RU 2005 4769
Ordinanza
sull’integrazione degli stranieri
(OIntS)
Modifica del 7 settembre 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 settembre 20001 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 25 capoverso1 e 25a della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),
Art. 1 lett. a e b
La presente ordinanza:
definisce i principi e gli obiettivi dell’integrazione degli stranieri;
disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri (commissione), i compiti dell’Ufficio federale della migrazione (ufficio) e i rapporti tra la commissione e l’ufficio;
Art. 2 cpv.1
La presente ordinanza si applica agli stranieri:
titolari di un permesso di dimora durevole o di domicilio;
che hanno beneficiato dell’ammissione provvisoria giusta l’articolo 14a capoverso3, 4 o 4bis LDDS.
Art. 3 rubrica e cpv.2 lett. d
Principi e obiettivi
Per integrazione s’intendono tutti gli sforzi destinati a:
d. creare condizioni propizie in termini di pari opportunità, corresponsabilità e partecipazione degli stranieri alla vita sociale.
Art. 3a Contributo degli stranieri all’integrazione
Gli stranieri contribuiscono alla loro integrazione:
rispettando i principi dello Stato di diritto e i principi democratici;
apprendendo una lingua nazionale;
manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.
Gli stranieri sono informati delle offerte esistenti volte a promuovere l’ integrazione, compresa la consulenza professionale e relativa alla carriera.
Art. 3b Considerazione del grado d’integrazione
Nelle decisioni prese liberamente dalle autorità, segnatamente nell’ambito del rilascio del permesso di domicilio o di misure di allontanamento e di respingimento nonché di divieti d’entrata, è preso in considerazione il grado d’integrazione degli stranieri.
Se la competente autorità cantonale è disposta a rilasciare anticipatamente il permesso di domicilio, l’ufficio può decidere la liberazione dal controllo federale (art. 19 cpv.3 dell’OE del 1° marzo 19493 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri), se:
è data un’integrazione riuscita ai sensi dell’articolo 3a capoverso1 e
lo straniero possiede un permesso di dimora annuale da cinque anni ininterrotti.
Art. 3c Frequentazione di un corso linguistico o integrativo
Il rilascio di un permesso di dimora a persone incaricate dell’assistenza religiosa o dell’insegnamento della lingua o della cultura del Paese d’origine, può essere vincolato alla condizione di dover seguire un corso linguistico o integrativo.
La competente autorità cantonale segnala allo straniero la pertinente offerta di corsi.
Titolo prima dell’art. 14a
Sezione 2a Compiti dell’ufficio
Art. 14a
L’ufficio coordina i provvedimenti dei servizi federali per l’integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell’assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità pubblica.
Assicura lo scambio di informazioni ed esperienze con i Cantoni. A tal fine, i Cantoni indicano all’ufficio un servizio che funge da interlocutore nelle questioni relative all’integrazione. I Comuni sono coinvolti in maniera adeguata.
Art. 16 lett. m
Possono essere accordati sussidi in particolare per:
m. promuovere progetti volti a prevenire la violenza e le attività criminali.
Art. 18
Le domande di sussidi vanno presentate alla commissione. È fatto salvo il capoverso2.
L’ufficio può, d’intesa con le autorità cantonali e giusta l’articolo 14a capoverso2, autorizzare un servizio che funge da interlocutore per le questioni relative all’integrazione a ricevere le domande di sussidi e a trasmetterle alla commissione con una pertinente raccomandazione.
Le domande devono contenere:
una descrizione precisa del progetto;
un preventivo;
la prova di una partecipazione finanziaria adeguata da parte di terzi.
Attuale capoverso3
Art. 19 cpv.1 e 3
La commissione esamina se la domanda di sussidi adempie le esigenze formali.
Trasmette la domanda corredata del proprio parere all’ufficio.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2006.
7 settembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |