RU 2005 5565
Ordinanza
concernente l’allevamento di animali
Modifica del 23 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 28 cpv.1
Nei limiti dei crediti autorizzati, possono essere versati contributi limitati nel tempo per l’esportazione di animali da allevamento di tutte le specie di certificata ascendenza e per l’esportazione di animali da reddito della specie bovina.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |