RU 2005 481
Ordinanza
sulla gestione immobiliare e la logistica
della Confederazione
(OILC)
Modifica del 19 gennaio 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 dicembre 19981 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:
Art. 15 cpv.1 lett. b
Per tutti i progetti di investimento del suo OCI nel campo della gestione immobiliare, il dipartimento di cui fa parte l’OCI chiede ogni anno in un messaggio relativo alle costruzioni, e per il settore dei PF nell’allegato del messaggio sul preventivo, un credito d’impegno sotto forma di credito collettivo con i seguenti ambiti di attribuzione:
b. un credito complessivo con un elenco commentato delle opere per tutti i progetti che richiedono ciascuno oltre 3 milioni di franchi, ma non più di 10 milioni di franchi;
II
La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005.
19 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |