Fonte

RU 2005 5427

Legge federale
sul programma di sgravio 2004

del 17 giugno 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20041,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 2 cpv.2

Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all’Istituto; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.

Art. 4 cpv.3

Presenta al Consiglio federale una domanda d’approvazione riguardante il regolamento delle tasse.

Art. 12 Mezzi d’esercizio

I mezzi d’esercizio dell’Istituto sono composti dalle tasse riscosse per l’esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi.

Art. 13 cpv.2 e art. 15

Abrogati

2. Legge del 4 ottobre 19913 sui PF

Art. 3a Collaborazione con terzi

Nell’ambito del mandato di prestazioni e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.

3. Legge federale del 4 ottobre 19744 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

Art. 4a, rubrica, nonché cpv. 1bis,, 3bis e 3ter3

Mandati di risparmio

Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 24 settembre 2004:

2006 2007 2008 in milioni di franchi 1. Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi dell’Est 67 127 102 2. Settore «Esercito» 117 165 165 3. Scuole universitarie 30 60 120 4. Fondo nazionale svizzero 80 100 5. Ricerca 20 20 20 6. Settore dell’asilo e dei rifugiati 31 80 102 7. Costruzione delle strade nazionali 88 100 8. Manutenzione delle strade nazionali 65 75 40 9. Convenzione sulle prestazioni 25 25 25 Confederazione-FFS SA 10. Traffico viaggiatori regionale 10 20 11. Agricoltura 95 60 60 12. Personale 50 50 50 13. Mediante la riforma dell’amministrazione 30 40 14. Beni e servizi 25 25 25 15. Ufficio federale della protezione della 5 5 5 popolazione 16. Ufficio federale delle costruzioni e della 10 15 20 logistica

Il Consiglio federale può prevedere una diversa ripartizione tra i tagli previsti nei capoversi1 numero 6 (programma di sgravio 2003) e 1bis numero2 (programma di sgravio 2004), purché non venga superato il limite di spesa di 15,398 miliardi di franchi per gli anni 2005–2008.

Il taglio di cui al capoverso 1bis numero2 nel 2008 è subordinato alla riserva che entro il 2006 l’Assemblea federale possa decidere in merito a eventuali modifiche delle basi giuridiche concernenti l’organizzazione, l’impiego e l’istruzione militari.

Il taglio di cui al capoverso 1bis numero 12 va attuato includendovi gli adeguamenti delle basi giuridiche esistenti.

4. Legge federale del 19 giugno 19925 sull’assicurazione militare

Art. 2 cpv.3, primo periodo6

Gli assicurati secondo il capoverso2 hanno diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21. …

Art. 4 cpv.1, secondo periodo

… A determinate condizioni, risponde anche per lesioni dentarie (art. 18a) e per danni materiali (art. 57).

Art. 18a Cure dentarie

In caso di lesioni dentarie, l’obbligo di prestazione dell’assicurazione militare si fonda sull’articolo 31 capoverso1 della legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie.

L’assicurazione militare assume inoltre i costi delle cure dentarie causate da un infortunio (art. 4 LPGA8 durante il servizio.

Art. 28 cpv.2, primo periodo

In caso di incapacità totale al lavoro l’indennità giornaliera corrisponde all’80 per cento del guadagno assicurato. …

Art. 29 cpv.3 e 3bis

Sull’indennità giornaliera devono essere pagati contributi:

  1. all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;

  2. all’assicurazione per l’invalidità;

Nella versione del 19 dic. 2003; RU 2004 1644

  1. al regime delle indennità per perdita di guadagno;

  2. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.

I contributi sono interamente a carico dell’assicurazione militare.

Art. 40 cpv.2, primo periodo

Nel caso di invalidità totale, la rendita annua d’invalidità corrisponde all’80 per cento del guadagno annuo assicurato. …

Art. 49 cpv.4

L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a

000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all’evoluzione dei prezzi.

Art. 51 cpv.4, secondo periodo

… Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d’invalidità o di vecchiaia dell’assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l’età che dà diritto all’AVS, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2005

Le rendite d’invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell’integrità non ancora decise al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge sono stabilite secondo il nuovo diritto.

Le indennità giornaliere e le rendite d’invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell’integrità corrisposte al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge continuano a essere versate secondo il diritto anteriore.

5. Legge del 25 giugno 19829 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Titolo prima dell’art. 120

Capitolo 3 Disposizioni transitorie

Art. 120, rubrica

Casse riconosciute

Art. 120a Partecipazione della Confederazione negli anni 2006–2008

In deroga all’articolo 90a, negli anni 2006–2008 la partecipazione della Confederazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,12 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

Se il livello dei debiti del fondo di compensazione alla fine del 2006 o del 2007 raggiunge il2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, la riduzione della partecipazione della Confederazione è soppressa.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick

La presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 ottobre 2005.10

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.11

2 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Il D sull’entrata in vigore è stato oggetto di una Dec. presidenziale del 30 nov. 2005.