RU 2005 4775
Legge federale
sulle ferrovie
(Lferr)
Modifica del 17 giugno 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20041,
decreta:
I
La legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie è modificata come segue:
Art. 49 cpv. 4
4I mezzi finanziari destinati all’ammortamento che non possono essere reinvestiti possono essere impiegati per rimborsare i mutui rimborsabili condizionatamente.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005 | Consiglio nazionale, 17 giugno 2005 |
|---|---|
Il presidente: Bruno Frick | La presidente: Thérèse Meyer |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Christophe Thomann |