Fonte

RU 2005 5259

Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF)

Modifica dell’8 ottobre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 17 giugno 20031; visto il parere del Consiglio federale del 27 agosto 20032,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 92 cpv.1 e 7

I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi. Gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio per ognuna delle due assicurazioni obbligatorie; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.

Il supplemento per le spese amministrative è riscosso a copertura degli oneri correnti che derivano agli assicuratori dall’esecuzione dell’assicurazione contro gli infortuni. Per tale supplemento il Consiglio federale può fissare aliquote massime. Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere a una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi. Emana inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.