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RU 2005 4769

Ordinanza
sull’integrazione degli stranieri
(OIntS)

Modifica del 7 settembre 2005

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 13 settembre 20001 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 25 capoverso1 e 25a della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),

Art. 1 lett. a e b

La presente ordinanza:

  1. definisce i principi e gli obiettivi dell’integrazione degli stranieri;

  2. disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri (commissione), i compiti dell’Ufficio federale della migrazione (ufficio) e i rapporti tra la commissione e l’ufficio;

Art. 2 cpv.1

La presente ordinanza si applica agli stranieri:

  1. titolari di un permesso di dimora durevole o di domicilio;

  2. che hanno beneficiato dell’ammissione provvisoria giusta l’articolo 14a capoverso3, 4 o 4bis LDDS.

Art. 3 rubrica e cpv.2 lett. d

Principi e obiettivi

Per integrazione s’intendono tutti gli sforzi destinati a:

d. creare condizioni propizie in termini di pari opportunità, corresponsabilità e partecipazione degli stranieri alla vita sociale.

Art. 3a Contributo degli stranieri all’integrazione

Gli stranieri contribuiscono alla loro integrazione:

  1. rispettando i principi dello Stato di diritto e i principi democratici;

  2. apprendendo una lingua nazionale;

  3. manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.

Gli stranieri sono informati delle offerte esistenti volte a promuovere l’ integrazione, compresa la consulenza professionale e relativa alla carriera.

Art. 3b Considerazione del grado d’integrazione

Nelle decisioni prese liberamente dalle autorità, segnatamente nell’ambito del rilascio del permesso di domicilio o di misure di allontanamento e di respingimento nonché di divieti d’entrata, è preso in considerazione il grado d’integrazione degli stranieri.

Se la competente autorità cantonale è disposta a rilasciare anticipatamente il permesso di domicilio, l’ufficio può decidere la liberazione dal controllo federale (art. 19 cpv.3 dell’OE del 1° marzo 19493 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri), se:

  1. è data un’integrazione riuscita ai sensi dell’articolo 3a capoverso1 e

  2. lo straniero possiede un permesso di dimora annuale da cinque anni ininterrotti.

Art. 3c Frequentazione di un corso linguistico o integrativo

Il rilascio di un permesso di dimora a persone incaricate dell’assistenza religiosa o dell’insegnamento della lingua o della cultura del Paese d’origine, può essere vincolato alla condizione di dover seguire un corso linguistico o integrativo.

La competente autorità cantonale segnala allo straniero la pertinente offerta di corsi.

Titolo prima dell’art. 14a

Sezione 2a Compiti dell’ufficio

Art. 14a

L’ufficio coordina i provvedimenti dei servizi federali per l’integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell’assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità pubblica.

Assicura lo scambio di informazioni ed esperienze con i Cantoni. A tal fine, i Cantoni indicano all’ufficio un servizio che funge da interlocutore nelle questioni relative all’integrazione. I Comuni sono coinvolti in maniera adeguata.

Art. 16 lett. m

Possono essere accordati sussidi in particolare per:

m. promuovere progetti volti a prevenire la violenza e le attività criminali.

Art. 18

Le domande di sussidi vanno presentate alla commissione. È fatto salvo il capoverso2.

L’ufficio può, d’intesa con le autorità cantonali e giusta l’articolo 14a capoverso2, autorizzare un servizio che funge da interlocutore per le questioni relative all’integrazione a ricevere le domande di sussidi e a trasmetterle alla commissione con una pertinente raccomandazione.

Le domande devono contenere:

  1. una descrizione precisa del progetto;

  2. un preventivo;

  3. la prova di una partecipazione finanziaria adeguata da parte di terzi.

Attuale capoverso3

Art. 19 cpv.1 e 3

La commissione esamina se la domanda di sussidi adempie le esigenze formali.

Trasmette la domanda corredata del proprio parere all’ufficio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2006.

7 settembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz