RU 2005 5643
Ordinanza
sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie
(OCoR)
Modifica del 9 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 4
Il nuovo calcolo della compensazione dei rischi è escluso se la segnalazione è effettuata oltre 2 anni dopo la scadenza del termine giusta il capoverso 3.
Art. 12a
Anche dopo aver rifiutato il nuovo calcolo secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 4, l’istituzione comune può fatturare agli assicurati che hanno fornito dati erronei, traendone profitto, il vantaggio che ne è loro risultato. L’importo risultante viene versato tra gli altri assicurati conformemente alla loro partecipazione (tasse e contributi) alla corrispondente compensazione dei rischi.
Le pretese degli assicurati che hanno fornito dati erronei a proprio svantaggio decadono con il rifiuto del nuovo calcolo secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 4.
Art. 16 cpv.1
L’istituzione comune può fatturare il danno che ne risulta agli assicurati che non ottemperano in modo sufficiente all’obbligo di fornitura dei dati e di pagamento o che forniscono dati erronei.
Art. 17 cpv. 5
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata di 5 anni alla scadenza del termine secondo il capoverso 4.
II
Disposizione transitoria La presente modifica è valida per la compensazione definitiva dei rischi a partire dal 2004.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
9 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |