Fonte

RU 2005 677

Ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione
(OIT)

Modifica del 19 gennaio 2005

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

Un componente, una sottounità o un software destinato ad essere incorporato dall’utente in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto alle esigenze fondamentali è equiparato ad un impianto di telecomunicazione.

Art. 7 cpv.1 lett. a

Gli impianti di telecomunicazione devono soddisfare le seguenti esigenze fondamentali:

a. la protezione della salute e la sicurezza dell’utente e di ogni altra persona, comprese le esigenze di sicurezza di cui all’articolo 2 e all’allegato1 della Direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 19732 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, ma senza limite di tensione;

Art. 16 lett. k

Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno:

k. gli impianti di telecomunicazione per misurazioni e per prove, ossia quelli installati ed esercitati da persone specializzate nel settore delle telecomunicazioni per individuare e diagnosticare i problemi al momento della messa in servizio, dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di telecomunicazione oppure per determinare le loro caratteristiche e verificare il loro corretto funzionamento;

GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1). Il testo di siffatta direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale dell’energia, Monbijoustrasse 74, 3003 Berna.

Art. 26 cpv.1, 1bis, 4 e 5

Gli impianti di telecomunicazione seguenti possono ancora essere offerti e messi in commercio fino al 30 dicembre 2005 senza essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità:

  1. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l’ordinanza del 25 marzo 19923 sugli impianti d’utente;

  2. gli impianti di diffusione e di ridiffusione approvati dall’Azienda delle PTT4 secondo l’ordinanza del 16 marzo 19925 sulla radiotelevisione;

  3. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l’ordinanza del 6 ottobre 19976 sugli impianti di telecomunicazione.

Gli impianti di telecomunicazione usati di cui al capoverso1 lettere a–c, possono ancora essere offerti e messi in commercio, con riserva di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili.

La sostituzione degli impianti di cui ai capoversi1 e 2 con impianti identici non sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità può essere autorizzata dall’Ufficio qualora motivi economici importanti lo esigano.

Gli impianti di telecomunicazione conformi alle esigenze fondamentali di cui all’articolo 5 della Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 19987, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità e che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità prima del 1° maggio 2000 possono, su riserva di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili:

  1. continuare ad essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità;

  2. ancora essere offerti e messi in commercio fino al 30 dicembre 2005 senza essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità.

[RU 1992 901, 1993 2551, 1995 5241. RU 1997 2853 art. 34 cpv. 1]

Attualmente «la Posta svizzera».

[RU 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 n. I 67, 1997 152. RU 1997 2903 art. 57]

[RU 1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012]

GU L 74 del 12.3.1998, pag.1. Il testo di siffatta direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale della comunicazione, 44, Rue de l’Avenir, casella postale, 2501 Bienne.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005.

19 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz