RU 2005 5635
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 23 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 9bis cpv.1
L’assicurazione assume:
i costi in uso sul mercato per i trasporti necessari per l’esecuzione di provvedimenti secondo l’articolo 9 capoverso2;
i costi supplementari necessari che risultano agli assicurati a causa della loro invalidità per il trasporto allo scopo di frequentare la scuola pubblica.
Art. 9ter cpv.1
Se, a causa dell’invalidità, il trasporto da e per la scuola pubblica appropriata più vicina non è possibile o non è esigibile, l’assicurazione versa un sussidio secondo l’articolo 8 bis quando l’assicurato alloggia o consuma i pasti fuori casa.
Art. 81bis
Gli articoli 37 e 38 dell’ordinanza del 24 novembre 20042 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG) si applicano per analogia al computo delle indennità giornaliere quali reddito dal lavoro ai sensi dell’AVS e all’iscrizione di queste indennità nel conto individuale dell’assicurato. L’articolo 37 capoversi1 e 2 OIPG è parimenti applicato per analogia ai centri d’integrazione cui è affidato il pagamento delle indennità giornaliere (art. 80 cpv. 1).
Art. 108quater cpv. 4
L’Ufficio federale può concedere un supplemento per l’assunzione di invalidi nelle organizzazioni. Il supplemento annuo corrisponde al 2 % al massimo del totale dei sussidi versati per l’ultimo anno del periodo contrattuale precedente.
II
Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
L’articolo 108quater capoverso 4 entra in vigore il 1° gennaio 2007.
23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |