lavoratori autonomi: Office national des pensions, Bruxelles
Infortuni sul lavoro: Fonds des accidents du travail, Bruxelles
Malattie professionali: Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l’environnement, Bruxelles 5. Assegni in caso di morte
In generale: Institut national d’assurance maladie-invalidité – Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering , Bruxelles
Per i marittimi: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins – Hup- en voorzorgskas voor zeevarenden, Antwerpen
per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d’oltremare: Office de
per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles 6. Disoccupazione
In generale: Office national de l’emploi – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Bruxelles
Per i marittimi: Pool des marins de la marine marchande – Pool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen 7. Prestazioni familiari:
Per i lavoratori subordinati: Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles
Per i lavoratori autonomi: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
Per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles 1. a) Prestazioni in natura per malattia, maternità e nascita: Sundhedsministeriet,
Prestazioni in denaro per malattia, maternità e nascita: Den Sociale Sikringsstyrelse, København 2. Pensioni ai sensi della legislazione relativa alle pensioni di vecchiaia e vedovili, nonché le prestazioni ai sensi della legge sulle pensioni di vecchiaia: Den Sociale Sikringsstyrelse, København 2bis. Pensioni concesse in virtù della legislazione nelle pensioni per dipendenti pubblici: Finansministeriet, Økonomistyrelsen, København 3. Prestazioni di riabilitazione: Den Sociale Sikringsstyrelse, København 4. Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali: Arbejdsskadestyrelsen, København 5. Prestazioni familiari (assegni familiari): Den Sociale Sikringsstyrelse, København 6. Assegni in caso di morte: Sundhedsministeriet 7. Pensioni in virtù di «loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension» (legge sulle pensioni complementari per i lavoratori subordinati): Directoratet for Social Sikring og Bistand, København 8. Prestazioni di disoccupazione: Direktoratet for arbejdsloshedsforsikringen, 1. Assicurazione malattia: Deutsche Verbindungstelle Krankenversicherung – Ausland, Bonn 2. Assicurazione infortuni: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, St. Augustin 3. Assicurazione pensione degli operai
Per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt am Main
Per l’applicazione dell’articolo 51 e dell’articolo 53, paragrafo 1 del regolamento di applicazione a titolo dell’organismo pagatore di cui all’articolo 55 del regolamento di applicazione:
rapporti con il Belgio e la Spagna: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf ii) rapporti con la Danimarca, la Finlandia e la Svezia: Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein, Lübeck iii) rapporti con la Francia: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer, o, nel quadro della competenza di cui all’allegato 2, Landesverischerungsanstalt Saarland, Saarbrücken iv) rapporti con la Grecia: Landesversicherungsanstalt Württemberg, Stuttgart
rapporti con l’Italia: Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg vi) rapporti con il Lussemburgo: Landesversicherungsanstalt Rheinland- Pfalz, Speyer vii) rapporti con i Paesi Bassi: Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster viii) rapporti con l’Irlanda ed il Regno Unito: Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg ix) rapporti con il Portogallo: Landesversicherungsanstalt Unterfranken, Würzburg
rapporti con l’Austria: Landesversicherungsanstalt Oberbayen, München 4. Assicurazione pensione degli impiegati: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin 5. Assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere: Bundesknappschaft, Bochum 5bis. Pensioni per impiegati statali: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin 6. Assicurazione di vecchiaia per agricoltori: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen, Kassel 7. Assicurazione complementare dei lavoratori dell’industria siderurgica: Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung, Saarbrücken 8. Prestazioni di disoccupazione e assegni familiari: Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg 1. Per tutti i regimi che fanno parte del sistema di sicurezza sociale, eccettuati i regimi dei marittimi, dei dipendenti pubblici, del personale militare e dell’amministrazione giudiziaria e tutti i rischi, esclusa la disoccupazione: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Madrid 2. Per il regime speciale dei lavoratori del mare, e per ogni eventualità: Instituto Social de la Marina, Madrid 3. Per le indennità di disoccupazione, salvo nel caso dei lavoratori del mare Instituto: Nacional de Empleo, Madrid 4. Per le pensioni di vecchiaia e di invalidità a carattere non contributivo: Instituto Nacional de Servicios Sociales, Madrid 5. Regime speciale per i dipendenti pubblici:
Per pensioni di vecchiaia, ai superstiti (compresi gli orfani) e di invalidità: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda
Per il riconoscimento degli assegni integrativi per invalidità grave e per figli disabili a carico: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Madrid 6. Regime speciale per il personale militare Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa, Madrid
Per il riconoscimento degli assegni integrativi per invalidità grave e per figli disabili a carico: Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Madrid
Per gli assegni familiari: Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa, Madrid 7. Regime speciale per il personale dell’amministrazione giudiziaria
per le pensioni di vecchiaia, decesso (comprese le pensioni per orfani) e invalidità: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda
per il riconoscimento di sussidi di invalidità considerevoli e di sussidi per un figlio a carico disabile: La Mutualidad General Judicial, Madrid 1. In generale: Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris 2. Per i lavoratori delle miniere [invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)]: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris 1. In generale: IKA (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene 2. Disoccupazione, assegni familiari: Ente per l’occupazione della manodopera, 3. Per i marittimi: NAT (Cassa pensioni dei marittimi), Il Pireo 4. Per i pensionati statali: Contabilità generale dello Stato, Atene 1. Prestazioni in natura: Department of Health, Dublin 2. Prestazioni in denaro:
Vecchiaia e morte (pensioni): Department of Social, Community and Family
Prestazioni familiari: Department of Social, Community and Family Affairs,
Prestazioni di invalidità e di maternità: Department of Social, Community and Family Affairs, Social Welfare Services Office, Longford
d) Altre prestazioni in denaro: Department of Social, Community and Family 1. Malattia (tubercolosi compresa) e maternità
b) Prestazioni in denaro: Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale, Roma Prestazioni in natura: Ministero della sanità, Roma
Protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, esami ed attestati ad essi inerenti nonché prestazioni in denaro: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale, Roma B. Lavoratori autonomi (soltanto per i medici radiologi)
Protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, esami e certificati ad essi inerenti: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale, Roma
Prestazioni in denaro: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale, Roma 3. Invalidità, vecchiaia, superstiti, disoccupazione, assegni familiari: Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale, Roma 3bis. Invalidità, vecchiaia e superstiti – regimi speciali per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e personale assimilato: Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) – Roma I. Per la concessione delle prestazioni 1. Malattie e maternità: Unione delle casse malattia, Lussemburgo 2. Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni):
Per gli operai: Établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité,
Per gli impiegati e per i prestatori d’opera intellettuali autonomi: Caisse de pension des employés privés, Luxembourg
Per i lavoratori autonomi che esercitano un’attività artigianale, commerciale
Per i lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale agricola: Caisse de pension agricole, Luxembourg
Per i lavoratori subordinati e autonomi che esercitano un’attività professionale agricola o forestale: Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg
In tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria o facoltativa: Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg 4. Disoccupazione: Administration de l’emploi, Luxembourg 5. Prestazioni familiari: Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg 6. Assegni in caso di decesso
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 66 del regolamento: Unione delle casse malattia, Lussemburgo
Negli altri casi: A seconda del ramo assicurativo che eroga la prestazione, gli istituti di cui ai punti 1 o 3 II. Negli altri casi: Inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg 1. Malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, malattie professionali e disoccupazione
Prestazioni in natura: College voor zorgverzekeringen, Amstelveen
Prestazioni in denaro: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam 2. Vecchiaia, morte (pensioni), prestazioni familiari
Rapporti con il Belgio: Bureau voor Belgische Zaken, Breda
Rapporti con la Repubblica federale di Germania: Bureau voor Duitse Zaken, Nijmegen 1. Assicurazione malattia, infortuni e pensione: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Wien 2. Assicurazione disoccupazione: Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice, Wien 3. Prestazioni familiari
prestazioni familiari ad eccezione della Karenzgeld (indennità di congedo parentale): Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen, Vienna
Karenzgeld (indennità di congedo parentale): Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Vienna Relativamente a tutte le legislazioni, tutti i regimi e tutti i rami di sicurezza sociale, di cui all’articolo 4 del regolamento: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisbona 1. Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali, assegni familiari, prestazioni di disoccupazione e pensioni da lavoro: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, Helsinki 2. ...
3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione: Riksförsäkringsverket 2. Per le prestazioni di disoccupazione: Arbetsmarknadsstyrelsen
contributi e prestazioni in natura per i lavoratori distaccati: National Insurance Contributions Office of the Inland Revenue, International Services,
tutte le altre questioni: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, Gibilterra:
Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Istituzione comune LaMal, Soletta.
Assicurazione invalidità: Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
Previdenza professionale:Fondo di garanzia LPP.
Assicurazione vecchiaia e superstiti: Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
Previdenza professionale:Fondo di garanzia LPP.
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
5. Disoccupazione Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
Allegato 5
Disposizioni di applicazione di convenzioni bilaterali mantenute in vigore (Art. 4 par. 5, art. 5, art. 53 par. 3, art. 104, art. 105 par. 2, art. 116, art. 121 e art. 122 del regolamento di applicazione) Osservazioni generali I. Ogni volta che le disposizioni di cui al presente allegato si riferiscono a disposizioni di convenzioni o dei regolamenti n. 3, n. 4 o n. 36/63/CEE, tali riferimenti sono sostituiti da riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento o del regolamento di applicazione, a meno che le disposizioni di tali convenzioni non siano mantenute in vigore mediante iscrizione nell’allegato II del regolamento. II. La clausola di denuncia prevista in una convenzione, di cui talune disposizioni sono iscritte nel presente allegato, è mantenuta per quanto riguarda dette disposizioni.
1. Belgio-Danimarca L’accordo del 23 novembre 1978 concernente le reciproca rinuncia al rimborso a norma dell’articolo 36, paragrafo 3 (prestazioni in natura in caso di malattia o maternità), del regolamento e dell’articolo 105, paragrafo 2 (spese di controllo amministrativo e sanitario), del regolamento di applicazione.
2. Belgio-Germania
L’accordo amministrativo n. 2 del 20 luglio 1965 relativo all’applicazione del terzo accordo complementare della convenzione generale del 7 dicembre 1957 (pagamento delle pensioni per il periodo anteriore all’entrata in vigore della convenzione).
L’articolo 9, paragrafo 1 dell’accordo del 20 luglio 1965 relativo all’applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.
L’accordo del 6 ottobre 1964 relativo ai rimborsi delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex lavoratori frontalieri in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 36/63/CEE e dell’articolo 73, paragrafo 4 del regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea.
L’accordo del 29 gennaio 1969 sulla riscossione dei contributi di sicurezza
L’accordo del 4 dicembre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso dell’importo delle prestazioni erogate a disoccupati.
3. Belgio-Spagna 4. Belgio-Francia
L’accordo del 22 dicembre 1951 concernente l’applicazione dell’articolo 23 dell’accordo complementare del 17 gennaio 1948 (lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate).
L’accordo amministrativo del 21 dicembre 1959 che completa l’accordo amministrativo del 22 dicembre 1951 in esecuzione dell’articolo 23 dell’accordo complementare del 17 gennaio 1948 (lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate).
L’accordo dell’8 luglio 1964 relativo al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex frontalieri in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 36/63/CEE e dell’articolo 73, paragrafo 4 del regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea.
L’accordo franco-belga del 4 luglio 1984 relativo al controllo sanitario dei lavoratori frontalieri residenti in uno dei due Paesi e occupati nell’altro.
L’accordo del 14 maggio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario, in applicazione dell’articolo 105,
L’accordo del 3 ottobre 1977 relativo all’attuazione dell’articolo 92 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (riscossione di contributi di sicurezza sociale).
L’accordo del 29 giugno 1979 relativo alla reciproca rinuncia al rimborso, di cui all’articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (prestazioni di disoccupazione).
L’accordo amministrativo del 6 marzo 1979 relativo alle modalità d’applicazione del patto del 12 ottobre 1978 aggiuntivo alla convenzione sulla sicurezza sociale fra il Belgio e la Francia, nelle sue disposizioni relative ai lavoratori autonomi.
Lo scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell’8 febbraio 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione.
5. Belgio-Grecia 6. Belgio-Irlanda Lo scambio di lettere del 19 maggio 1981 e del 28 luglio 1981, concernente gli articolo 36, paragrafi 3, e 70 paragrafo 3 del regolamento (mutua rinuncia al rimborso del costo delle prestazioni in natura e delle indennità di disoccupazione a norma delle disposizioni dei capitoli 1 e 6 del titolo III del regolamento) e dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia reciproca al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).
7. Belgio-Italia
Gli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, l’articolo 24, secondo e terzo comma e l’articolo 28, paragrafo 4 dell’accordo amministrativo del 20 ottobre 1950, modificato dalla rettifica n. 1 del 10 aprile 1952, dalla rettifica n. 2 del 9 dicembre 1957 e dalla rettifica n. 3 del 21 febbraio 1963.
Gli articoli 6, 7, 8 e 9 dell’accordo del 21 febbraio 1963 nel quadro dell’applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.
L’accordo del 12 gennaio 1974 concluso in applicazione dell’articolo 105,
L’accordo del 31 ottobre 1979 ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 9 del regolamento di applicazione.
Lo scambio di lettere del 10 dicembre 1991 e 10 febbraio 1992 concernente il rimborso dei crediti reciproci di cui all’articolo 93 al regolamento di applicazione.
8. Belgio-Lussemburgo
…
…
L’accordo del 28 gennaio 1961 sulla riscossione dei contributi di sicurezza
L’accordo del 1o agosto 1975 relativo alla rinuncia al rimborso prevista all’articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura da parte dell’assicurazione malattia-maternità erogate ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso Paese di quest’ultimo.
L’accordo del 16 aprile 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo ed esami medici, prevista dall’articolo 105,
… 9. Belgio-Paesi Bassi
L’accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale, nonché l’accordo amministrativo del 25 novembre 1970, in esecuzione di detto accordo.
L’accordo del 24 dicembre 1980 relativo all’assicurazione per le cure mediche così come modificato.
L’accordo del 12 agosto 1982 sull’assicurazione malattia, maternità, invalidità.
10. Belgio-Austria 11. Belgio-Portogallo 12. Belgio-Finlandia Lo scambio di lettere del 18 agosto e del 15 settembre 1994 in merito all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), nonché all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per controlli amministrativi e sanitari).
13. Belgio-Svezia 14. Belgio-Regno Unito
Lo scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo sanitario ed amministrativo).
Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all’articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo I del regolamento), modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 [accordo relativo al rimborso delle spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento].
15. Danimarca-Germania
Gli articoli da 8 a 14 dell’accordo del 4 giugno 1954 relativo all’applicazione della convenzione del 14 agosto 1953.
L’accordo del 27 aprile 1979 relativo:
alla reciproca parziale rinuncia al rimborso delle spese di cui agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3 del regolamento nonché alla reciproca rinuncia al rimborso di cui all’articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione (parziale rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni di disoccupazione e per controllo amministrativo e sanitario); ii) all’articolo 93, paragrafo 6 del regolamento d’applicazione (modalità di determinazione degli importi delle prestazioni in natura per malattia e maternità da rimborsare).
16. Danimarca-Spagna L’accordo del 10 luglio 1990 sulla rinuncia parziale al rimborso di cui all’articolo 36, paragrafo 3, e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, nonché sulla rinuncia reciproca al rimborso di cui all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (Rinuncia parziale al rimborso delle spese sostenute per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese sostenute per controlli amministrativi e medici).
17. Danimarca-Francia L’accordo del 29 giugno 1979, nonché l’accordo integrativo del 2 giugno 1993 sulla rinuncia parziale ai rimborsi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3 del regolamento, nonché sulla rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia parziale al rimborso di spese per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, d’infortunio sul lavoro o di malattie professionali e rinuncia al rimborso di spese per controlli amministrativi e sanitari).
18. Danimarca-Grecia L’accordo dell’8 maggio 1986 sulla rinuncia parziale al rimborso di cui all’articolo 36, paragrafo 3, e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, nonché sulla rinuncia reciproca al rimborso di cui all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (Rinuncia parziale al rimborso delle spese sostenute per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese sostenute per controlli amministrativi e medici).
19. Danimarca-Irlanda Lo scambio di lettere del 22 dicembre 1980 e dell’11 febbraio 1981, relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali e delle prestazioni di disoccupazione, nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario (articolo 36, paragrafo 3, articolo 63, paragrafo 3 e articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione).
20. Danimarca-Italia
Scambio di lettere del 12 novembre 1982 e 12 gennaio 1983 riguardante l’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura per malattia e maternità garantite in base al capitolo 1, titolo III, del regolamento, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento].
Accordo del 18 novembre 1998 sul rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici).
21. Danimarca-Lussemburgo L’accordo del 19 giugno 1978 relativo alla mutua rinuncia al rimborso, di cui all’articolo 36, paragrafo 3, all’articolo 63, paragrafo 3 e all’articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione (spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, spese per prestazioni di disoccupazione e spese di controllo amministrativo e sanitario).
22. Danimarca-Paesi Bassi
Lo scambio di lettere del 30 marzo 1979 e del 25 aprile 1979 relativo agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3 del regolamento (parziale rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura di malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattia professionale).
Lo scambio di lettere del 30 marzo e 25 aprile 1979 relativo all’articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell’articolo 69 del regolamento delle spese per controllo amministrativo e sanitario).
23. Danimarca-Austria Accordo del 13 febbraio 1995 riguardante il rimborso delle spese nel settore della 24. Danimarca-Portogallo Accordo del 17 aprile 1998 sulla rinuncia parziale al rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici).
25. Danimarca-Finlandia
Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992:
paragrafo 3, dell’articolo 63, paragrafo 3 e dell’articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).
26. Danimarca-Svezia
Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992:
paragrafo 3, dell’articolo 63, paragrafo 3 e dell’articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105, para- grafo 2, del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici). 27. Danimarca-Regno Unito 1. Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, come modificato dallo scambio di lettere dell’8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990, relativo all’articolo 36, paragrafo 3, all’articolo 63, paragrafo 3 e all’articolo 70, paragrafo 3 del regolamento, e l’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso di:
spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento
…
spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all’articolo 105 del regolamento di applicazione).
2. Lo scambio di lettere del 5 marzo e 10 settembre 1984 relativo alla non applicazione ai lavoratori autonomi degli accordi di rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte in applicazione dell’articolo 69 del regolamento, nelle relazioni con Gibilterra.
28. Germania-Spagna 29. Germania-Francia
Gli articoli 2, 3 e 4 e da 22 a 28 dell’accordo amministrativo n. 2 del 31 gennaio 1952 relativo all’applicazione della convenzione generale del 10 luglio 1950.
L’articolo 1 dell’accordo del 27 giugno 1963 relativo all’applicazione dell’articolo 74, paragrafo 5 del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).
L’accordo del 14 ottobre 1977 relativo alla rinuncia al rimborso di cui all’articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per prestazioni di disoccupazione).
L’accordo del 26 maggio 1981 relativo all’articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (mutua rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura per malattia, di cui all’articolo 32 del regolamento erogate a titolari di pensione ex lavoratori frontalieri, ai loro familiari o ai loro superstiti).
L’accordo del 26 maggio 1981 relativo all’applicazione dell’articolo 92 del regolamento (ricupero dei contributi di sicurezza sociale).
L’accordo del 26 maggio 1981 relativo all’applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione (mutua rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).
30. Germania-Grecia
Gli articoli 1 e da 3 a 6 dell’accordo amministrativo del 19 ottobre 1962 e del secondo accordo amministrativo del 23 ottobre 1972 relativo alla convenzione sull’assicurazione-disoccupazione del 31 maggio 1961.
L’accordo dell’11 maggio 1981 relativo al rimborso degli assegni familiari.
L’accordo dell’11 marzo 1982 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia.
31. Germania-Irlanda L’accordo del 20 marzo 1981 relativo agli articoli 36, paragrafo 3, 63, paragrafo 3 e 70, paragrafo 3 del regolamento (mutua rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattie, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione (mutua rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).
32. Germania-Italia
L’articolo 14, l’articolo 17, paragrafo 1, gli articoli 18 e 42, l’articolo 45, paragrafo 1 e l’articolo 46 dell’accordo amministrativo del 6 dicembre 1953 relativo all’applicazione della convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite).
Gli articoli 1 e 2 dell’accordo del 27 giugno 1963 relativo all’applicazione dell’articolo 73, paragrafo 4 e dell’articolo 74, paragrafo 5 del regolamento
n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).
L’accordo del 5 novembre 1968 sul rimborso da parte delle istituzioni competenti tedesche delle spese per prestazioni in natura corrisposte in Italia dalle istituzioni italiane di assicurazione malattia ai familiari dei lavoratori italiani assicurati nella Repubblica federale di Germania.
Accordo del 3 aprile 2000 riguardante le percezione e il recupero di contributi di sicurezza sociale.
33. Germania-Lussemburgo
Gli articoli 1 e 2 dell’accordo del 27 giugno 1963 relativo all’applicazione dell’articolo 73, paragrafo 4 e dell’articolo 74, paragrafo 5 del regolamento
n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).
L’accordo del 9 dicembre 1969 in merito alla rinuncia al rimborso previsto dall’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento n. 36/63/CEE delle spese per prestazioni in natura corrisposte in caso di malattia ad un titolare di pensione o di rendita ex lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonché ai suoi familiari.
L’accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2
L’accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla riscossione e al ricupero dei contributi di sicurezza sociale.
L’accordo del 25 gennaio 1990 relativo all’applicazione dell’articolo 20 e dell’articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento.
34. Germania-Paesi Bassi
L’articolo 98, l’articolo 10, paragrafi da 2 a 5, gli articoli 17, 18, 19 e 21 dell’accordo amministrativo n. 1 del 18 giugno 1954 concernente la convenzione del 29 marzo 1951 (assicurazione malattia e pagamento delle pensioni e rendite).
L’accordo del 27 maggio 1964 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo sanitario e amministrativo in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (assicurazione pensione).
L’accordo del 21 gennaio 1969 sulla riscossione dei contributi di sicurezza
L’accordo del 3 settembre 1969 in merito alla rinuncia al rimborso previsto all’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento n. 36/63/CEE delle spese per prestazioni in natura corrisposte in caso di malattia ad un titolare di pensione o di rendita ex lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonché ai suoi familiari.
L’accordo del 22 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione.
L’accordo dell’11 ottobre 1979 relativo all’applicazione dell’articolo 92 del regolamento (determinazione dell’importo minimo per il ricupero dei contributi di sicurezza sociale).
L’accordo del 1° ottobre 1981 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura di cui agli articoli 93, 94, e 95 del regolamento di applicazione.
L’accordo del 15 febbraio 1982 relativo all’applicazione dell’articolo 20 del regolamento ai familiari del lavoratore frontaliero.
35. Germania-Austria
Sezione II, punto 1, e sezione III dell’accordo del 2 agosto 1979 sull’applicazione della Convenzione sull’assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978.
Accordo del 21 aprile 1999 relativo al rimborso delle spese in materia di 36. Germania-Portogallo L’accordo del 10 febbraio 1998 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura delle assicurazioni malattia.
37. Germania-Finlandia 38. Germania-Svezia 39. Germania-Regno Unito
Gli articoli 8, 9, da 25 a 27 e da 29 a 32 dell’accordo del 10 dicembre 1964 relativo all’applicazione della convenzione del 20 aprile 1960.
L’accordo del 29 aprile 1977, relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, delle spese per prestazioni di disoccupazione e delle spese di controllo amministrativo e sanitario.
Lo scambio di lettere del 18 luglio e 28 settembre 1983 relativo alla non applicazione ai lavoratori autonomi degli accordi di rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte in applicazione dell’articolo 69 del regolamento nelle relazioni con Gibilterra.
40. Spagna-Francia 41. Spagna-Grecia 42. Spagna-Irlanda 43. Spagna-Italia Accordo su una nuova procedura per il miglioramento e la semplificazione del rimborso delle spese sanitarie del 21 novembre 1997 relativo all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (rimborso delle prestazioni di malattia e maternità in natura) e gli articoli 93, 94, 95, 100 e 102, paragrafo 5 del regolamento d’applicazione (modalità di rimborso delle prestazioni dell’assicurazione malattia-maternità e crediti arretrati).
44. Spagna-Lussemburgo 45. Spagna-Paesi Bassi Accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita la soluzione di richieste reciproche riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell’attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
46. Spagna-Austria 47. Spagna-Portogallo Gli articoli 42, 43 e 44 dell’accordo amministrativo del 22 maggio 1970.
48. Spagna-Finlandia 49. Spagna-Svezia 50. Spagna-Regno Unito Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse in base alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE)
n. 574/72.
51. Francia-Grecia 52. Francia-Irlanda Lo scambio di lettere del 30 luglio e 26 settembre 1980 concernente la rinuncia reciproca al rimborso delle prestazioni di disoccupazione (articolo 70, paragrafo 3 del regolamento).
53. Francia-Italia
Gli articoli 2, 3 e 4 dell’accordo amministrativo del 12 aprile 1950 relativo all’applicazione della convenzione generale del 31 marzo 1948 (maggiorazione delle rendite francesi per infortuni sul lavoro).
Lo scambio di lettere del 14 maggio e 2 agosto 1991 concernente le modalità di verifica dei crediti reciproci di cui all’articolo 93 del regolamento di
Lo scambio di lettere complementare del 22 marzo e del 15 aprile 1994 sulle modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione.
Scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere menzionato al punto b) e c) riguardante le procedure per il saldo di debiti reciproci in conformità agli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione.
e) Accordo del 28 giugno 2000 sulla rinuncia al rimborso delle spese menzionate all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per i controlli amministrativi e gli esami medici richiesti in base all’articolo 51 del regolamento suindicato.
54. Francia-Lussemburgo
L’accordo del 24 febbraio 1962 concluso in applicazione dell’articolo 51 del regolamento n. 3 e l’accordo amministrativo della stessa data in esecuzione del medesimo accordo.
L’accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso, prevista dall’articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso Paese di quest’ultimo.
L’accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso prevista dall’articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità corrisposte ad ex lavoratori frontalieri, ai loro familiari od ai superstiti.
L’accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario prevista dall’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.
Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 in merito alle modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 95 e 96 55. Francia-Paesi Bassi
Accordo del 28 aprile 1997 sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici in conformità all’articolo 105 del
Accordo del 29 settembre 1998 che stabilisce le condizioni speciali per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Accordo del 3 febbraio 1999 che stabilisce le condizioni speciali per l’amministrazione e il saldo dei debiti reciproci per le prestazioni di malattia in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
56. Francia-Austria 57. Francia-Portogallo Accordo del 28 aprile 1999 che stabilisce le norme particolari che disciplinano l’amministrazione e il pagamento delle richieste reciproche di cure mediche in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
58. Francia-Regno Unito
Scambio di lettere del 25 marzo e 28 aprile 1997 riguardante l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici).
Accordo dell’8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
58bis. Francia-Finlandia 58ter. Francia-Svezia 59. Grecia-Irlanda 60. Grecia-Italia 61. Grecia-Lussemburgo 62. Grecia-Paesi Bassi Lo scambio di lettere dell’8 settembre 1992 e 30 giugno 1993 relativo ai metodi di rimborso tra istituzioni.
63. Grecia-Austria Accordo sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici stabilito nell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, sotto forma di un documento scritto datato 29 aprile 1999.
64. Grecia-Portogallo 65. Grecia-Finlandia 66. Grecia-Svezia 67. Grecia-Regno Unito 68. Irlanda-Italia 69. Irlanda-Lussemburgo Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 relativo all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3 del regolamento, nonché all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento, nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all’articolo 105 del regolamento di applicazione).
70. Irlanda-Paesi Bassi
Lo scambio di lettere del 28 luglio 1978 e del 10 ottobre 1978 concernente l’articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (mutua rinuncia parziale al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali).
Lo scambio di lettere del 22 aprile e del 27 luglio 1987 concernente l’articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell’articolo 69 del regolamento) e l’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e medico di cui all’articolo 105 del regolamento di applicazione).
71. Irlanda-Austria Accordo del 25 aprile 2000 relativo al rimborso delle spese in materia di sicurezza 72. Irlanda-Portogallo 73. Irlanda-Finlandia 74. Irlanda-Svezia Accordo dell’8 novembre 2000 sulla rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura di malattia, maternità, incidenti sul lavoro e malattie professionali, e dei costi dei controlli amministrativi e medici.
75. Irlanda-Regno Unito Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento) ed all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).
76. Italia-Lussemburgo L’articolo 4, paragrafi 5 e 6 dell’accordo amministrativo del 19 gennaio 1955 relativo alle modalità di applicazione della convenzione generale sulla sicurezza sociale (assicurazione malattia dei lavoratori agricoli).
77. Italia-Paesi Bassi
L’articolo 9, terzo comma e l’articolo 11, terzo comma dell’accordo amministrativo dell’11 febbraio 1955 relativo all’applicazione della convenzione generale del 28 ottobre 1952 (assicurazione malattia).
L’accordo del 27 giugno 1963 relativo all’applicazione dell’articolo 75, paragrafo 3 del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai titolari di pensioni e di rendite e ai loro familiari).
L’accordo del 24 dicembre 1996/27 febbraio 1997 riguardante l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 63, paragrafo 3 del regolamento.
78. Italia-Austria 79. Italia-Portogallo 80. Italia-Finlandia 81. Italia-Svezia 82. Italia-Regno Unito Lo scambio di lettere del 10 febbraio e del 16 febbraio 1995 riguardanti l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e medico).
83. Lussemburgo-Paesi Bassi
L’accordo del 1° novembre 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario, in applicazione dell’articolo 105,
L’accordo del 3 febbraio 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità corrisposte in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, degli articoli 26 e 28 e dell’articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971.
c) L’accordo del 20 dicembre 1978 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale. 84. Lussemburgo-Austria Accordo del 22 giugno 1995 riguardante il rimborso delle spese nel settore della 85. Lussemburgo-Portogallo 86. Lussemburgo-Finlandia Rimborso – accordo del 24 febbraio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento.
87. Lussemburgo-Svezia Accordo del 27 novembre 1996 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza 88. Lussemburgo-Regno Unito
Lo scambio di lettere del 28 novembre 1975 e del 18 dicembre 1975 relativo all’articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell’articolo 69 del regolamento).
Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 relativo all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3 del regolamento ed all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura concesse in virtù dei capitoli 1 o 4 del
titolo III del regolamento e delle spese di controllo amministrativo e medico
previste dall’articolo 105 del regolamento di applicazione).
c) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 27 ottobre 1983 relativo alla non applicazione dell’accordo di cui al punto a) ai lavoratori autonomi che si spostano tra il Lussemburgo e Gibilterra.
89. Paesi Bassi-Austria Accordo del 17 novembre 1993 sul rimborso dei costi della sicurezza sociale.
90. Paesi Bassi-Portogallo
Gli articoli 33 ed 34 dell’accordo amministrativo del 9 maggio 1980.
L’accordo dell’11 dicembre 1987 relativo al rimborso delle prestazioni in natura in caso di malattia e di maternità.
91. Paesi Bassi-Finlandia Rimborso – accordo del 26 gennaio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento.
92. Paesi Bassi-Svezia Accordo del 28 giugno 2000 relativo al rimborso dei costi delle prestazioni in natura nel quadro del titolo III, capitolo 1, del regolamento.
93. Paesi Bassi-Regno Unito
L’articolo 2, seconda frase dell’accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l’applicazione della convenzione dell’11 agosto 1954.
Lo scambio di lettere del 25 aprile e 26 maggio 1986 relativo all’articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), come modificato.
94. Austria-Portogallo Accordo del 16 dicembre 1998 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura.
95. Austria-Finlandia Accordo del 23 giugno 1994 riguardante il rimborso delle spese nel settore della 96. Austria-Svezia Convenzione del 22 dicembre 1993 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza 97. Austria-Regno Unito
Articolo 18, paragrafi 1 e 2 dell’accordo del 10 novembre 1980 per l’applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980, modificato dagli accordi complementari n. 1 del 26 marzo 1986 e n. 2 del 4 giugno 1993, relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.
Articolo 18, paragrafo 1 di detto accordo, relativamente alle persone che possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento, fermo restando che per i cittadini austriaci residenti in territorio austriaco e per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio del Regno Unito (ad eccezione di Gibilterra) il passaporto sostituisce il formulario E 111 per tutte le prestazioni da esso coperte.
Accordo del 30 novembre 1994 riguardante il rimborso delle spese per le prestazioni di sicurezza sociale.
98. Portogallo-Finlandia 99. Portogallo-Svezia 100. Portogallo-Regno Unito Gli articoli 3 e 4 dell’allegato dell’accordo amministrativo del 31 dicembre 1981 per l’applicazione del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978.
101. Finlandia-Svezia
Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992:
paragrafo 3, dell’articolo 63, paragrafo 3 e dell’articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese derivanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).
102. Finlandia-Regno Unito Lo scambio di lettere del 1o e del 20 giugno 1995 in merito all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per controlli amministrativi e sanitari).
103. Svezia-Regno Unito L’accordo del 15 aprile 1997 riguardante l’articolo 36, paragrafo 3, e l’articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione (rinuncia alle spese di controllo amministrativo e medico).
Allegato 6
Procedura di pagamento delle prestazioni (Art. 4 par. 6, art. 53 par. 1 e art. 122 del regolamento di applicazione) Osservazione generale I pagamenti degli arretrati e gli altri versamenti unici sono effettuati, in linea di massima, tramite gli organismi di collegamento. I pagamenti correnti e vari sono effettuati secondo le procedure indicate nel presente allegato.
1. Assicurazione pensione degli operai (invalidità, vecchiaia, morte)
Rapporti con Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Austria, Finlandia e Svezia: pagamento diretto.
Rapporti con i Paesi Bassi: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all’allegato 5).
2. Assicurazione pensione degli impiegati e dei lavoratori delle miniere (invalidità, vecchiaia, morte)
Rapporti con Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Austria, Finlandia e Svezia: pagamento diretto.
Rapporti con i Paesi Bassi: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all’allegato 5).
3. Assicurazione vecchiaia per i lavoratori agricoli: pagamento diretto.
4. Assicurazione infortuni:
Relazioni con la Grecia, l’Italia, i Paesi Bassi e il Portogallo: pagamento attraverso gli enti di collegamento dello Stato competente e dello Stato di residenza (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento d’applicazione e delle disposizioni di cui all’allegato 5).
Relazioni con il Belgio, la Spagna, la Francia e l’Austria: pagamento attraverso l’organismo di collegamento dello Stato competente.
c) Rapporti con Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito e Svezia: pagamento diretto, salvo altrimenti disposto.
1. Tutti i regimi, escluso quello dei marittimi: pagamento diretto.
2. Regime dei marittimi: pagamento tramite il contabile assegnatario nello Stato membro in cui risiede il beneficiario.
Lavoratori subordinati 1. Pensioni d’invalidità, di vecchiaia e ai superstiti:
Rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia (escluse le casse francesi per minatori), la Grecia, l’Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo ed il Regno Unito: pagamento diretto.
Rapporti con la Germania e le casse francesi per minatori: pagamento tramite gli organismi di collegamento. 2. Rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali: pagamento diretto.
Lavoratori autonomi: pagamento diretto.
1. Rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, il Portogallo ed il Regno Unito: pagamento diretto.
2. Rapporti con la Germania: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione delle disposizioni di cui all’allegato 5).
Allegato 7
Banche (Art. 4 par. 7, art. 55 par. 3 e art. 122 del regolamento di applicazione) A. Belgio: Nessuna B. Danimarca: Danmarks Nationalbank, København C. Germania: Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main D. Spagna: Banco Santander, Madrid E. Francia: Banque de France, Paris F. Grecia: Banca di Grecia, Atene G. Irlanda: Central Bank of Ireland, Dublin H. Italia: Banca nazionale del lavoro, Roma I. Lussemburgo: Caisse d’Epargne, Luxembourg J. Paesi Bassi: Nessuna K. Austria: Österreichische Nationalbank, Wien L. Portogallo: Banco de Portogal, Lisboa M. Finlandia: Leonia Pankki Oyj, Helsinki/Leonia bank Abp, Helsingfors N. Svezia: Nessuna O. Regno Unito: Gran Bretagna: Bank of England, London Irlanda del Nord: Northern Bank Limited, Belfast Gibilterra: Barclays Bank, Gibraltar Svizzera: UBS S.A., Ginevra.
Allegato 8
Concessione delle prestazioni familiari (Art. 4 par. 8, art. 10bis lett. d) e art. 122 del regolamento di applicazione) L’articolo 10bis, lettera d) del regolamento d’applicazione è applicabile a: A. Lavoratori subordinati e autonomi
con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti: – tra il Belgio e la Germania – tra il Belgio e la Spagna – tra il Belgio e la Francia – tra il Belgio e la Grecia – tra il Belgio e l’Irlanda – tra il Belgio e il Lussemburgo – tra il Belgio e l’Austria – tra il Belgio e il Portogallo – tra il Belgio e la Finlandia – tra il Belgio e la Svezia – tra il Belgio e il Regno Unito – tra la Germania e la Spagna – tra la Germania e la Francia – tra la Germania e la Grecia – tra la Germania e l’Irlanda – tra la Germania e il Lussemburgo – tra la Germania e l’Austria – tra la Germania e la Finlandia – tra la Germania e il Portogallo – tra la Germania e la Svezia – tra la Germania e il Regno Unito – tra la Spagna e l’Austria – tra la Spagna e la Finlandia – tra la Spagna e la Svezia – tra la Francia e il Lussemburgo – tra la Francia e l’Austria – tra la Francia e la Finlandia – tra la Francia e la Svezia – tra l’Irlanda e l’Austria – tra l’Irlanda e la Svezia – tra il Lussemburgo e l’Austria – tra il Lussemburgo e la Finlandia – tra il Lussemburgo e la Svezia – tra i Paesi Bassi e l’Austria – tra i Paesi Bassi e la Finlandia – tra i Paesi Bassi e la Svezia – tra l’Austria e il Portogallo – tra l’Austria e la Finlandia – tra l’Austria e la Svezia – tra l’Austria e il Regno Unito – tra il Portogallo e la Francia – tra il Portogallo e l’Irlanda – tra il Portogallo e il Lussemburgo – tra il Portogallo e la Finlandia – tra il Portogallo e la Svezia – tra il Portogallo e il Regno Unito – tra la Finlandia e la Svezia – tra la Finlandia e il Regno Unito – tra la Svezia e il Regno Unito
con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti: – tra la Danimarca e la Germania – tra i Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, il Portogallo.
Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti: – tra il Belgio e i Paesi Bassi.
C. Lavoratori subordinati Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti: – tra il Belgio e i Paesi Bassi.
Allegato 9
Calcolo dei costi medi annui delle prestazioni in natura (Art. 4 par. 9, art. 94 par. 3 lett. a) e art. 95 par. 3 lett. a) del regolamento di applicazione) Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale. Tuttavia, per l’applicazione degli articoli 94 e 95 del regolamento d’applicazione ai casi ai quali si applica l’articolo 35, paragrafo 2 del regolamento, il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie per lavoratori autonomi.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi istituiti dalla legge sul servizio sanitario pubblico, dalla legge sul servizio ospedaliero e, per quanto riguarda il costo delle prestazioni di riadattamento, dalla legge sull’assistenza sociale.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni fornite dal sistema nazionale di sanità della Spagna.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale gestito dall’Istituto di assicurazioni sociali (IKA).
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura (Health Services) concesse dagli uffici di sanità di cui all’allegato 2, in conformità delle disposizioni degli «Health Acts» (leggi sulla sanità) 1947–1970.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal servizio sanitario nazionale in Italia.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione l’insieme delle casse malattia e l’Unione delle casse malattia.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale. Tuttavia, si applica una riduzione per tenere conto degli effetti: 1. dell’assicurazione invalidità (Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO) 2. dell’assicurazione per spese speciali di malattia (verzekering tegen bijzondere ziektekosten, AWBZ).
Il costo annuo medio delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni fornite dalle seguenti istituzioni: 1. Gebietskrankenkassen 2. istituti ospedalieri per i quali è responsabile un Landesfonds 3. altri istituti ospedalieri coperti dall’accordo, in vigore il 31 dicembre 2000, concluso tra la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger e la Wirtschaftskammer Österreich 4. Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation, Vienna.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dai servizi sanitari ufficiali.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri, i rimborsi nell’ambito dell’assicurazione malattia, nonché i servizi di riabilitazione prestati da Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, Helsinki.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal servizio nazionale della sanità nel Regno Unito.
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dagli assicuratori conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull’assicurazione malattia.
Allegato 10
Istituzioni e organismi designati dalle autorità competenti (Art. 4 par. 10 del regolamento di applicazione) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10ter del regolamento d’applicazione: Lavoratori dipendenti: l’istituto di assicurazione cui risulta affiliato o iscritto l’assicurato Lavoratori autonomi: Istituto nazionale di previdenza sociale per lavoratori autonomi, Bruxelles 1. Per l’applicazione dell’articolo 14, del regolamento, dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, degli articoli 12bis, 13 e 14 del regolamento di applicazione: Office national de sécurité sociale – Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, 2. Per l’applicazione dell’articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento e dell’articolo 11 del regolamento d’applicazione: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins – Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, Antwerpen 3. Per l’applicazione dell’articolo 14bis del regolamento e degli articoli 11bis, paragrafo 1, lettera a) e 12bis del regolamento d’applicazione: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants – Rijksintituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Bruxelles 3bis. Per l’applicazione dell’articolo 14quater del regolamento e dell’articolo 12bis del regolamento di applicazione: – Attività subordinata: Office national de sécurité sociale, Bruxelles – Attività autonoma: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles 3ter. Per l’applicazione degli articoli 14sexies e 14septies del regolamento e dell’articolo 12ter del regolamento d’applicazione: Ministère des Affaires Sociales – Ministerie van Sociale Zaken 4. Per l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento e: – dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento d’applicazione: Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l’environnement; administration de la sécurité sociale, service des relations internationales, – dell’articolo 11bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento d’applicazione: Ministère des classes moyennes et de l’agriculture; administration du statut social des indépendants, Bruxelles 4bis.
Per l’attuazione dell’articolo 17 del regolamento laddove è integrato un regime speciale per dipendenti pubblici: Ministère des Affaires Sociales – Ministerie van Sociale Zaken; congiuntamente all’istituzione competente per il relativo regime speciale per i dipendenti pubblici paragrafo 2, dell’articolo 85, paragrafo 2 e dell’articolo 88 del regolamento di applicazione:
In generale: Office national de l’emploi – Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Bruxelles
Per i marittimi: Pool des marins de la marine marchande – Pool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen 6. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Malattia, maternità e infortuni sul lavoro:
in generale: Institut national d’assurance maladie-invalidité – Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, Bruxelles
Malattie professionali: Fonds des maladies professionelles – Fonds voor beroepsziekten, Bruxelles
Disoccupazione:
in generale: Office national de l’emploi – Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Bruxelles ii) per i marittimi: Pool des marins de la marine marchande – Pool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen 7. Per l’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Institut national d’assurance maladie-invalidité – Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, Bruxelles.
1. Per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1 dell’articolo 11bis, paragrafo 1, dell’articolo 12bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento d’applicazione: Den Sociale Sikringsstyrelse, København Per l’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione: Sundhedsministeriet, København 2. Per l’applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera b) e 14bis, paragrafi 1 e 2 del regolamento: Den Sociale Sikringsstyrelse, København 3. Per l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento e dell’articolo 10ter del regolamento di applicazione: Den Sociale Sikringsstyrelse, København 4. Per l’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1 e dell’articolo 82, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione: Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenhagen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale) 5. Per l’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e dell’articolo 84, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: La cassa assicurativa di disoccupazione cui la persona era da ultima affiliata. Se la persona non è stata affiliata a nessuna cassa assicurativa di disoccupazione, il Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, 6. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Rimborsi ai sensi degli articoli 36 e 63 del regolamento: Sundhedsministeriet, København
Rimborsi ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2 del regolamento: Direktoratet for Arbejdsloshedsforsikringen, København 7. Per l’applicazione dell’articolo 110 del regolamento di applicazione:
prestazioni di cui al titolo III, capitoli 1 e 5 del regolamento: Sundhedsministeriet, København
prestazioni in denaro di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento e prestazioni di cui al titolo III, capitoli 2, 3, 7 e 8 del regolamento: Den Sociale Sikringsstyrelse, København
Prestazioni ai sensi del titolo III, capitolo 4 del regolamento: Arbejdsskadestyrelsen, København
Prestazioni ai sensi del titolo III, capitolo 6 del regolamento: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, København
Secondo la natura dell’ultima attività esercitata: Istituzioni di assicurazione pensione degli operai e degli impiegati, indicate nell’allegato 2 secondo i vari Stati membri
Se la natura dell’ultima attività è impossibile da determinare: Istituzioni di assicurazione pensioni degli operai, indicate nell’allegato 2, secondo i vari Stati membri
Persone che sono state assicurate ai sensi della legislazione olandese sull’assicurazione vecchiaia generale (Algemene Ouderdomswet) mentre esercitavano un’attività non soggetta ad assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione tedesca: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin 2. Per l’applicazione:
dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento e delle convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, in relazione all’articolo 11 del regolamento di applicazione
dell’articolo 14bis, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14ter, paragrafo 2 del regolamento e delle convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, in relazione all’articolo 11bis del regolamento di applicazione
dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 14bis, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 14bis, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 14quater, lettera a) del regolamento e delle convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, in relazione all’articolo 12bis del regolamento di applicazione:
persona iscritta all’assicurazione malattia: Istituzione presso la quale è iscritta questa assicurazione ii) persona non iscritta all’assicurazione malattia: – impiegati: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin – operai: l’istituzione competente di assicurazione pensioni degli operai 3. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), nonché dell’articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 14ter, paragrafo 1 [in relazione all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b)] dell’articolo 14ter, paragrafo 2 [in relazione all’articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b)] e dell’articolo 17 del regolamento: Deutsche Verbindungstelle Krankenversicherung – Ausland, Bonn 4. Per l’applicazione dell’articolo 13 paragrafi 2, 3 e 4, e dell’articolo 14 del regolamento d’applicazione: La cassa malattia del settore di Bonn prescelta dall’interessato 5. Per l’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e dell’articolo 82, paragrafo 2 e del regolamento di applicazione: Arbeitsamt nella cui circoscrizione si trova l’ultimo luogo di residenza o di dimora del lavoratore nella Repubblica federale di Germania oppure, se il lavoratore non è stato residente e non ha dimorato nella Repubblica federale di Germania mentre vi esercitava un’attività: Arbeitsamt nella cui circoscrizione si trova l’ultimo luogo di occupazione del lavoratore nella Repubblica federale di Germania 6. Per l’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Arbeitsamt nella cui circoscrizione si trova l’ultimo luogo di occupazione del lavoratore 7. Per l’applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Assegni familiari corrisposti in virtù degli articoli 77 e 78 del regolamento: Arbeitsamt, Nürnberg
Supplementi per figlio alle pensioni o rendite dei regimi legali di assicurazione pensione: Istituzioni di assicurazione pensione degli operai, di assi- curazione degli impiegati e di assicurazione pensione dei minatori, designate come istituzioni competenti nell’allegato 2, parte C, punto 2 8. Per l’applicazione:
dell’articolo 36 del regolamento e dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Deutsche Verbindungstelle Krankenversicherung – Ausland, Bonn
dell’articolo 63 del regolamento e dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, St. Augustin
dell’articolo 75 del regolamento e dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg
Rimborsi di prestazioni in natura indebitamente corrisposte a lavoratori su presentazione dell’attestato di cui all’articolo 20, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Deutsche Verbindungstelle Krankenversicherung – Ausland, Bonn per mezzo del fondo di compensazione di cui all’allegato VI del regolamento, punto C, paragrafo 5
Rimborso delle prestazioni in natura erogate indebitamente a lavoratori su presentazione dell’attestato previsto dall’articolo 62, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, St. Augustin 10. Per l’applicazione dell’articolo 14quinquies, paragrafo 3 del regolamento: L’istituzione cui sono versati i contributi dell’assicurazione pensione o, qualora la domanda sia presentata simultaneamente alla domanda di pensione o dopo di essa, l’istituzione incaricata di istruire tale domanda di pensione 1. Per l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento a casi singoli e per l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 (fatta eccezione per la convenzione speciale dei lavoratori marittimi con l’Istituto sociale della marina), dell’articolo 11, paragrafo 1, degli articoli 11bis e 12bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1–3 e dell’articolo 109 del regolamento d’applicazione: Tesorería General de la Seguridad Social 2. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 (salvo per quanto concerne i lavoratori del mare e le indennità di disoccupazione), dell’articolo 110 e dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Madrid 3. Per l’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 2 e dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, salvo per quanto concerne i lavoratori del mare e per gli ultimi due articoli citati, salvo per le persone appartenenti al regime speciale per il personale militare:
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social 4. Per l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 (Convenzione speciale per i lavoratori del mare), dell’articolo 38, paragrafo 1 (per quanto concerne i lavoratori del mare), dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81, dell’articolo 82, paragrafo 2, dell’articolo 85, paragrafo 2, dell’articolo 86, paragrafo 2 e dell’articolo 102, paragrafo 2 (fatte salve le indennità di disoccupazione) del regolamento d’applicazione: Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina 5. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, per quanto concerne le indennità di disoccupazione: Instituto Nacional de Empleo, Madrid 6. Per l’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81, dell’articolo 82, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione per quanto concerne le indennità di disoccupazione, salvo per quanto concerne i lavoratori del mare: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo 7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2 e dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione riguardo agli assegni familiari per persone soggette al regime speciale per il personale militare: La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa 8. Regimi speciali per impiegati statali: Per l’applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell’articolo 12b del regolamento di applicazione: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales, Madrid 9. Regime speciale per gli ufficiali delle forze armate: Per l’applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell’articolo 12b del regolamento di applicazione: Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Madrid 10. Regime speciale per i funzionari del sistema giudiziario: Per l’applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell’articolo 12b del regolamento di applicazione: Mutualidad General Judicial, Madrid Direction régionale de la sécurité sociale 2. Per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e articolo 12bis del regolamento d’applicazione:
Territorio metropolitano:
regime generale: Caisse primaire d’assurance maladie ii) regime agricolo: Caisse de mutualité sociale agricole iii) regime minerario: Société de secours minière iv) regime dei marittimi: Section de la Caisse de retraite des marins du quartier des affaires maritimes
Dipartimenti d’oltermare:
in generale: Caisse générale de sécurité sociale ii) per i marittimi: Section de la Caisse de retraite des marins du quartier des affaires maritimes 3. Per l’applicazione dell’articolo 11bis, paragrafo 1, e dell’articolo 12bis del regolamento d’applicazione: Caisses mutuelles régionales 4. Per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di applicazione: Caisse primaire d’assurance maladie de la région parisienne 4bis. Per l’applicazione dell’articolo 14quater del regolamento e dell’articolo 12bis, paragrafi 7 e 8 del regolamento di applicazione:
Articolo 12bis, paragrafo 7 del regolamento di applicazione:
attività subordinata in Francia e attività autonoma non agricola in un altro Stato membro: Caisse mutuelle régionale ii) attività subordinata in Francia e attività autonoma agricola in un altro Stato membro: Caisse de mutualité sociale agricole
Articolo 12bis, paragrafo 8 del regolamento di applicazione:
attività autonoma non agricola in Francia: Caisse mutuelle régionale ii) attività autonoma agricola in Francia: Caisse de mutualité sociale agricole
Nel caso di un’attività autonoma, non agricola in Francia e subordinata in Lussemburgo: il modulo E 101 deve essere trasmesso al lavoratore interessato che lo presenta alla cassa mutua regionale.
5. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 17 del regolamento: Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris 6. Per l’applicazione degli articoli 80 e 81, dell’articolo 82, paragrafo 2 e dell’articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Direction départementale du travail et de la main-d’œuvredel luogo dove è stata esercitata l’occupazione per la quale è richiesto l’attestato Sezione locale dell’Ufficio nazionale di collocamento Amministrazione comunale del luogo di residenza dei familiari 7. Per l’applicazione dell’articolo 84 del regolamento di applicazione:
disoccupazione completa: Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic) del luogo di residenza dell’interessato
disoccupazione parziale: Direction départementale du travail et de la maind’œuvre del luogo di occupazione dell’interessato 8. Per l’applicazione congiunta degli articoli 36 e 63 del regolamento e dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic) Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris Istituto di assicurazioni sociali (IKA), Atene 2. Per l’applicazione:
dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’articolo 14ter, paragrafo 1, e degli accordi basati sull’articolo 17 del regolamento, in collegamento con l’articolo 11 del regolamento d’applicazione
dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b) e degli accordi basati sull’articolo 17 del regolamento, in collegamento con l’articolo 12bis del regolamento d’applicazione:
in generale: Istituto di assicurazioni sociali (IKA), Atene ii) per i marittimi: Cassa pensioni marittimi (NAT), Pireo 3. Per l’applicazione:
dell’articolo 14bis, paragrafo 1, dell’articolo 14ter, paragrafo 2 e degli accordi basati sull’articolo 17 del regolamento, in collegamento con l’articolo 11bis del regolamento d’applicazione
dell’articolo 14bis, paragrafo 2, dell’articolo 14quater e degli accordi basati sull’articolo 17 del regolamento, in collegamento con l’articolo 12bis del regolamento d’applicazione
dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento d’applicazione:
per i lavoratori subordinati: Istituto di assicurazioni sociali (IKA), ii) per i lavoratori autonomi: Ente presso cui il lavoratore è assicurato, in particolare: – per i proprietari di mezzi di trasporto di pubblica utilità: Cassa pensione autisti (TSA), Atene – per i professionisti e gli artigiani: Cassa dei professionisti e degli artigiani di Grecia (TEBE), Atene – per i commercianti: Cassa assicurazione commercianti (TAE), – per gli agenti turistici e marittimi: Cassa assicurazioni agenti e dipendenti del settore maritimo (TANPY), Pireo – per i procuratori legali, gli avvocati e i notai: Cassa giuristi, Atene – per i medici, i dentisti, i veterinari e i farmacisti: Cassa pensioni e autoassicurazione dei sanitari (TSAY), Atene – per gli ingegneri e gli architetti: Cassa pensioni ingegneri e appaltatori di lavori pubblici (TSMEDE), Atene – per i giornalisti dei quotidiani di Atene e di Salonicco: Cassa pensioni del personale di quotidiani di Atene e Salonicco (TPEATH), – per i proprietari e giornalisti dei quotidiani regionali e della stampa periodica: Cassa assicurazioni proprietari, redattori e dipendenti della stampa (TAISYT), Atene – per gli albergatori: Cassa previdenza albergatori, Atene – per i giornalai: Cassa pensioni giornalai, Atene-Salonicco iii) per i marittimi: Cassa pensioni marittimi (NAT), Pireo 4. Per l’applicazione dell’articolo 14quater, paragrafo 3 del regolamento:
in generale: Istituto di assicurazioni sociali (IKA), Atene
per i marittimi: Cassa pensione marittimi (NAT), Pireo 5. Per l’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 82, paragrafo 2, e dell’articolo 85, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione: Ente per l’occupazione della manodopera (OAEDI), Glyfada 6. Per l’applicazione dell’articolo 81 del regolamento d’applicazione: Istituto di assicurazioni sociali (IKA), Atene 7. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione:
per gli assegni familiari e i sussidi di disoccupazione: Ente per l’occupazione della manodopera (OAED), Glyfada
per le prestazioni ai marittimi: Casa del marinaio, Pireo
altre prestazioni:
lavoratori dipendenti, autonomi e impiegati degli enti locali: Istituzioni d’assicurazione sociale, Atene ii) funzionari: Ministero della sanità e della protezione sociale, Atene iii) militari in attività: Ministero della difesa nazionale, Atene iv) militari in servizio nella Guardia portuale: Ministero della Marina mercantile, il Pireo
studenti AEI e TEI: Ministero della pubblica istruzione e dei culti, 8. Per l’applicazione dell’articolo 110 del regolamento d’applicazione:
per gli assegni familiari e i sussidi di disoccupazione: Ente per l’occupazione della manodopera (OAED), Glyfada
per le prestazioni ai marittimi: Cassa pensioni marittimi (NAT), Pireo
per le rimanenti prestazioni: Istituto di assicurazioni sociali (IKA), Atene 9. Per l’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione:
per le prestazioni ai marittimi: Cassa pensioni marittimi (NAT), Pireo
per le rimanenti prestazioni: Istituto di assicurazioni sociali (IKA), Atene 1. Per l’applicazione dell’articolo 14quater del regolamento, dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11bis, paragrafo 1, dell’articolo 12bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 2, dell’articolo 86, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Department of Social, Community and Family Affairs, Dublin 2. Per l’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e dell’articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Department of Social, Community and Family Affairs, Dublin, ivi compresi gli uffici provinciali responsabili per le prestazioni di disoccupazione 3. a) Per l’applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento e dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Department of Health, Dublin
Per l’applicazione dell’articolo 110 (per le prestazioni in natura) e dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Department of Social, Community and Family Affairs, Dublin 4. a) Per l’applicazione dell’articolo 110 del regolamento di applicazione (per le prestazioni in denaro): Department of Social, Community and Family
Per l’applicazione dell’articolo 110 (per le prestazioni in natura) e dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: The Eastern Health Board, Dublin 8 The Mid-Western Health Board , Limerick The Nord-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, Co. Meath Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Roma 2. Per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento di applicazione: Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali 3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 11bis e 12bis del regolamento d’applicazione: – per i medici: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici – per i farmacisti: Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti – per i veterinari: Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari – per gli ingegneri e architetti: Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti – per i geometri: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei – per gli avvocati e procuratori: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori – per i dottori commercialisti: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a – per i ragionieri e periti commerciali: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali – per i consulenti del lavoro: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i – per i notai: Cassa nazionale notariato – per gli spedizionieri doganali: Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali 4. Per l’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
paragrafo 2, dell’articolo 85, paragrafo 2, dell’articolo 88 e dell’articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali 6. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:
Rimborsi ai sensi dell’articolo 36 del regolamento: Ministero della sanità, Roma
Rimborsi ai sensi dell’articolo 63 del regolamento:
prestazioni in natura: Ministero della sanità, Roma ii) protesi e grandi apparecchi: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Roma
Rimborsi ai sensi dell’articolo 70 del regolamento: Istituto nazionale della previdenza sociale, Roma 7. Per l’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Malattie (inclusa tubercolosi): Ministero della sanità, Roma
Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
prestazioni in natura: Ministero della sanità, Roma ii) protesi e grandi apparecchi: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Roma 1. Per l’applicazione dell’articolo 14quinquies, paragrafo 3 del regolamento: Autorità competente a seconda del tipo di attività professionale esercitata 2. Per l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento d’applicazione:
Regime competente a seconda del tipo di occupazione subordinata o autonoma esercitata da ultimo nel Granducato 3. Per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento di applicazione: Centre commun de la sécurité sociale, Lussemburgo 4. Per l’applicazione degli articoli 10ter e 12bis del regolamento d’applicazione: Centre commun de la sécurité sociale, Luxembourg paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Administration de l’emploi, Luxembourg 6. Per l’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Caisse de maladie presso la quale l’interessato era iscritto da ultimo 7. Per l’applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione:
Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni):
per i lavoratori manuali: Établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, Luxembourg ii) per gli impiegati e i liberi professionisti autonomi: Caisse de pension des employés privés, Luxembourg iii) per i lavoratori autonomi che esercitano un’attività artigianale, commerciale o industriale: Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg iv) per i lavoratori autonomi occupati nel settore agricolo: Caisse de pension agricole, Luxembourg
per i regimi speciali nel settore pubblico: l’autorità competente in materia di pensioni
Prestazioni familiari: Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg 8. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Malattia, maternità: Unione delle casse malattia, Lussemburgo
Infortuni sul lavoro: Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg
Disoccupazione: Administration de l’emploi, Luxembourg
Malattia, maternità: Unione delle casse malattia, Lussemburgo
Infortuni sul lavoro: Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg J. Paesi-Bassi 1. Per l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento, dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10ter, dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 11bis, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 12bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, nei confronti del personale ausiliario delle Comunità europee, che non è residente nei Paesi Bassi (solo per le prestazioni in natura): L’assicurazione sanitaria a cui l’interessato è affiliato 3. Per l’applicazione dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d’applicazione:
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam 4. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Rimborso di cui agli articoli 36 e 63 del regolamento: College voor zorgverzekeringen, Amstelveen
Rimborsi di cui all’articolo 70 del regolamento: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam 1. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 17 del regolamento: Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen, in accordo con il datore di lavoro di diritto pubblico competente per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari 2. Per l’applicazione degli articoli 11, 11bis, 12bis, 13 e 14 del regolamento di applicazione:
se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca: istituto d’assicurazione malattia competente
in tutti gli altri casi: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Wien 3. Per l’applicazione dell’articolo 14quinquies, paragrafo 3, del regolamento: istituzione competente 4. Per l’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1 e dell’articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione: la Gebietskrankenkasse competente per il luogo di residenza dei familiari 5. Per l’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e dell’articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice competente per l’ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l’ultimo luogo di lavoro 6. Per l’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2 e dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento d’applicazione in relazione con il Karenzgeld (assegno speciale di maternità): Gebietskrankenkasse per l’ultimo luogo di residenza o di dimora 7. Per l’applicazione:
dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Wien
dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con l’articolo 70 del regolamento: Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice, Wien 8. Per l’applicazione dell’articolo 110 del regolamento di applicazione: – la competente istituzione, ovvero – qualora non vi sia nessuna istituzione austriaca competente, l’istituzione del luogo di residenza Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Wien, fermo restando che il rimborso dei costi per le prestazioni in natura è effettuato sulla base dei contributi dell’assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale A. In generale:
1. Per l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa 2. Per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1 e dell’articolo 11bis del regolamento d’applicazione: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social cui è affiliato il lavoratore distaccato 3. Per l’applicazione dell’articolo 12bis del regolamento di applicazione: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social del luogo di residenza o di affiliazione del lavoratore a seconda dei casi 4. Per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa 5. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa 6. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento d’applicazione: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social, Lisboa e 3; 31 paragrafo 1 (seconda frase) del regolamento d’applicazione (per quanto riguarda il rilascio dei certificati): Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social del luogo di residenza 82, paragrafo 2, e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Autorità amministrativa del luogo di residenza dei familiari 9. Per l’applicazione degli articoli 17, paragrafi 6 e 7, 18, paragrafi 3, 4 e 6, 20, 21, paragrafo 1, 22, 31, paragrafo 1, prima frase e 34, paragrafi 1 e 2, primo comma del regolamento di applicazione (quale istituzione del luogo di residenza o istituzione del luogo di dimora, secondo i casi): Administraçaõ Regional de Saúde del luogo di residenza o di dimora dell’interessato 10. Per l’applicazione degli articoli 80 paragrafo 2; 81; 85 paragrafo 2 del regolamento d’applicazione: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social nel quale l’interessato è stato da ultimo affiliato 11. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa 1. Per l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento: Secretário Regional dos Assuntos Sociais, Funchal 2.
Per l’applicazione dell’articolo 11 paragrafo 1 e dell’articolo 11bis del regolamento d’applicazione: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal 3. Per l’applicazione dell’articolo 12bis del regolamento d’applicazione: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal 4. Per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa 5. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa 6. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento d’applicazione: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal e 3; 31 paragrafo 1 (seconda frase), del regolamento d’applicazione (per quanto riguarda il rilascio dei certificati): Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal 82, paragrafo 2 e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Autorità amministrativa del luogo di residenza dei familiari 9. Per l’applicazione degli articoli 17, paragrafi 6 e 7; 18 paragrafi 3, 4 e 6; 20; 21 paragrafo 1; 22; 31 paragrafo 1 (prima frase); 34 paragrafi 1 e 2 (primo comma), del regolamento d’applicazione (a titolo di istituzione del luogo di residenza o di istituzione del luogo di soggiorno, a seconda dei casi): Centro Regional de Saúde, Funchal 10. Per l’applicazione degli articoli 80 paragrafo 2; 81; 85 paragrafo 2, del regolamento d’applicazione: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal 11. Per l’applicazione degli articoli 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa 1. Per l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento: Direcção Regional da Solidariedade e da Segurança Social, Angra do Heroísmo 2. Per l’applicazione dell’articolo 11 paragrafo 1 e dell’articolo 11bis, del regolamento d’applicazione: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias di affiliazione del lavoratore distaccato 3. Per l’applicazione dell’articolo 12bis del regolamento d’applicazione: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias del luogo di residenza o di affiliazione del lavoratore, a seconda dei casi 4.
Per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa 5. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa 6. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento d’applicazione: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias, Angra do Heroísmo e 3; 31 paragrafo 1 (seconda frase), del regolamento d’applicazione (per quanto riguarda il rilascio dei certificati): Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias del luogo di residenza dell’interessato 82, paragrafo 2, e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Autorità amministrativa del luogo di residenza dei familiari 9. Per l’applicazione degli articoli 17 paragrafi 6 e 7, 18 paragrafi 3, 4 e 6, 20, 21 paragrafo 1; 22; 31 paragrafo 1 (prima frase), 34 paragrafi 1 e 2 (primo comma), del regolamento d’applicazione (a titolo di istituzione del luogo di residenza o di istituzione del luogo di soggiorno, a seconda dei casi): Centro de Saúde del luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato 10. Per l’applicazione degli articoli 80 paragrafo 2, 81, e 85 paragrafo 2, del regolamento d’applicazione: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias in cui l’interessato è stato da ultimo affiliato 11. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa B. Relativamente al regime speciale per i dipendenti pubblici:
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 11bis del regolamento di applicazione: Segretariato generale o equivalente, oppure il dipartimento responsabile della gestione ed amministrazione delle risorse umane nell’organismo cui il dipendente pubblico è assegnato 3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12bis del regolamento di applicazione: Segretariato generale o equivalente, oppure il dipartimento responsabile della gestione ed amministrazione delle risorse umane nell’organismo cui il dipendente pubblico è assegnato 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa 5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di applicazione: Segretariato generale o equivalente, oppure il dipartimento responsabile della gestione ed amministrazione delle risorse umane nell’organismo cui il dipendente pubblico è assegnato 6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 29, paragrafi 2 e 5, dell’articolo 30, paragrafi 1 e 3 e dell’articolo 31, paragrafo 1 (seconda frase) del regolamento di applicazione (relativamente alla presentazione di certificati): Direcção-Geral de Protecção Social dos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE), Lisboa 7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2, dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1 e dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Autorità amministrativa del luogo dove risiedono i familiari 8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 6 e 7, dell’articolo 18, paragrafi 3 e 6, dell’articolo 20, dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo 22, dell’articolo 31, paragrafo 1 (prima frase) e dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2 (primo comma) del regolamento di applicazione (relativamente alla determinazione del luogo di residenza o di domicilio, a seconda dei casi): Amministrazione sanitaria regionale del luogo di residenza o di domicilio dell’interessato 9.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Segretariato generale o equivalente, oppure il dipartimento dell’ultimo organismo cui l’interessato è stato assegnato, responsabile della gestione ed amministrazione delle risorse umane 10. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa 1. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11bis, paragrafo 1, dell’articolo 12bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen, Helsinki 2. Per l’applicazione dell’articolo 10ter del regolamento di applicazione: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, Helsinki 3. Per l’applicazione degli articoli 36 e 90 del regolamento di applicazione: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, Helsinki e Työeläkelaitokset e Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen, Helsinki 4. Per l’applicazione dell’articolo 37ter, dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 82, paragrafo 2, dell’articolo 85, paragrafo 2 e dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, Helsinki 5. Per l’applicazione dell’articolo 41 del regolamento di applicazione: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki 6. … 7. Per l’applicazione degli articoli 80 e 81 del regolamento di applicazione: La competente cassa di disoccupazione in caso di prestazioni di disoccupazione complementari Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, Helsinki, in caso di prestazioni di disoccupazione di base 8. Per l’applicazione degli articoli 102 e 113 del regolamento di applicazione: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, Helsinki Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni 9. Per l’applicazione dell’articolo 110 del regolamento di applicazione:
pensioni da lavoro: Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen, Helsinki, in caso di pensioni da lavoro
infortuni sul lavoro, malattie professionali: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Forbund, Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni
altri casi: Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten, Helsinki 1. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’articolo 14bis, paragrafo 1, dell’articolo 14ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento, nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 11bis, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:
L’ufficio di previdenza sociale presso cui la persona interessata è assicurata 2. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia: L’ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l’attività lavorativa è svolta 3. Per l’applicazione dell’articolo 14ter, paragrafi 1 e 2 nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi: Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret 4. Per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento: L’ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza 5. Per l’applicazione dell’articolo 14bis, paragrafo 4 del regolamento nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 11bis, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 12bis, paragrafi 5 e 6 e paragrafo 7, lettera a) del regolamento di applicazione: L’ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l’attività lavorativa è svolta 6. Per l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento:
Cassa di assicurazione della località in cui l’attività viene o verrà svolta e, nei casi in cui l’attività avrà luogo in un altro Stato membro, la cassa d’assicurazione da cui la persona è assicurata al momento della stipula dell’accordo, e
Riksförsäkringsverket, per le categorie dei lavoratori subordinati o autonomi 7. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2:
Riksförsäkringsverket
Arbetsmarknadsstyrelsen, per le prestazioni di disoccupazione 1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 14c, 14d, paragrafo 3 e 17 del regolamento e degli articoli 6, paragrafo 1, 11, paragrafo 1, 11a, paragrafo 1, 12a, e 13, paragrafi 2 e 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3, degli articoli 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2, e 109 del regolamento di applicazione:
National Insurance Contributions Office of the Inland Revenue, International Servi- 2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento e degli articoli 8, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 91, paragrafo 2, 102, paragrafo 2, 110 e 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits 3. Per l’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2, dell’articolo 86, paragrafo 2 e dell’articolo 89, paragrafo 1 del regolamento di applicazione: Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre, Newcastle Child Benefit Office, Belfast BT1 1SA 1. Per l’applicazione dell’articolo 11 paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 14 paragrafo 1 e l’articolo 14ter paragrafo 1 del regolamento: la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
b) in connessione con l’articolo 17 del regolamento: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. 2. Per l’applicazione dell’articolo 11bis paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
in connessione con l’articolo 14bis paragrafo 1 e l’articolo 14ter paragrafo 2 del regolamento: la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
in connessione con l’articolo 17 del regolamento: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
3. Per l’applicazione dell’articolo 12bis del regolamento di applicazione: la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
4. Per l’applicazione dell’articolo 13 paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14 paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Cassa federale di compensazione, Berna. 5. Per l’applicazione dell’articolo 38 paragrafo 1, dell’articolo 70 paragrafo 1, dell’articolo 82 paragrafo 2 e dell’articolo 86 paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Amministrazione comunale del luogo di residenza.
6. Per l’applicazione dell’articolo 80 paragrafo 2 e dell’articolo 81 del regolamento di applicazione: Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro, Berna. 7. Per l’applicazione dell’articolo 102 paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
in connessione con l’articolo 36 del regolamento: Istituzione comune LaMal, Soletta;
in connessione con l’articolo 63 del regolamento: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna;
in relazione con l’articolo 70 del regolamento: Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro, Berna.
8. Per l’applicazione dell’articolo 113 paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
in connessione con l’articolo 20 paragrafo 1 del regolamento di applicazione: Istituzione comune LaMal, Soletta;
in connessione con l’articolo 62 paragrafo 1 del regolamento di applicazione: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
Allegato 11
Regimi di cui all’articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (Art. 4 par. 11 del regolamento d’applicazione) Regime che estende l’assicurazione relativa alle cure sanitarie (prestazioni in natura) ai lavoratori autonomi.
...
Indice
Titolo I Disposizioni generali
Definizioni Art. 1 Modelli di stampati – Informazioni sulle legislazioni – Prontuari Art. 2 Organismi di collegamento – Comunicazioni tra le istituzioni e tra beneficiari e istituzioni Art. 3 Allegati Art. 4
Titolo II Applicazione delle disposizioni generali del
regolamento Sostituzione del regolamento di applicazione agli accordi relativi all’applicazione delle convenzioni Art. 5 Ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata Art. 6 Regole generali concernenti l’applicazione delle disposizioni relative al divieto di cumulo Art. 7 Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia o di maternità ai sensi delle legislazioni di più Stati membri Art. 8 Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e della legislazione di uno o più altri Stati membri Art. 8bis Norme applicabili in caso di cumulo di diritti ad assegni in caso di morte ai sensi delle legislazioni di più Stati membri Art. 9 Norme applicabili in caso di cumulo di diritti alle prestazioni di disoccupazione Art. 9bis Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari Art. 10 Norme applicabili quando il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto successivamente alla legislazione di più Stati membri nel corso dello stesso periodo o parte di periodo Art. 10bis
Titolo III Applicazione delle disposizioni del
regolamento relative alla determinazione della legislazione applicabile Formalità previste in applicazione dell’articolo 13 paragrafo 2 lettera f) del regolamento Art. 10ter Formalità in caso di distacco di un lavoratore subordinato in applicazione dell’articolo 14 paragrafo 1 e dell’articolo 14ter paragrafo 1 del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell’articolo 17 del regolamento Art. 11 Formalità in caso di un’attività esercitata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio l’interessato svolge normalmente un’attività autonoma in applicazione dell’articolo 14bis paragrafo 1 e dell’articolo 14ter paragrafo 2 del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell’articolo 17 del regolamento Art. 11bis Disposizioni particolari concernenti l’iscrizione al regime tedesco di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati Art. 12 Norme applicabili alle persone di cui all’articolo 14 paragrafo 2 lettera b), all’articolo 14 paragrafo 3, all’articolo 14bis paragrafi da 2 a 4 e all’articolo 14quater del regolamento che svolgono normalmente un’attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri Art. 12bis Regole applicabili alle persone di cui agli articoli 14sexies Esercizio del diritto di opzione da parte del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari Art. 13 Esercizio del diritto di opzione da parte degli agenti ausiliari delle Comunità europee Art. 14
Titolo IV Applicazione delle disposizioni del
regolamento particolari alle varie categorie di prestazioni
Capitolo 1 Regole generali relative alla totalizzazione
dei periodi
Art. 15
Capitolo 2 Malattia e maternità
Attestato dei periodi di assicurazione Art. 16 Prestazione in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 17 Prestazioni in denaro in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 18 Disposizioni particolari per i lavoratori frontalieri e i loro familiari Art. 19 Prestazioni in natura in caso di soggiorno nello Stato competente – Familiari aventi la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo Art. 19bis membro diverso dallo Stato competente - Caso particolare dei lavoratori subordinati dei trasporti internazionali nonché dei loro familiari Art. 20 membro diverso dallo Stato competente - Lavoratori subordinati diversi da quelli di cui all’articolo 20 del regolamento di applicazione o lavoratori autonomi Art. 21 Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel Paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure Art. 22 Prestazioni in natura ai familiari Art. 23 Prestazioni in denaro ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 24 considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro Art. 25 Prestazioni ai disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per cercarvi un’occupazione Art. 26 Prestazioni in natura ai familiari di disoccupati in caso di competente Art. 27 Prestazioni in natura ai richiedenti la pensione o la rendita e ai loro familiari Art. 28 Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione o di una rendita ed hanno diritto alle prestazioni Art. 29 Prestazioni in natura ai familiari che hanno la residenza al di fuori dello Stato competente in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il titolare di pensione o di rendita Art. 30 Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la residenza Art.
31 Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, nonché i loro familiari in caso di dimora o residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 32 Regimi speciali applicabili a taluni lavoratori autonomi Art. 32bis Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell’istituzione di un altro Stato membro Art. 33
Art. 34
Capitolo 3 Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)
Domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell’allegato IV parte A del regolamento, nonché nel caso di cui all’articolo 40 paragrafo 2 del regolamento Art. 35 Domande di prestazioni di vecchiaia, di prestazioni ai superstiti (eccetto le prestazioni per orfani), nonché di prestazioni di invalidità nei casi non contemplati dall’articolo 35 del regolamento di applicazione Art. 36 Documenti e indicazioni da allegare alle domande di prestazioni di cui all’articolo 36 del regolamento di applicazione Art. 37 considerazione per stabilire l’importo della prestazione Art. 38 Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell’allegato IV parte A del regolamento Art. 39 Determinazione del grado d’invalidità Art. 40 Determinazione dell’istituzione d’istruttoria Art. 41 Formulari da utilizzare per l’istruttoria delle domande di prestazioni Art. 42 Procedura da seguire da parte delle istituzioni in causa per l’istruttoria della domanda Art. 43 Istituzione abilitata ad adottare la decisione relativa allo stato d’invalidità Art. 44 Corresponsione di prestazioni a titolo provvisorio e anticipi sulle prestazioni Art. 45 Importi dovuti per periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che non vanno presi in considerazione in virtù dell’articolo 15 paragrafo 1 lettera b) del regolamento di applicazione Art. 46 Calcolo degli importi dovuti corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata Art. 47 Comunicazione delle decisioni delle istituzioni al richiedente Art. 48 Nuovo calcolo delle prestazioni Art. 49 Misure per accelerare la liquidazione delle prestazioni Art. 50
Art. 51
Art. 52
Modo di pagamento delle prestazioni Art. 53 Invio della distinta dei pagamenti all’organismo pagatore Art. 54 Versamento sul conto dell’organismo pagatore delle somme necessarie per i pagamenti Art. 55 Pagamenti al beneficiario da parte dell’organismo pagatore Art. 56 Riepilogo dei pagamenti di cui all’articolo 56 del regolamento di applicazione Art. 57 Recupero delle spese relative al pagamento delle prestazioni Art. 58 Notifica dei trasferimenti di residenza del beneficiario Art. 59
Capitolo 4 Infortuni sul lavoro e malattie
professionali Prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 60 Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di competente Art. 61 membro diverso dallo Stato competente Art. 62 Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel Paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure Art. 63 Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 64 Dichiarazioni, inchieste e scambi di informazioni tra istituzioni, relativi ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale verificatisi in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 65 Contestazione del carattere professionale dell’infortunio o della malattia Art. 66 Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri Art. 67 Scambio di informazioni fra istituzioni in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto - Versamento di anticipi in caso di un tale ricorso Art. 68 Ripartizione dell’onere delle prestazioni in denaro in caso di pneumoconiosi sclerogena Art. 69 considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro, comprese le rendite Art. 70 Aggravamento di una malattia professionale Art. 71 Valutazione del grado di inabilità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificati anteriormente o posteriormente Art. 72 Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate in caso di dimora o di competente Art. 73 Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell’istituzione di un altro Stato membro Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Capitolo 5 Assegni in caso di morte
Presentazione della domanda di assegni Art. 78 Attestato dei periodi Art. 79
Capitolo 6 Prestazioni di disoccupazione
Attestato dei periodi di assicurazione o di occupazione Art. 80 Attestato per il calcolo delle prestazioni Art. 81 considerazione per il calcolo delle prestazioni Art. 82 Condizioni e limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro Art. 83 Lavoratori subordinati in disoccupazione che durante l’ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 84
Capitolo 7 Prestazioni familiari
Attestato dei periodi di attività subordinata o autonoma Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Capitolo 8 Prestazioni per figli a carico di titolari di
pensioni o di rendite e prestazioni per orfani
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Titolo V Disposizioni finanziarie
Rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia e maternità diverse da quelle di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione Art. 93 malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo non residenti nel territorio dello stesso Stato membro di quest’ultimo Art. 94 malattia-maternità corrisposte ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione o di una rendita ed hanno diritto alle prestazioni Art. 95 infortuni sul lavoro e malattie professionali, corrisposte dall’istituzione di uno Stato membro per conto di un’istituzione di un altro Stato membro Art. 96 Rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione Art. 97
Art. 98
Spese di amministrazione Art. 99 Crediti arretrati Art. 100 Situazione dei crediti Art. 101 Attribuzioni della commissione dei conti – Modalità di rimborso Art. 102 Raccolta dei dati statistici e contabili Art. 103 Iscrizione nell’allegato 5 degli accordi fra Stati membri o fra autorità competenti degli Stati membri concernenti i rimborsi Art. 104
Art. 105
Art. 106
Conversione delle monete Art. 107
Titolo VI Disposizioni varie
Prova della qualità di lavoratore stagionale Art. 108 Accordo concernente il versamento dei contributi Art. 109 Collaborazione amministrativa concernente il ricupero di prestazioni indebite Art. 110 Ripetizione dell’indebito da parte delle istituzioni di sicurezza sociale e ricorso degli organismi di assistenza Art. 111
Art. 112
Recupero delle prestazioni in natura corrisposte indebitamente ai lavoratori subordinati dei trasporti internazionali Art. 113 Corresponsioni provvisorie di prestazioni in caso di contestazione sulla legislazione applicabile o sull’istituzione che deve corrispondere le prestazioni Art. 114 Modalità delle perizie mediche effettuate in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 115 Accordi relativi al ricupero dei contributi Art. 116 Titolo VIbis: Disposizioni relative al trattamento elettronico dei dati Trattamento dei dati Art. 117 Servizi telematici Art. 117bis Funzionamento dei servizi telematici Art. 117ter Commissione tecnica per il trattamento dei dati Art. 117quater
Titolo VII Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori subordinati Art. 118 Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori autonomi Art. 119 Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendita per l’applicazione dell’articolo 15 paragrafo 1 lettera a) in fine del regolamento d’applicazione Art. 119bis Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale Art. 120 Accordi complementari di applicazione Art. 121 Disposizioni specifiche riguardanti la modifica degli allegati Art. 122