RU 2005 971
Legge federale
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
Modifica del 18 giugno 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 10 febbraio 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042,
decreta:
I
La legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 2 cpv.4 lett. a
La presente legge non si applica:
a. alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso destinati all’uso personale;
Art. 11 e 47 cpv.1 lett. d
Abrogati
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004 | Consiglio nazionale, 18 giugno 2004 |
|---|---|
Il presidente: Fritz Schiesser | Il presidente: Max Binder |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |