RU 2005 4181
Ordinanza
concernente le esigenze tecniche
per i trattori agricoli
(OETV 2)
Modifica del 10 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi
Art. N. 1 .1.1,1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.1.3,1.1.2.1 e 1.1.2.2
1.1.1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi sottoposti alla LCStr. 1.1.1.1 I trattori agricoli sono veicoli a motore su ruote con pneumatici e o a cingoli muniti di almeno due assi, la cui funzione consiste essenzialmente nella trazione e che sono specialmente concepiti per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi e che sono destinati all’impiego nell’attività agricola. Possono essere equipaggiati per il trasporto di carichi e di accompagnatori. 1.1.1.2 Abrogato 1.1.1.3 I rimorchi adibiti al trasporto di cose (art. 20 dell’O del 19 giu. 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) o che servono da attrezzi di lavoro (art. 22 OETV) sottostanno alla presente ordinanza. 1.1.2.1 I trattori agricoli e i loro rimorchi che non dispongono di un’approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore.
1.1.2.2 I trattori agricoli e i loro rimorchi che dispongono di un’approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE ai quali, prima o dopo l’immatricolazione, sono tuttavia state apportate modificazioni non corrispondenti all’approvazione. Dal momento della trasformazione, il veicolo sottostà all’OETV.
Art. N. 1 .2.1 e 1.2.1.1
1.2.1 I trattori agricoli e i loro rimorchi che sottostanno alla presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni della CE menzionate ai numeri2.4–2.15 (direttive CE), della Commissione economica per l’Europa (regolamenti ECE) o dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (norme OCSE). 1.2.1.1 Le esigenze tecniche menzionate al numero1.2.1 sono adempiute se è presentata un’approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo l’allegato III della direttiva n. 74/150 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote o secondo l’allegato III della direttiva n. 2003/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva n. 74/150/CEE. Altrimenti la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazioni di conformità.
Art. N. 1 .5
1.5 Classificazione secondo il diritto CE 1.5.1 Classe T Trattori a ruote: 1.5.1.1 Classe T1
km/h, carreggiata minima dell’asse più vicino al conducente uguale o superiore a 1150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia (art. 7 OETV) superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 1000 mm;
1.5.1.2 Classe T2
km/h, carreggiata minima inferiore a 1150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 600 mm. Tuttavia, quando il quoziente tra l’altezza del baricentro del trattore(2) (misurata rispetto al suolo) e la media delle carreggiate minime di ciascun asse è superiore a 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30 km/h; 1.5.1.3 Classe T3
km/h e peso a vuoto in ordine di marcia inferiore o uguale a 600 kg; 1.5.1.4 Classe T4 Trattori per usi specifici aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h (come definiti all’appendice1 della direttiva
n. 2003/37/CE); 1.5.1.5 Classe T5 Trattori la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h; 1.5.2 Classe C Trattori a cingoli: 1.5.2.1 Trattori con movimento e sterzatura comandati sui cingoli, le cui classi C1 a C5 sono definite analogamente alle classi T1 a T5. 1.5.3 Classe R Rimorchi: Per la classificazione dei semirimorchi o dei rimorchi con asse centrale si applica l’art. 21 OETV. 1.5.3.1 Classe R1 inferiore o uguale a 1500 kg; 1.5.3.2 Classe R2 superiore a 1500 kg e inferiore o uguale a 3500 kg; 1.5.3.3 Classe R3 superiore a 3500 kg e inferiore o uguale a 21 000 kg; 1.5.3.4 Classe R4 superiore a 21 000 kg; 1.5.4 Classe S Macchine intercambiabili trainate 1.5.4.1 Classe S1 Macchine intercambiabili trainate destinate ad usi agricoli o forestali, la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è inferiore o uguale a 3500 kg; 1.5.4.2 Classe S2 Macchine intercambiabili trainate destinate ad usi agricoli o forestali, la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3500 kg. 1.5.5 Velocità massima per le classi R e S Ogni categoria di rimorchi è contrassegnata anche da una lettera, «a» o «b», a seconda della velocità per la quale il rimorchio è stato progettato: 1.5.5.1 Lettera a per i rimorchi, progettati per velocità inferiori o uguali a 1.5.5.2 Lettera b per i rimorchi, progettati per velocità superiori a 40 km/h.
Art. N. 2 .1
2.1 Le prescrizioni della CE (direttive CE), della Commissione economica per l’Europa (regolamenti ECE) o dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (norme OCSE), menzionate ai numeri2.4–2.15, si applicano alle singole esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi.
Art. N. 2 .4
2.4 Dimensioni / Pesi / Contrassegni 2.4.1 Peso totale 74/151/CEE; x x x x x x x x x x x allegato I 2.4.2 Pesi di carico 74/151/CEE, x x x x x x x x (zavorratura) allegato IV 2.4.3 Dimensioni 89/173/CEE, x x x x x x x x x e peso allegato V rimorchiabile 2.4.4 Targhetta 89/173/CEE, x x x x x x x x x x x del fabbricante allegato V 2.4.5 Targa posteriore 74/151/CEE, x x x x x x x x x x x allegato II
Art. N. 2 .5
2.5 Propulsione / Gas di scarico / Livello sonoro Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE o ECE n. Norma OCSE n.
2.5.1 Regolatore del 89/173/CEE, x x x x x x x x x regime allegato II 2.5.2 Livello sonoro/ 74/151/CEE, x x x x x x x x x ECE-R 51 Dispositivo di allegato VI scappamento 2.5.3 Livello sonoro 77/311/CEE, x x x x x x x x x all’altezza o Norma n. V dell’orecchio del conducente 2.5.4 Serbatoio per 74/151/CEE, x x x x x x x x x ECE-R 96 carburante allegato III 2.5.5 Emissioni diesel 2000/25/CE x x x x x x x x x ECE-R 49* ECE-R 96* * Solo in riferimento alle fasi citate nella direttiva corrispondente.
Art. N. 2 .6
2.6 Trasmissione 2.6.1 Misurazione 74/152/CEE x x x x x x x x x della velocità massima 2.6.2 Prese di forza 86/297/CEE x x x x x x x x x e relative protezioni 2.6.3 Retromarcia 79/533/CEE x x x x x x x x x
Art. N. 2 .7
2.7 Assi / Sospensione 2.7.1 Carichi 74/151/CEE, x x x x x x x x x x x sull’asse allegato I
Art. N. 2 .8
2.8 Ruote / Pneumatici 2.8.1 Pneumatici …/…/CE x x x x x x x x x x x
Art. N. 2 .9
2.9 Sterzo 2.9.1 Dispositivi 75/321/CEE x x x x di sterzo
Art. N. 2 .10
2.10 Freni 2.10.1 Impianti 76/432/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 13 di frenatura 71/320/CEE x ECE-R 13 2.10.2 Collegamento 89/173/CEE, x x x x x x x x x x x dei freni allegato VI al rimorchio
Art. N. 2 .11
2.11 Carrozzeria 2.11.1 Piattaforme 74/152/CEE, x x x x x x x x x di carico allegato, numero 2 2.11.2 Vetri 89/173/CEE, x x x x x x x x ECE-R 43* allegato III Vetri 92/22/CEE x ECE-R 43* 2.11.3 Campo di 74/347/CEE x x x x x x x x x ECE-R 71 visibilità/ tergicristalli 2.11.4 Protezione degli 89/173/CEE, x x x x x x x x x elementi motore allegato II, numero 2 2.11.5 Antispruzzi 91/226/CEE x x 2.11.6 Dispositivo di …/…/CE x protezione posteriore 2.11.7 Dispositivo di 89/297/CEE x x protezione laterale * Eccetto i parabrezza in vetro temperato.
Art. N. 2 .12
2.12 Abitacolo 2.12.1 Spazio di manovra 80/720/CEE x x x x x x x x x e accesso al posto di guida 2.12.2 Sedile del 78/764/CEE x x x x x x x x x conducente 2.12.3 Sedili dei 76/763/CEE x x x x x x x x x passeggeri 2.12.4 Installazione 86/415/CEE x x x x x x x x x dei comandi 2.12.5 Ancoraggi 76/115/CEE x x x x x delle cinture di sicurezza 2.12.6 Cinture di 77/541/CEE x sicurezza 2.12.7 Retromarcia e 75/443/CEE x tachimetro 2.12.8 Dispositivi di 92/24/CEE x limitazione
Art. N. 2 .13
2.13 Dispositivo d’illuminazione 2.13.1 Installazione 78/933/CEE x x x x x x x x x x x ECE-R 86* dei dispositivi d’illuminazione 2.13.2 Omologazione 79/532/CEE x x x x x x x x x x x ECE-R1, dei dispositivi 3, 4, 6, 7, 8, d’illuminazione 19, 20, 23,
e 98 * Solo per i dispositivi citati nella direttiva corrispondente.
Art. N. 2 .14
2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari 2.14.1 Soppressione 75/322/CEE x x x x x x x x x ECE-R 10 delle perturbazioni radioelettriche 2.14.2 Specchio 74/346/CEE x x x x x x x x x retrovisore 2.14.3 Avvisatore 74/151/CEE, x x x x x x x x x ECE-R 28 acustico allegato V 2.14.4 Agganciamento 89/173/CEE x x x x x x x x x x x di rimorchi/ allegato IV Peso sul timone
Art. N. 2 .15
2.15 Dispositivi di protezione del conducente 2.15.1 Prova dinamica 77/536/CEE, x x x x x del pendolo allegato III 2.15.2 Prova statica 79/622/CEE, x x x x x allegato IV 2.15.3 Dispositivo di 86/298/CEE, x x x protezione fissato allegato VII posteriormente 2.15.4 Dispositivo di 87/402/CEE, x x x protezione fissato allegato VI anteriormente 2.15.5 Stabilità …/…/CE x
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2005.
10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |