Fonte

RU 2005 5635

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)

Modifica del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 9bis cpv.1

L’assicurazione assume:

  1. i costi in uso sul mercato per i trasporti necessari per l’esecuzione di provvedimenti secondo l’articolo 9 capoverso2;

  2. i costi supplementari necessari che risultano agli assicurati a causa della loro invalidità per il trasporto allo scopo di frequentare la scuola pubblica.

Art. 9ter cpv.1

Se, a causa dell’invalidità, il trasporto da e per la scuola pubblica appropriata più vicina non è possibile o non è esigibile, l’assicurazione versa un sussidio secondo l’articolo 8 bis quando l’assicurato alloggia o consuma i pasti fuori casa.

Art. 81bis

Gli articoli 37 e 38 dell’ordinanza del 24 novembre 20042 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG) si applicano per analogia al computo delle indennità giornaliere quali reddito dal lavoro ai sensi dell’AVS e all’iscrizione di queste indennità nel conto individuale dell’assicurato. L’articolo 37 capoversi1 e 2 OIPG è parimenti applicato per analogia ai centri d’integrazione cui è affidato il pagamento delle indennità giornaliere (art. 80 cpv. 1).

Art. 108quater cpv. 4

L’Ufficio federale può concedere un supplemento per l’assunzione di invalidi nelle organizzazioni. Il supplemento annuo corrisponde al 2 % al massimo del totale dei sussidi versati per l’ultimo anno del periodo contrattuale precedente.

II

Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

L’articolo 108quater capoverso 4 entra in vigore il 1° gennaio 2007.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz