Fonte

RU 2005 4767

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999

tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo Decisione n° 1/2005 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera

Adottata il 12 luglio 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2005

Il Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, visto l’Accordo2 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (in seguito «l’Accordo»), in particolare l’articolo 21 paragrafo 3, decide:

Art. 1

1. Dopo il punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’Accordo è aggiunto il seguente testo:

«5. Sicurezza dell’aviazione

n. 2320/2002 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile, modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. (Articoli 1–8, 10–13)»

2. Dopo il testo inserito di cui all’articolo 1 paragrafo 1 della presente decisione, è «n. 622/2003 Regolamento (CE) della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione, modificato dal regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004.»

Dai testi originali francese e tedesco (RO e AS 2005 4767).

3. Dopo il testo inserito di cui all’articolo 1 paragrafo2 della presente decisione, è «n. 1217/2003 Regolamento (CE) della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell’aviazione civile.»

4. Dopo il testo inserito di cui all’articolo 1 paragrafo 3 della presente decisione, è «n. 1486/2003 Regolamento (CE) della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile. (Articoli 1–13, 15–18)»

5. Dopo il testo inserito di cui all’articolo 1 paragrafo 4 della presente decisione, è «n. 1138/2004 Regolamento (CE) della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti.»

Art. 2

Il punto 5 («Altri») dell’allegato all’Accordo diventa punto 6.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.

Bruxelles, 12 luglio 2005 Per il Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera Il capo della delegazione svizzera, Raymond Cron Il capo della delegazione comunitaria, Daniel Calleja