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Ordinanza concernente l’allevamento di animali

AS 2005 5565 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 23 nov 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2005-5565/it/ordinanza-concernente-l-allevamento-di-animali

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’allevamento di animali (RS 916.310)

RU 2005 5565

Ordinanza
concernente l’allevamento di animali

Modifica del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 28 cpv.1

Nei limiti dei crediti autorizzati, possono essere versati contributi limitati nel tempo per l’esportazione di animali da allevamento di tutte le specie di certificata ascendenza e per l’esportazione di animali da reddito della specie bovina.

Footnotes

  1. [1] RS 916.310

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz