RU 2005 4243
Ordinanza
sul trasporto aereo
(OTrA)
del 17 agosto 2005
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 6a e 75 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); in applicazione della Convenzione del 28 maggio 19992 per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal)3,
decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
Sempre che non si applichi la Convenzione di Montreal, la presente ordinanza si applica ad ogni trasporto interno o internazionale di persone, bagagli o merci effettuato con aeromobile:
a titolo oneroso;
a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo titolare di un’autorizzazione di esercizio.
Il capoverso1 si applica anche ai trasporti effettuati dalla Confederazione o da altre persone giuridiche di diritto pubblico. I trasporti interni effettuati dalla Confederazione non rientrano invece sotto la presente ordinanza.
Essa non si applica:
a. ai trasporti disciplinati dalla legislazione sul servizio postale, da accordi internazionali sul servizio postale o da accordi speciali conclusi fra La Posta svizzera e le imprese di trasporto aereo;
RS 748.411
La presente ordinanza tiene parimenti conto del Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso d’incidente (GU L 140 del 30.5.2002, p. 2), del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, p. 1), e del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, p. 1).
b. agli alianti da pendio e ai paracaduti.
Ai fini della presente ordinanza il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un’unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti. Il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato.
Art. 2 Disposizioni complementari
Le seguenti disposizioni della Convenzione di Montreal si applicano al campo di applicazione della presente ordinanza:
articoli 6, 10–16, 22 capoversi4 e 6, 23, 25–27, 29, 30, 32, 36, 37 e 49–52;
le disposizioni contenute negli articoli9 capoverso4, 19 capoverso2 e 20 capoverso4 della presente ordinanza.
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
bagagli: i bagagli registrati e quelli non registrati;
diritti speciali di prelievo: i diritti speciali di prelievo definiti dal Fondo monetario internazionale;
merci: le merci, gli animali e i cadaveri;
trasporto: il trasporto di persone, bagagli o merci effettuato mediante aeromobile; il trasporto dei passeggeri comprende il tempo tra l’inizio dell’imbarco sull’aeronave e la fine dello sbarco; il trasporto di bagagli o merci comprende il tempo tra il momento in cui il vettore li ha ricevuti per il trasporto e quello in cui li ha consegnati agli aventi diritto;
trasporto internazionale: ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati o sul territorio di un solo Stato se uno scalo è previsto sul territorio di un altro Stato;
trasporto interno: ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo sono situati in Svizzera o all’aeroporto di Basilea-Mulhouse senza scalo intermedio previsto all’estero;
vettore: chiunque accetta di trasportare persone, bagagli o merci mediante aeromobile.
Art. 4 Condizioni di trasporto
Le condizioni di trasporto delle imprese svizzere di trasporto aereo titolari di una concessione sono soggette all’approvazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio).
Esse sono approvate se non sono in contraddizione con le disposizioni tassative del diritto svizzero e delle convenzioni internazionali cui la Svizzera è vincolata.
Sezione 2 Documentazione e obblighi delle parti in materia di trasporto
di passeggeri, bagagli e merci
Art. 5 Passeggeri e bagagli
Il vettore rilascia ai passeggeri:
un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente: 1. l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione; 2. se i punti di partenza o di destinazione sono situati in Svizzera e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l’indicazione di uno di tali scali;
uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.
Esso specifica per scritto in che misura è limitata la responsabilità del vettore per morte o lesioni personali, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio, come pure per ritardo.
Al posto dei titoli di trasporto stampati, il vettore può utilizzare supporti elettronici. In tal caso rilascia al passeggero, su richiesta di quest’ultimo, un documento scritto con le indicazioni menzionate al capoverso1 lettera a.
L’inosservanza delle disposizioni di cui ai capoversi 1–3 non tange l’esistenza o la validità del contratto di trasporto.
Art. 6 Merci
Il mittente emette una lettera di trasporto aereo per il trasporto delle merci.
La lettera di trasporto aereo deve contenere:
l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
se i punti di partenza o di destinazione sono situati in Svizzera e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l’indicazione di uno di tali scali;
l’indicazione del peso complessivo della merce trasportata.
La lettera di trasporto aereo è emessa in tre esemplari originali:
il primo originale è firmato dal mittente e porta l’indicazione «per il vettore»;
il secondo originale è firmato dal mittente e dal vettore e porta l’indicazione «per il destinatario»;
il terzo originale è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce.
La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.
Al posto della lettera di trasporto aereo, il vettore può utilizzare supporti elettronici. In tal caso rilascia al mittente, su richiesta di quest’ultimo, una ricevuta di carico che permetta l’identificazione della spedizione e l’accesso alle indicazioni menzionate al capoverso2.
Quando vi sono più colli:
il vettore può chiedere al mittente di emettere lettere di trasporto aereo distinte;
il mittente può chiedere al vettore di rilasciargli ricevute di carico distinte qualora vengano utilizzati supporti elettronici.
Sezione 3 Responsabilità del vettore e risarcimento per danni
Art. 7 Morte o lesione personale dei passeggeri
Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale di un passeggero a seguito di un incidente avvenuto a bordo dell’aeromobile oppure durante le operazioni di imbarco e di sbarco.
Il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità per i danni che non superano il valore di 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero.
Il vettore non è responsabile dei danni che superano il valore di 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora provi che:
il danno non è dovuto alla negligenza o a un altro atto oppure omissione pregiudizievole del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati; o
il danno è dovuto unicamente alla negligenza o a un altro atto oppure omissione pregiudizievole di terzi.
Art. 8 Distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli
Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati se il danno si è verificato a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati.
La responsabilità del vettore è esclusa se il danno deriva dalla natura o da un vizio proprio dei bagagli.
Se il vettore ammette di aver perso i bagagli oppure se i bagagli non giungono a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto.
Per i bagagli non consegnati e gli effetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.
La responsabilità del vettore in caso di distruzione , perdita o deterioramento dei bagagli e degli effetti personali è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
Le disposizioni del capoverso5 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto oppure di omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 9 Distruzione, perdita o deterioramento della merce
Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce se il danno si è verificato durante il trasporto aereo.
La responsabilità del vettore è limitata alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
Il vettore non è responsabile se risulta che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva da uno o alcuni dei seguenti fatti:
natura o vizio intrinseco della merce;
imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;
un evento bellico o un conflitto armato;
un atto dell’autorità pubblica compiuto in relazione all’entrata, uscita o transito della merce.
Il trasporto aereo ai sensi del capoverso1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore. L’articolo 18 paragrafo4 della Convenzione di Montreal si applica per analogia al periodo del trasporto.
Art. 10 Ritardo
Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.
La responsabilità del vettore è limitata:
a. alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ritardo nel trasporto di passeggeri;
alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ritardo nel trasporto di bagagli, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del passeggero alla consegna a destinazione;
alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di ritardo nel trasporto di merci, a meno che al momento della consegna il mittente abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
Il vettore non è responsabile del danno dovuto a ritardo se dimostra che lui o i suoi dipendenti o incaricati hanno adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per evitare il danno oppure che non è stato loro possibile adottarle.
Le disposizioni del capoverso2 lettere a e b non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.
Sono riservate le disposizioni di diritto internazionale concernenti i ritardi nel trasporto aereo di passeggeri che si applicano in Svizzera.
Art. 11 Risarcimento e riparazione
In caso di decesso o di lesione corporale del passeggero la qualità di avente diritto, la forma e le modalità di calcolo del risarcimento e della riparazione sono determinate in base alle disposizioni del Codice delle obbligazioni4.
Se in caso di decesso o di lesione corporale dello stesso passeggero, parecchi aventi diritto possono pretendere il versamento di indennità per un importo complessivo superiore a 100 000 diritti speciali di prelievo, il giudice riduce le indennità in proporzione al rapporto fra questo valore massimo e l’importo complessivo.
Per il calcolo della riparazione, in caso di danno materiale, sono applicabili a titolo complementare le disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di trasporto.
Art. 12 Liberazione dalla responsabilità
Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell’istante, nella misura in cui la negligenza o l’atto illecito o l’omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito.
Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest’ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione.
Art. 13 Termini per la presentazione di reclami
Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto.
In caso di danno ai bagagli registrati o alle merci, il destinatario deve, appena constatato il danno, presentare reclamo scritto al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro 14 giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce.
In caso di ritardo nella ricezione dei bagagli registrati o di merci, il destinatario deve presentare reclamo scritto al vettore entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.
In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest’ultimo.
Art. 14 Prescrizione
Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni a decorrere dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.
Art. 15 Anticipi di pagamento
In caso di incidente aereo che provoca la morte o il ferimento del passeggero, il vettore provvede agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Gli anticipi devono essere versati entro 15 giorni dall’identificazione delle persone fisiche che hanno diritto a un’indennità.
In caso di decesso l’anticipo non può essere inferiore alla somma di 16 000 diritti speciali di prelievo.
Gli anticipi non equivalgono a un riconoscimento della responsabilità. Essi possono essere dedotti dagli importi versati successivamente a titolo d’indennizzo.
Il presente articolo si applica anche al campo d’applicazione della Convenzione di Montreal.
Sezione 4 Casi particolari
Art. 16 Trasporto di merci pericolose
Per il trasporto aereo di merci pericolose su voli interni ed internazionali sono direttamente applicabili le norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale recate nell’allegato 18 alla Convenzione del 7 dicembre 19445 relativa all’aviazione civile internazionale, nonché le prescrizioni tecniche pertinenti6. Sono fatte salve le deroghe notificate secondo l’articolo 38 di tale Convenzione.
Il presente articolo si applica anche ai trasporti non commerciali effettuati a titolo gratuito.
In circostanze particolari l’Ufficio può autorizzare eccezioni per particolari tipi di trasporti nel singolo caso e, se del caso, per una durata determinata. Per voli internazionali spetta alla richiedente procurarsi l’approvazione degli Stati da sorvolare.
L’approvazione dei modelli d’imballaggio e degli invii di materiali radioattivi ai sensi delle disposizioni menzionate al capoverso1 è di competenza della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari.
Art. 17 Trasporto di animali
Per il trasporto di animali tra uno Stato estero e la Svizzera o in transito attraverso la Svizzera, sono riservate le disposizioni sulle epizoozie.
Art. 18 Trasporto di cadaveri
Per il trasporto di cadaveri tra uno Stato estero e la Svizzera o in transito attraverso la Svizzera, sono riservate le disposizioni della Convenzione internazionale del 10 febbraio 19377 concernente il trasporto dei cadaveri.
Art. 19 Trasporto intermodale
In caso di trasporto intermodale effettuato in parte per via aerea e in parte con l’impiego di qualsiasi altro mezzo di trasporto, le disposizioni della presente ordinanza si applicano unicamente al trasporto aereo.
Sono riservate le disposizioni della Convenzione di Montreal relative al trasporto intermodale delle merci.
Le norme e le prescrizioni tecniche non vengono pubblicate nella RU né nella RS. Possono essere consultate in lingua francese o inglese presso l’Ufficio e i servizi d’informazione degli aeroporti nazionali; esse non sono tradotte né in tedesco né in italiano.
Art. 20 Vettore contrattuale e vettore effettivo
Salvo disposizioni contrarie, la presente ordinanza si applica al vettore contrattuale per l’intero trasporto e al vettore effettivo per la parte di trasporto che effettua.
Per vettore contrattuale s’intende chiunque conclude un contratto di trasporto e, in base a un accordo, fa eseguire integralmente o in parte il trasporto da un altro vettore.
Per vettore effettivo si intende chiunque, in base a un accordo, esegue integralmente o in parte il trasporto per conto di un vettore contrattuale.
Sono riservate le disposizioni della Convenzione di Montreal relative al trasporto aereo effettuato da una persona diversa dal vettore contrattuale.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 21 Abrogazione e modifica del diritto previgente
L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 22 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 5 settembre 2005.
17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 21) Abrogazione e modifica del diritto previgente
I
Il regolamento di trasporto aereo del 3 ottobre 19528 (RTrA) è abrogato.
II
L’ordinanza del 14 novembre 19739 sulla navigazione aerea (ONA) è modificata come segue:
Art. 106 cpv.1
L’autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente:
dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima di 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, definiti dal Fondo monetario internazionale (diritti speciali di prelievo), in caso di morte o di lesioni personali;
dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di danni ai bagagli;
dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di danni alle merci;
prova che è assicurato, fino a concorrenza di queste somme, contro i rischi legati alla sua responsabilità civile presso una compagnia d’assicurazione autorizzata ad esercitare l’attività in Svizzera in questo settore.
Art. 108 cpv.1 lett. f
L’autorizzazione di esercizio per il trasporto commerciale di persone e merci (art. 29 LNA) è rilasciata a un’impresa con sede all’estero se:
f. prova che dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima identica a quella richiesta dall’articolo 106 capoverso1 lettere a–c.
Art. 125 cpv.1 e 2
La responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere coperta almeno come segue per un sinistro (danni alle persone e danni materiali assieme):
Copertura minima (milioni di diritti speciali di prelievo)
aeroplani con peso al decollo inferiore a 500 kg 0,75
aeroplani con peso al decollo uguale o superiore1,5 a 500 kg ma inferiore a 1000 kg
aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 3 a 1000 kg ma inferiore a 2700 kg
aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 7 a 2700 kg ma inferiore a 6000 kg
aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 18 a 6000 kg ma inferiore a 12 000 kg
aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 80 a 12 000 kg ma inferiore a 25 000 kg
aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 150 a 25 000 kg ma inferiore a 50 000 kg
aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 300 a 50 000 kg ma inferiore a 200 000 kg
aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 500 a 200 000 kg ma inferiore a 500 000 kg
aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 700 a 500 000 kg
Il capoverso1 non si applica ai palloni frenati, agli alianti da pendio, ai paracadute, ai cervi volanti e ai paracadute ascensionali. Per questi aeromobili il Dipartimento stabilisce l’importo di garanzia.
Art. 130
Abrogato 71a Responsabilità dell’esercente di aeromobili nei confronti dei passeggeri
Art. 132a
La copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri ammonta a 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. Per l’esercizio non commerciale di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o uguale a 2700 kg, la copertura minima può essere inferiore a questa somma ma deve ammontare almeno a 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero.
In caso di esercizio non commerciale di un aeromobile senza passeggeri si può rinunciare alla copertura a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri.
Gli articoli 123, 124 capoverso1, 126 capoversi1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e 132 si applicano per analogia alla responsabilità civile verso i passeggeri.
Art. 137 cpv.1
Per i trasporti a pagamento con aeromobili e i trasporti gratuiti eseguiti da un’impresa di trasporto aereo che beneficia di una concessione o di un’autorizzazione d’esercizio sono applicabili le speciali disposizioni sulla responsabilità contenute nell’ordinanza del 17 agosto 200510 sul trasporto aereo e le condizioni previste agli articoli 106 e 108.
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