RU 2005 4849
Ordinanza
su le banche e le casse di risparmio
(Ordinanza sulle banche, OBCR)
Modifica del 30 settembre 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:
Art. 16 cpv.1 lett. c, e, f e h
Come attivi disponibili (liquidità) ai sensi dell’articolo4 della legge valgono al valore contabile:
titoli di credito di debitori svizzeri negoziati su un mercato rappresentativo, ad eccezione dei propri titoli della banca e di quelli appartenenti a società costituenti con la banca un’entità economica;
titoli di credito di Stati esteri e di altri enti di diritto pubblico, se sono negoziati su un mercato rappresentativo;
titoli di credito e accettazioni di banche estere di primo ordine e valori analoghi, scadenti entro sei mesi;
conti correnti debitori e anticipazioni fisse, scadenti entro un mese e coperti da valori ai sensi delle lettere b e c;
Art. 16a lett. b
I seguenti attivi disponibili sono da compensare se scadono entro il termine di un mese:
b. titoli di credito, fintanto che non sono contabilizzati nell’articolo 16;
Art. 19 Liquidità supplementare
Le banche che detengono depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37b della legge devono disporre, oltre alla liquidità dell’articolo 18, di attivi disponibili supplementari ai sensi dell’articolo 16, equivalenti al loro obbligo di garanzia secondo l’articolo 37h capoverso3 della legge.
Le banche comunicano alla Commissione delle banche, nell’ambito delle generali procedure di notifica, la somma:
dei depositi iscritti alla chiusura dell’esercizio nelle poste del bilancio di cui all’articolo 25 capoverso1 numeri2.3–2.5;
dei depositi secondo la lettera a che sono privilegiati conformemente agli articoli 37b della legge e 23 dell’ordinanza del 30 giugno 20052 sul fallimento bancario;
dei depositi privilegiati secondo la lettera b che non superano 5000 franchi per deponente.
La Commissione delle banche calcola, sulla base dei dati notificati conformemente al capoverso2 lettera b, le liquidità supplementari necessarie e le comunica a ogni banca.
Le liquidità supplementari devono essere garantite proporzionalmente a partire dal 1o luglio.
La Commissione delle banche può eccezionalmente esigere che una banca pubblichi in maniera appropriata la somma comunicata secondo il capoverso2 lettera b, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati.
Titolo prima dell’art. 55
15. Garanzia dei depositi
Art. 55 Obbligo di comunicazione
La Commissione delle banche comunica al responsabile della garanzia dei depositi la disposizione delle misure di protezione secondo l’articolo 26 capoverso1 lettere e-h della legge o la dichiarazione del fallimento bancario secondo l’articolo 33 della legge e lo informa sugli ultimi dati comunicati secondo l’articolo 19 capoverso2 lettere b e c.
Può rinunciare a tale comunicazione fintanto che nell’ambito di un risanamento:
vi è fondato motivo di ritenere che le misure di protezione decise saranno revocate; o
i crediti privilegiati secondo gli articoli 37b della legge e 23 dell’ordinanza del 30 giugno 20053 sul fallimento bancario non sono colpiti dalle misure di protezione.
Art. 56 Termine
Il termine per il pagamento dei depositi garantiti secondo l’articolo 37h della legge è di tre mesi.
Il termine decorre a partire dalla comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi.
Non decorre o è interrotto fintanto che la disposizione secondo l’articolo 55 capoverso1 non è eseguibile.
Art. 57 Piano di pagamento
Il liquidatore, l’incaricato del risanamento o l’incaricato dell’inchiesta (il mandatario) nominato dalla Commissione delle banche allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati privilegiati ai sensi degli articoli 37b della legge e 23 dell’ordinanza del 30 giugno 20054 sul fallimento bancario e non sono compensati secondo l’articolo 37a della legge.
Il mandatario non è tenuto a verificare i crediti allibrati da inserire nel piano di pagamento. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento.
Il responsabile della garanzia dei depositi può consultare il piano di pagamento presso il mandatario.
Art. 58 Pagamento dei depositi garantiti
Il responsabile della garanzia dei depositi mette a disposizione del mandatario l’importo necessario al pagamento. Il mandatario rimborsa i depositi privilegiati.
Se tale importo non è sufficiente al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, i singoli importi sono versati proporzionalmente.
Art. 59 Diritto dei depositanti
Decorso il termine di cui all’articolo 56, i depositanti hanno nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi di un diritto al rimborso dei loro depositi garantiti secondo l’articolo 37h della legge.
Titolo prima dell’art. 62
16. Disposizioni finali
Art. 62 Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2005
La Commissione delle banche stabilisce le liquidità supplementari secondo l’articolo 19 che devono essere garantite dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007 sulla base dei depositi iscritti per l’esercizio 2004 nelle poste del bilancio di cui all’articolo 25 capoverso1 numeri2.3–2.5.
Gli importi di cui all’articolo 19 capoverso2 devono essere notificati per la prima volta nel 2006.
La Commissione delle banche può prolungare di un anno i termini di cui ai capoversi1 e 2 o applicare un regime speciale a singole banche.
L’ufficio di revisione deve esaminare tali importi per la prima volta nell’ambito della revisione del conto annuale 2007.
Art. 63, rubrica e cpv.2
Entrata in vigore
Abrogato
II
Le disposizioni finali delle modifiche del 1° dicembre 19805, del 23 agosto 19896, del 4 dicembre 19897, del 12 dicembre 19948, del 29 novembre 19959 e dell’8 dicembre 199710 sono abrogate.
III
L’ordinanza del 2 dicembre 199611 sulle borse è modificata come segue:
Art. 29, rubrica
Fondi propri, ripartizione dei rischi e rendiconto (art. 12–14 e 16 LBVM)
Art. 29a Garanzia dei depositi
L’articolo 19 dell’ordinanza del 17 maggio 197212 sulle banche è applicabile ai commercianti di valori mobiliari che devono garantire delle liquidità supplementari secondo l’articolo 37h capoverso3 della legge dell’8 novembre 193413 sulle banche.
Nell’ambito della sua attività di revisione, l’ufficio di revisione esamina se sono presenti le liquidità supplementari necessarie e indica il risultato di tale esame nel suo rapporto di revisione.
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
30 settembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |