Fonte

RU 2005 4775

Legge federale
sulle ferrovie
(Lferr)

Modifica del 17 giugno 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20041,
decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 4

4I mezzi finanziari destinati all’ammortamento che non possono essere reinvestiti possono essere impiegati per rimborsare i mutui rimborsabili condizionatamente.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick

La presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Christophe Thomann