Fonte

RU 2005 4495

Ordinanza
sulla segnaletica stradale
(OSStr)

Modifica del 17 agosto 2005

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 1 cpv.2 lett. h

Nella presente ordinanza sono impiegate le abbreviazioni seguenti:

h. SDR l’ordinanza del 29 novembre 20022 concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Art. 11 Rubrica, cpv.2 e 3

Passaggi pedonali, bambini, ciclisti

Il segnale «Bambini» (1.23) indica che si deve sovente contare con la presenza di fanciulli sulla carreggiata; è collocato nei dintorni delle scuole, dei campi da gioco e simili.

Il segnale «Ciclisti» (1.32) indica che sovente i ciclisti si immettono nella strada o l’attraversano; esso può essere collocato soltanto al di fuori delle intersezioni.

Art. 18 cpv.4

I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per i carri a mano, larghi al massimo1 m, le carrozzine per bambini, le carrozzelle per invalidi, i velocipedi spinti a mano nonché i ciclomotori e le motociclette a due ruote spinti a mano dal conducente, con motore spento.

Art. 19 cpv.1 lett. g e h

I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:

g. concerne soltanto il testo francese.

h. il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo la sezione 1.9.6 dell’allegato 2 SDR3.

Art. 33 cpv.2

Il segnale «Strada pedonale» (2.61) obbliga i pedoni a servirsi della strada che è loro indicata dal segnale; per l’uso delle strade pedonali con carrozzelle per invalidi e mezzi simili a veicoli si applicano gli articoli 43a, 50 e 50a ONC4. Il segnale «Strada per cavalli da sella» (2.62) obbliga i cavallerizzi e le persone che conducono i cavalli per la cavezza a servirsi della strada che è loro indicata dal segnale. Sulle strade pedonali e per cavalli da sella non sono ammessi altri utenti.

Art. 45 cpv.3

Il segnale «Galleria» (4.07) designa un tratto di strada che passa attraverso una galleria sul quale sono applicabili le norme speciali per la circolazione nelle gallerie (art. 39 ONC e art. 13 cpv. 3 SDR5. Il segnale è collocato all’entrata della galleria e, a titolo complementare, come presegnale (art. 44 cpv. 3). Sulle autostrade e semiautostrade, il segnale posto all’entrata della galleria riporta il nome della galleria stessa.

Art. 46 cpv.2

Il segnale «Senso unico con circolazione limitata in senso inverso» designa le strade a senso unico sulle quali è ammessa una circolazione limitata in senso inverso; un simbolo appropriato o una scritta corrispondente indica il genere di circolazione in senso inverso (ad es. «Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso»;4.08.1).

Art. 48 cpv.1, 2 lett. a,4 e 6

Il segnale «Parcheggio» (4.17) indica le aree destinate al parcheggio. Le prescrizioni relative alla durata del parcheggio e al diritto di utilizzare l’area nonché il regolamento interno del parcheggio possono figurare su un cartello complementare.

I segnali «Parcheggio con disco» (4.18) e «Fine del parcheggio con disco» (4.19) indicano l’inizio e la fine di un’area di circolazione in cui i conducenti di autoveicoli devono utilizzare un disco per il parcheggio conformemente all’allegato3 numero1. Il segnale «Parcheggio con disco» ha il seguente significato:

a. Senza ulteriore indicazione di una limitazione temporale (zona blu): durante i giorni feriali per i veicoli il tempo di parcheggio limitato vale dalle ore 08.00 alle 19.00 . Se la limitazione è valevole pure la domenica e i giorni festivi, bisogna indicarlo su una tavola complementare. Il disco secondo l’allegato3 numero1 disciplina la durata di parcheggio.

Il conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata conformemente al capoverso2 deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza. Le indicazioni del disco non devono essere modificate prima della partenza del veicolo.

Il segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni indicate sui parchimetri.

Art. 53 cpv.2 e art. 54 cpv.5

Abrogati

Art. 54a Indicatori di direzione per velocipedi e mezzi simili a veicoli

Gli indicatori di direzione con iscrizione di color bianco su fondo rosso sono usati per velocipedi, mountain-bike e mezzi simili a veicoli.

L’indicatore di direzione «Percorso per velocipedi» (4.50.1) e «Percorso per mezzi simili a veicoli» (4.50.4) segnala le strade che, per le condizioni del traffico e la loro situazione, si prestano particolarmente ai velocipedi e ai mezzi simili a veicoli.

L’indicatore di direzione «Percorso per mountain-bike» (4.50.3) segnala le strade che si prestano particolarmente alle biciclette da montagna e obbligano i loro utilizzatori ad avere particolare riguardo per i pedoni; dove la sicurezza lo esige, i ciclisti devono usare l’avvisatore e, se necessario, fermarsi.

Se non è necessaria l’indicazione della destinazione, gli indicatori di direzione 4.50.1,4.50.3 e 4.50.4 possono essere sostituiti da un «Indicatore di direzione senza destinazione» (4.51.1), un «Indicatore di direzione avanzato senza destinazione» (4.51.2) o un «Cartello di conferma» (4.51.3).

Dove le condizioni locali lo esigono, possono essere impiegati indicatori di direzione a forma di tabella. L’indicatore di direzione4.50.5 è collocato per una sola cerchia di utilizzatori, l’indicatore di direzione4.50.6 per più cerchie di utilizzatori.

Sugli indicatori di direzione possono inoltre figurare:

  1. la distanza fino alla destinazione indicata;

  2. in un unico campo, informazioni complementari come numero e denominazione del percorso.

Al termine di un percorso per velocipedi, mountain-bike o mezzi simili a veicoli può essere posto il corrispondente cartello di fine percorso (4.51.4).

Art. 61 Informazione sui limiti generali di velocità

Il segnale «Informazione sui limiti generali di velocità» (4.93) informa i conducenti in prossimità dei valichi doganali sui limiti generali di velocità vigenti in Svizzera.

Art. 62 cpv.1 e 7

I segnali «Campeggio» (4.79), «Terreno per veicoli abitabili» (4.80), «Telefono» (4.81), «Primo soccorso» (4.82), «Assistenza meccanica» (4.83), «Rifornimento» (4.84), «Albergo-motel» (4.85), «Ristorante» (4.86), «Bar» (4.87), «Informazioni» (4.88), «Ostello» (4.89), «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» (4.90), «Funzioni religiose» (4.91) e «Estintore» (4.92) indicano le prestazioni dei servizi, le installazioni o gli edifici corrispondenti.

Il segnale «Direzione della prossima uscita di sicurezza e distanza da essa» (4.94) indica l’uscita di sicurezza più vicina; nelle gallerie viene collocato sulla parete almeno ogni 50 m ad un’altezza compresa fra1 m e 1,5 m rispetto alla carreggiata. Il segnale «Uscita di sicurezza» (4.95) indica l’ubicazione di un’uscita di sicurezza e viene collocato nelle sue immediate vicinanze.

Art. 65 cpv.5, 8, 11 e 12

Per riservare certi posti di parcheggio alle persone disabili bisogna applicare al segnale «Parcheggio» (4.17) presso i posti in questione il cartello complementare «Invalidi» (5.14); è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è disabile o chi accompagna una persona disabile. Il «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (all.

n. 2) deve essere collocato in maniera ben visibile dietro il parabrezza. Se necessario, il cartello complementare5.14 si applica anche al segnale «Ubicazione di un passaggio pedonale» (4.11) in vicinanza di ospedali, di case di cura e simili.

Per garantire segnatamente la sicurezza sulle strade in prossimità di scuole, su strade relativamente frequentate all’inizio di un marciapiede a scarsa frequenza può essere applicato il segnale «Strada pedonale» (2.61) con il cartello complementare « permesso». Il marciapiede può essere utilizzato da conducenti di velocipedi e di ciclomotori con motore spento. In tal caso sono valevoli le disposizioni concernenti le strade destinate contemporaneamente a due categorie di utenti secondo l’articolo 33 capoverso4. La fine dell’autorizzazione può essere segnalata applicando il segnale2.61 con il cartello complementare « permesso» attraversato da tre strisce nere diagonali da sinistra in basso a destra in alto.

Il simbolo «Ospedale con pronto soccorso» (5.56) applicato a un indicatore di direzione indica un ospedale dotato di pronto soccorso aperto 24 ore su 24.

Il cartello complementare con il simbolo «Telefono d’emergenza» (5.57) o con il simbolo «Estintore» (5.58) applicato al segnale «Posto di fermata per veicoli in panna» (4.16) indica che il posto di fermata è equipaggiato in modo corrispondente.

Art. 67 cpv.1 lett. h e cpv.3

Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati:

h. dai membri di servizi della circolazione privati impiegati nell’ambito di manifestazioni, quando portano i segni distintivi della loro funzione.

Per far regolare la circolazione dai pattugliatori scolastici, dal personale di un’azienda o dai cadetti (cpv.1 lett. c) nonché da servizi della circolazione privati (cpv.1 lett. h) occorre il permesso dell’autorità cantonale di polizia. Questa dà gli ordini necessari; essa può delegare la sua competenza alle autorità locali di polizia.

Art. 68 cpv.1 e 1bis

I segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni.

La luce rossa significa «Fermata». Se nella luce rossa appare una freccia con i contorni neri, l’ordine di fermarsi è valevole soltanto per la direzione indicata. La luce lampeggiante rossa è adoperata solo ai passaggi a livello (art. 93 cpv. 2).

Art. 70 cpv.4 e 4bis

Le installazioni luminose con luci rosse e gialle, ma sprovviste di luci verdi, possono essere adoperate soltanto in casi speciali, segnatamente alle autorimesse del servizio antincendio, ai cantieri, ai capolinea dei veicoli pubblici in servizio di linea, agli aeroporti, all’entrata e all’interno delle gallerie e nei pressi di passaggi sulle rotaie.

Le installazioni luminose con luci rosse e verdi, ma sprovviste di luci gialle, possono essere adoperate soltanto in casi speciali e solo in connessione con la gestione di rampe d’accesso ad autostrade e semiautostrade. La luce lampeggiante verde all’atto dell’inserimento dell’impianto significa che la luce sta per diventare rossa.

Art. 71 cpv.5

La successione dei colori dei segnali luminosi è la seguente: verde – giallo – rosso – rosso e contemporaneamente giallo - verde; sono riservati gli articoli 68 capoverso7, 69 capoverso3, 70 capoversi4 e 4bis. La luce rossa e la luce verde non possono essere accese insieme. La luce rossa e la luce gialla accese contemporaneamente devono spegnersi solo quando si accende quella verde.

Art. 72 cpv.1 e 1bis

Le demarcazioni sono dipinte o applicate sulla carreggiata oppure vi sono incastrate; le demarcazioni possono essere tracciate anche con altri mezzi (per esempio pietre da pavimentazione stradale), a condizione che essi soddisfino i requisiti di colore, dimensioni e sicurezza posti dal diritto federale alle demarcazioni. Le demarcazioni non devono sporgere in modo da disturbare e devono essere il più possibile antisdrucciolevoli. Se necessario, sono riflettenti. Le linee di demarcazione possono all’occorrenza essere munite di catarifrangenti.

Sono vietati gli elementi costruttivi simili alle demarcazioni che possono essere confusi con esse, che ne compromettono l’effetto o che in altro modo possono dare l’impressione di avere un significato attinente alle norme della circolazione stradale.

Art. 72a Demarcazioni tattilo-visuali

Le demarcazioni tattilo-visuali possono essere utilizzate su aree di traffico destinate ai pedoni (inclusi i passaggi pedonali) al fine di aumentare la sicurezza per persone non vedenti o ipovedenti come anche per facilitarne l’orientamento.

Sono ammesse linee di direzione per guidare, linee di sicurezza per delimitare un’area pericolosa, aree di biforcazione presso possibili cambiamenti di direzione, aree terminali alla fine di una linea di direzione come anche aree d’attenzione segnatamente nei posti pericolosi.

Le demarcazioni sono bianche; sulla carreggiata sono gialle.

Art. 73 cpv.2

Le carreggiate con almeno tre corsie o, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedono, le carreggiate con due corsie possono essere demarcate con una doppia linea di sicurezza (6.02) che serve a separare i due sensi di circolazione.

Art. 79 cpv.1, 1bis, 1ter e 3

I posti di parcheggio possono essere delimitati ovunque sia necessario creare un ordine di parcheggio particolare a complemento della segnaletica.

I posti di parcheggio sono delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti nella «Zona blu» è blu e per i posti a disposizione di una determinata categoria di persone è gialla. I posti di parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della carreggiata.

Laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli possono parcheggiare soltanto entro questi posti. I posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni, sono destinati; per la segnaletica è applicabile l’articolo 48 capoverso 11.

Le linee a zig-zag (gialle;6.21) designano le aree riservate alla fermata dei mezzi pubblici del servizio di linea. Su queste aree i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri di salire o scendere purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano ostacolati (art. 18 cpv. 3 ONC6.

Art. 86 cpv.4

L’«Indicatore di direzione avanzato ai raccordi» reca sulla parte superiore del cartello il nome del raccordo che segue la prossima uscita e, sulla parte inferiore, i nomi che figurano sull’«Indicatore di direzione ai raccordi». Nelle località di frontiera è indicato un centro di destinazione, situato in territorio estero, al posto del nome del raccordo che segue la prossima uscita. Se dopo il raccordo vi è una ramificazione (art. 87 cpv. 1), bisogna indicare nella parte superiore del cartello soltanto il nome della ramificazione.

Art. 87 cpv.2 e 4

Il nome della ramificazione è indicato su un cartello complementare collocato sotto il «Cartello di ramificazione».

Il cartello «Secondo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni» designa i prossimi centri di destinazione di prima importanza, eventualmente altri centri di destinazione di seconda importanza situati sui due rami. Il cartello può essere sostituito, se necessario, dal «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada».

Art. 89 cpv.6

Sulle autostrade e semiautostrade possono essere collocati cartelli indicanti i chilometri (4.72) e cartelli indicanti gli ettometri (4.73).

Art. 95 Definizioni

Sono considerati pubblicità stradale tutte le forme pubblicitarie e altri annunci mediante scritte, immagini, luci, suoni ecc. collocati nel campo di percezione dei conducenti di veicoli mentre questi devono dedicare la loro attenzione al traffico.

Le insegne di ditte sono pubblicità stradale consistente nel nome dell’azienda, in una o più indicazioni del ramo d’attività (ad es. «Materiale da costruzione», «Giardinaggio») ed eventualmente in un emblema della ditta, collocati sull’edificio stesso della ditta o nelle sue immediate vicinanze.

Art. 96 Principi

È vietata la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, segnatamente se essa:

  1. rende più difficoltoso il riconoscimento di altri utenti della strada come in prossimità di passaggi pedonali, intersezioni o uscite;

  2. risulta d’ostacolo o mette in pericolo le persone autorizzate sulle aree di traffico destinate ai pedoni;

  3. può essere confusa con segnali o demarcazioni; oppure

  4. riduce l’efficacia di segnali o demarcazioni.

È sempre vietata la pubblicità stradale:

  1. se sporge all’interno del profilo della sagoma limite della carreggiata;

  2. sulla carreggiata, tranne nelle zone pedonali;

  3. nelle gallerie segnalate come anche nei sottopassaggi senza marciapiedi;

  4. se contiene segnali o elementi aventi la funzione di indicatori di direzione.

Art. 97 Pubblicità stradale presso segnali

La pubblicità stradale è vietata su segnali o nelle loro immediate vicinanze.

Tuttavia sono ammessi:

  1. la pubblicità stradale su cartelli con informazioni sull’itinerario lungo percorsi segnalati per il traffico lento, se copre al massimo un quinto della superficie del cartello;

  2. la pubblicità stradale sotto il cartello d’indicazione «Telefono» (4.81) sulle strade dei passi, se copre al massimo un terzo della superficie del cartello;

  3. gli annunci inerenti all’educazione stradale e alla prevenzione degli incidenti.

Art. 98 Pubblicità stradale sulle autostrade e semiautostrade

È vietata la pubblicità stradale nei pressi delle autostrade e semiautostrade.

Tuttavia sono ammessi:

  1. un’insegna di ditta per ciascuna ditta e per ogni senso di circolazione;

  2. gli annunci inerenti all’educazione stradale, alla prevenzione degli incidenti o alla gestione del traffico; le eventuali indicazioni sul responsabile degli annunci possono coprire al massimo un decimo della superficie del cartello.

Il DATEC disciplina la posa di pubblicità stradale nei pressi degli impianti e delle aree di servizio ai lati delle strade nazionali di prima e seconda classe sulla base della legge federale dell’8 marzo 19607 sulle strade nazionali.

Art. 99 Obbligo di autorizzazione

La posa e la modifica di pubblicità stradale sono soggette all’autorizzazione dell’autorità competente in base al diritto cantonale.

I Cantoni possono stabilire eccezioni all’obbligo di autorizzazione per la pubblicità stradale nelle località.

Art. 100 Diritto complementare

Sono riservate le prescrizioni complementari sulla pubblicità stradale, in particolare le prescrizioni relative alla protezione dei luoghi e del paesaggio.

Art. 101 cpv. 3bis

Nei nuclei degli insediamenti meritevoli di protezione conformemente all’ordinanza del 9 settembre 19818 riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere la segnaletica deve prestare particolare riguardo alle caratteristiche architettoniche del luogo.

Art. 102 cpv.2 e 4

Il formato grande è riservato alle autostrade; per le semiautostrade e le strade con costruzione simile si adopera il formato grande o il formato intermedio; per le strade principali e le strade secondarie il formato normale. Il piccolo formato può essere adoperato sulle strade campestri, alle uscite, ecc. come anche nelle zone d’incontro e nelle zone con limite di velocità massimo di 30 km/h. Su strade strette nelle località può essere collocato, in formato piccolo, il segnale «Fine della strada principale» (3.04). Sulle aree di traffico riservate ai pedoni o ai ciclisti in casi speciali possono essere adoperati i segnali di pericolo come anche i segnali triangolari di precedenza di piccolo formato, ridotto di un terzo.

I segnali devono essere retroriflettenti o illuminati di notte; fanno eccezione i segnali di cui all’articolo 54a.

Art. 104 cpv.5 lett. a

Inoltre, le persone seguenti hanno il diritto di collocare segnali, conformemente alle direttive dell’autorità:

a. i proprietari di un posto di parcheggio privato: il segnale «Parcheggio» (4.17), che può recare il nome dell’azienda;

Art. 106 cpv.1 lett. b

L’opposizione è ammessa:

b. contro segnali che, giusta l’articolo 107 capoversi1, 3 e 4 non devono essere né decisi né pubblicati nonché contro demarcazioni nella misura in cui è censurata la violazione delle premesse giuridiche del loro collocamento. L’opposizione è esclusa contro segnali e demarcazioni il cui collocamento è stato ordinato o autorizzato dalla Confederazione (art. 104 cpv.3 e 4; art. 13 cpv. 2 SDR9 in relazione con l’art. 19 cpv.1 lett. g e h).

Art. 107 cpv.4

Le misure temporanee prese dalla polizia (art.3 cpv. 6 LCStr), quando devono essere valide per più di8 giorni, vanno decise e pubblicate in procedura ordinaria dall’autorità o dall’Ufficio federale.

Art. 108 cpv.4

Prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a una perizia (art. 32 cpv. 3 LCStr) per chiarire se il provvedimento è necessario (cpv. 2), opportuno oppure se sono da preferire altre misure. Occorre esaminare in particolar modo se il provvedimento può essere limitato alle ore di punta.

Art. 114 cpv.1 lett. b

È punito con l’arresto o con la multa:

b. chi regola il traffico senza disporre della necessaria autorizzazione (art. 67 cpv. 3);

II

Gli allegati1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 come da annesso.

III

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 agosto 2005

Gli elementi costruttivi non autorizzati di cui all’articolo 72 capoverso 1bis devono essere rimossi entro la fine del 2010.

Se sono in contrasto con l’articolo 102 capoverso2 i segnali di piccolo formato secondo il diritto previgente devono essere sostituiti entro la fine del 2010.

I segnali non illuminati o non retroriflettenti devono essere sostituiti entro la fine del 2012.

I segnali «Direzione della prossima uscita di sicurezza e distanza da essa» (4.94) e «Uscita di sicurezza» (4.95) devono essere collocati nelle gallerie entro la fine del 2010.

Gli indicatori di direzione «Circuito per velocipedi» (4.50.2) collocati secondo il diritto previgente devono essere rimossi entro la fine del 2012.

I cartelli di conferma (4.51) collocati secondo il diritto previgente devono essere sostituiti entro la fine del 2012 dal nuovo «Cartello di conferma» (4.51.3).

I dischi per il parcheggio secondo il diritto previgente possono continuare ad essere utilizzati.

I contrassegni di parcheggio per persone disabili rilasciati secondo il diritto previgente possono essere utilizzati fino alla loro scadenza, ma non oltre la fine del 2007.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2006.

17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1

Dimensioni dei segnali e delle demarcazioni (art. 102 cpv. 1) Numeri I,1, IV lett. A2, 3f e g, lett. B2, 5b e lett. C 2c e d Formato Formato Formato Formato grande intermedio normale piccolo I. Segnali di pericolo 1. In generale (1.01–1.16,1.18,1.22–1.32) – Lunghezza del lato 150 cm 120 cm 90 cm 60 cm – Larghezza del bordo 11 cm9 cm7 cm5 cm … IV. Segnali di indicazione A. Segnali che indicano norme di comportamento e segnali di informazione … 2. Segnali quadrati (4.01–4.04,4.07,4.08.1,4.10– 4.13,4.15,4.16,4.18–4.20,4.22,4.23, 4.25,4.79–4.90,4.92) – Larghezza 90 cm 70 cm 50 cm 35 cm – Altezza 125 cm 100 cm 70 cm 50 cm – Larghezza del bordo bianco2 cm1,5 cm1 cm 0,7 cm – Lunghezza del lato del campo interno quadrato 62 cm 50 cm 35 cm 25 cm (segnali4.07,4.10,4.79–4.90,4.92) 3. Casi speciali …

  1. Segnale «Informazione sui limiti generali di 175×275 cm velocità» (4.93)

  2. Segnali «Direzione della prossima uscita di Per quanto concerne l’aspetto e le dimensicurezza e distanza da essa» (4.94) e «Uscita sioni si applicano le istruzioni del di sicurezza» (4.95) DATEC.

B. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie … 2. Indicatori di direzione (4.31–4.34,4.45–4.48), «Indicatori di direzione a forma di tabella» (4.35) – Lunghezza del braccio o del campo A seconda delle iscrizioni, ma al minimo

m. Se più indicatori di direzione a forma di freccia sono collocati sul medesimo montante gli uni sopra gli altri, tali indicatori hanno la stessa lunghezza; il nome di località più lungo determina la lunghezza degli altri indicatori del gruppo. Ciò vale per analogia anche per gli indicatori di direzione a forma di tabella.

Formato Formato Formato Formato grande intermedio normale piccolo – Altezza del campo o del braccio avente una min. min. sola iscrizione 45 cm 45 cm 35 cm 25 cm … 5. Casi speciali …

b. Indicatori di direzione per velocipedi, Per quanto concerne l’aspetto e le dimenmountain-bike e mezzi simili a veicoli sioni si applicano le istruzioni del (4.50.1,4.50.3–4.50.6,4.51.1–4.51.4) DATEC. … C. Indicazione della direzione sulle autostrade e sulle semiautostrade … 2. Casi speciali

c. Cartelli indicanti i chilometri (4.72) Per quanto concerne l’aspetto e le dimend. Cartelli indicanti gli ettometri (4.73) sioni si applicano le istruzioni del DATEC. …

Allegato 2

Figure dei segnali e delle demarcazioni (art.1 cpv. 3) 1. Segnali di pericolo (art. 3–15) …

b. Altri pericoli (art. 11–15) 1.32 Ciclisti (art. 11) … 4. Segnali di indicazione (art. 44–62 e art. 84–91) …

b. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie (art. 49–56) … 4.43 Abrogato … 4.50.1 Indicatore di direzione «Percorso racco- 4.50.2 Abrogato mandato per velocipedi» (Esempio) 4.50.3 Indicatore di direzione «Percorso per4.50.4 Indicatore di direzione «Percorso per mountain-bike» mezzi simili a veicoli» (Esempio) (Esempio) 4.50.5 Indicatore di direzione a forma di tabella 4.50.6 Indicatore di direzione a forma di per una sola cerchia di utilizzatori tabella per più cerchie di utilizzatori (Esempio) (Esempio) 4.51 Abrogato4.51.1 Indicatore di direzione senza destinazione (Esempio) 4.51.2 Indicatore di direzione avanzato senza4.51.3 Cartello di conferma destinazione (Esempio) (Esempio) (art. 54a) 4.51.4 Cartello di fine percorso (Esempio) …

c. Indicazione della direzione sulle autostrade e semiautostrade (art. 84–91) … 4.72 Cartello indicante i chilometri4.73 Cartello indicante gli ettometri (art. 89) (art. 89)

d. Informazioni (art. 57–62) … 4.92 Estintore4.93 Informazioni sui limiti generali di (art. 62) velocità (art. 61) 4.94 Direzione della prossima uscita di sicurezza4.95 Uscita di sicurezza e distanza da essa (art. 62) (art. 62) 5. Indicazioni che completano i segnali (art. 63–65) … 5.36 Trattore (art. 64) … 5.56 Ospedale con pronto5.57 Telefono d’emergenza5.58 Estintore soccorso (art. 65) (art. 65) (art. 65) Immagine 1 Abrogata

Disco per il parcheggio Allegato 3 (art. 48 cpv.2 e 4) Larghezza minima 11 cm, altezza minima 15 cm Recto: Fondo blu; segni grafici, freccia e incorniciatura della «P» in bianco; cifre nonché indicazione delle ore e delle mezze ore in nero su fondo bianco Verso: Sullo spazio rimanente accanto al testo menzionato sotto sono ammesse indicazioni supplementari anche a scopo pubblicitario. Regolazione del disco su tutte le aree contrassegnate dal segnale «Parcheggio con disco» La freccia del disco deve essere posizionata sulla lineetta susseguente l’ora effettiva di arrivo. Durata di parcheggio ammessa nella Zona blu Nei giorni feriali e, ove espressamente segnalato, anche la domenica e nei giorni festivi, i veicoli possono essere parcheggiati soltanto per il periodo indicato nella seguente tabella:

Ora effettiva di arrivo A Ora di arrivo da indicare Ora di partenza 08.00 – 08.29 08.30 09.30 08.30 – 08.59 09.00 10.00 ecc. 11.00 – 11.29 11.30 12.30 11.30 – 13.29 la lineetta susseguente l’ora A 14.30 13.30 – 13.59 14.00 15.00 ecc. 17.30 – 17.59 18.00 19.00 18.00 – 07.59 la lineetta susseguente l’ora A 09.00 Fra le ore 19.00 e le 07.59 non è necessario collocare il disco, purché il veicolo sia rimesso in circolazione prima delle ore 08.00.

(Recto) (Verso)

Contrassegno di parcheggio per persone disabili Il contrassegno di parcheggio è largo 14,8 cm e alto 10,6 cm. Lo sfondo del contrassegno è azzurro, il simbolo della persona disabile è bianco su sfondo blu. Per il resto, il contrassegno corrisponde a quanto illustrato nelle figure sottostanti.

(Recto) (Verso) Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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