Fonte

RU 2005 5233

Legge federale
sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
(Legge sulla cittadinanza, LCit)
(Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e
tasse)

Modifica del 3 ottobre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20011,
decreta:

I

La legge sulla cittadinanza del 29 settembre 19522 è modificata come segue:

Art. 1 cpv.1, frase introduttiva (concerne solo il testo tedesco), lett. a,

nonché cpv.2

È cittadino svizzero dalla nascita:

a. il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero; 2 Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l’acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.

Art. 18 cpv.1, frase introduttiva (concerne solo i testi tedesco e

francese), lett. c e 2

La reintegrazione presuppone che il richiedente:

c. si conforma all’ordinamento giuridico svizzero; e 2 Se il richiedente non risiede in Svizzera si applica per analogia la condizione di cui al capoverso1 lettera c.

Art. 21 cpv.2

Il richiedente che ha stretti vincoli con la Svizzera può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine.

Art. 23, titolo marginale (concerne solo i testi tedesco e francese) e

cpv.2

Il richiedente che è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera per acquistarne o conservarne un’altra può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare la domanda anche se risiede all’estero.

Art. 26

Condizioni 1 La naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente:

  1. è integrato in Svizzera;

  2. si conforma all’ordinamento giuridico svizzero;

  3. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera. 2 Se il richiedente non risiede in Svizzera si applicano per analogia le condizioni di cui al capoverso1.

Art. 30

Minorenne 1 Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazioapolide ne agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda.

Egli acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.

Art. 31

Art. 31a

Figlio di un 1 Il figlio straniero che non è stato incluso nella naturalizzazione di un genitore naturalizzato genitore può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda.

Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore svizzero.

Art. 31b

Figlio di un 1 Il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzegenitore che ha perso la cittadi- ra in quanto un genitore l’ha persa prima ch’egli nascesse può, se ha nanza svizzera stretti vincoli con la Svizzera, beneficiare della naturalizzazione agevolata.

Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che il genitore aveva da ultimo.

Art. 37

Inchieste Le autorità federali possono incaricare l’autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.

Art. 38

Tasse 1 Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.

La tassa federale è condonata in caso d’indigenza.

Art. 40

Art. 51, titolo marginale (concerne solo il testo francese)

Art. 57a

Art. 58

Reintegrazione 1 La donna che, prima dell’entrata in vigore della modifica del di ex svizzere 3 ottobre 20033 della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito può presentare una domanda di reintegrazione.

Si applicano per analogia gli articoli 18, 24, 25 e 33–41.

Art. 58a

Naturalizzazione 1 Il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre posseagevolata dei figli di svizzere deva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.

Se il figlio ha a sua volta figli che hanno stretti vincoli con la Svizzera, questi possono anch’essi presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32–41.

Art. 58b

Art. 58c

Naturalizzazione 1 Il figlio di padre svizzero, se adempie le condizioni di cui all’artiagevolata del figlio di padre colo1 capoverso2 ed è nato prima dell’entrata in vigore della modifisvizzero ca del 3 ottobre 20034 della presente legge, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età.

Compiuti i ventidue anni, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha stretti vincoli con la Svizzera.

Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32–41.

II

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2004.5

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

2 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz