RU 2005 5723
Ordinanza
sull’entrata in vigore anticipata
dell’articolo 386 della modifica del 13 dicembre 2002
del Codice penale
del 2 dicembre 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto il numero VII capoverso 3 della modifica del 13 dicembre 20021 del Codice penale2,
ordina:
Articolo unico 1 L’articolo 386 della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale entra in vigore il 1° gennaio 2006. 2 Il tenore dell’articolo 386 è il seguente:
Art. 3863
1. Misure 1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educapreventive zione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.
Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso1.
Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.
Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.
2 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |