Fonte

RU 2005 5723

Ordinanza
sull’entrata in vigore anticipata
dell’articolo 386 della modifica del 13 dicembre 2002
del Codice penale

del 2 dicembre 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto il numero VII capoverso 3 della modifica del 13 dicembre 20021 del Codice penale2,
ordina:

Articolo unico 1 L’articolo 386 della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale entra in vigore il 1° gennaio 2006. 2 Il tenore dell’articolo 386 è il seguente:

Art. 3863

1. Misure 1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educapreventive zione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.

Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso1.

Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.

Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.

2 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz