RU 2005 5567
Ordinanza
concernente la qualità del latte
(OQL)
del 23 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 10, 11 capoverso2 secondo periodo, 138 capoverso 3, 168, 169 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina:
l’igiene nella produzione lattiera e il controllo di qualità del latte;
i contributi della Confederazione all’attività di consulenza.
Art. 2 Prescrizioni tecniche
Il Dipartimento federale dell’economia emana prescrizioni tecniche riguardanti:
la qualità del latte;
l’igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la tenuta e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l’immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature.
In esse il Dipartimento federale dell’economia tiene conto delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze per preservare la capacità d’esportazione del latte e dei latticini.
Art. 3 Responsabilità
I produttori sono responsabili per una produzione del latte in condizioni di igiene. Essi assicurano il rispetto delle prescrizioni riguardanti l’igiene e l’impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all’uso previsto.
RS 916.351.0
Sezione 2 Controllo di qualità del latte
Art. 4 Principio
Il latte fornito dai produttori sottostà al controllo di qualità secondo la presente ordinanza.
Il controllo di qualità del latte è effettuato dai laboratori di prova.
Art. 5 Deroghe
Il latte può essere esentato dal controllo di qualità quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero dispendi sproporzionati.
I laboratori di prova designano, d’intesa con l’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale), i produttori il cui latte è esentato dal controllo di qualità. A tal fine consultano prima i valorizzatori del latte.
Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo di qualità
Al termine delle analisi, i laboratori di prova comunicano senza indugio i risultati ai produttori. Essi tengono i singoli risultati a disposizione delle competenti autorità d’esecuzione e le informano quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte sono soddisfatte.
Art. 7 Assunzione dei costi del controllo di qualità
La Confederazione finanzia il controllo di qualità del latte nei limiti dei crediti approvati.
I costi dei prelievi di campioni sono a carico degli acquirenti e dei produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati.
La Confederazione finanzia gli esperimenti per migliorare i controlli di qualità.
Art. 8 Piano di controllo nazionale pluriennale
L’Ufficio federale allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale insieme con l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Ufficio federale dell’agricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.
Sezione 3 Laboratori
Art. 9 Laboratori di prova
L’Ufficio federale designa i laboratori di prova incaricati dello svolgimento del controllo di qualità. I laboratori di prova devono essere gestiti e valutati secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 – «Criteri per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature»3 e accreditati dal Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) secondo l’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione.
L’Ufficio federale può autorizzare i laboratori di prova a delegare singoli compiti a servizi specializzati.
Art. 10 Vigilanza e coordinamento
L’Ufficio federale vigila sui laboratori di prova incaricati dello svolgimento del controllo di qualità.
Fissa le condizioni tecniche minime che devono essere osservate dai laboratori di prova.
L’Ufficio federale può ordinare esperimenti per migliorare i controlli di qualità. Gli esperimenti sono diretti dal laboratorio nazionale di riferimento.
Art. 11 Laboratorio nazionale di riferimento
La Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento presso la Stazione federale di ricerche Agroscope (ALP).
Il laboratorio nazionale di riferimento ha i seguenti compiti:
propone all’Ufficio federale i metodi d’analisi ufficiali;
svolge i test di idoneità per i laboratori di cui all’articolo 9;
assicura il coordinamento tra i laboratori di prova e il laboratorio di riferimento della Comunità europea;
Esso è accreditato dal SAS, conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19965 sull’accreditamento e sulla designazione, per lo svolgimento dei test di idoneità.
Sezione 4 Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali
Art. 12
I Cantoni controllano il rispetto delle regole d’igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali. L’Ufficio federale emana direttive tecniche sull’esecuzione dei controlli.
Il testo di questa norma può essere richiesto al Centro svizzero d’informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 54, e-mail: verkauf@snv.ch, fax: 052 224 54 74.
Il bestiame da latte deve essere controllato da un veterinario ufficiale per verificare se:
le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte;
le prescrizioni riguardanti i medicamenti sono rispettate.
Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicamenti, esso deve essere sottoposto a una visita veterinaria.
Sezione 5 Consulenza e formazione continua
Art. 13
Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione assume il 10 per cento al massimo dei costi per il fabbisogno minimo, riconosciuto dall’Ufficio federale, di personale specializzato addetto alla consulenza e alla formazione continua nei settori della produzione e della trasformazione del latte.
L’attività di consulenza è prestata nel quadro di un mandato di prestazioni definito dall’Ufficio federale e pattuito con il settore professionale interessato.
Sezione 6 Provvedimenti amministrativi e protezione giuridica
Art. 14 Sospensione della fornitura di latte, criteri
L’autorità d’esecuzione cantonale competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore:
alla quinta contestazione, nell’arco di cinque mesi, relativa al carico di germi; un prelievo con un carico di germi pari a 1 000 000 impulsi/ml o più nel latte vaccino conta come due contestazioni;
alla quinta contestazione, nell’arco di cinque mesi, relativa al numero di cellule nel latte vaccino;
ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici.
Il Dipartimento federale dell’economia definisce i criteri e le esigenze per il controllo di qualità.
I costi procedurali e di controllo sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende responsabili delle irregolarità.
Art. 15 Protezione giuridica
In materia di protezione giuridica si applicano le disposizioni degli articoli 166 a 168 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione
Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Ufficio federale.
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 7 dicembre 19986 sulla qualità del latte è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |