RU 2006 1265
Legge federale
sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione
(LOGA)
Modifica del 7 ottobre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20041,
decreta:
I
La legge federale del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 61b
Capitolo 2 Approvazione di atti normativi cantonali
Art. 61b
Se una legge federale lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l’approvazione è condizione di validità.
Nei casi non controversi l’approvazione è data dai dipartimenti.
Nei casi controversi decide il Consiglio federale. Esso può approvare anche con riserva.
Titolo prima dell’art. 61c
Capitolo 3 Informazione sui trattati intercantonali e sui trattati dei Cantoni
con l’estero
Art. 61c Obbligo di informare
I Cantoni che concludono trattati con altri Cantoni o con l’estero (Cantoni contraenti) ne informano la Confederazione. Riguardo ai trattati con l’estero informano la Confederazione prima di concluderli. Confederazione e Cantoni cercano soluzioni definite di comune accordo.
Sono eccettuati i trattati che:
servono all’esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confederazione;
sono soprattutto diretti alle autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.
Art. 62 Procedura
La Confederazione pubblica nel Foglio federale ragguagli sui trattati portati a sua conoscenza.
Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato dell’esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.
In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni contraenti.
Quando non si raggiunge un’intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l’Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso1.
Titolo prima dell’art. 62a
Capitolo 4 Accentramento delle procedure decisionali
Titolo prima dell’art. 62d
Capitolo 5 Esenzione fiscale e protezione della proprietà della Confederazione
Titolo prima dell’art. 62f
Capitolo 6 Diritto di polizia
Titolo prima dell’art. 63
Capitolo 7 Disposizioni finali
II
La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue:
Art. 74 cpv.3
L’entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione o consuntivi, nonché in caso di reclamo contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l’estero e in caso di conferimento della garanzia a costituzioni cantonali.
Titolo prima dell’art. 129a
Capitolo 8 Procedura in caso di reclamo contro trattati intercantonali
o contro trattati conclusi dai Cantoni con l’estero
Art. 129a
Se solleva reclamo contro un trattato intercantonale o contro un trattato concluso dai Cantoni con l’estero, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un disegno di decreto federale semplice concernente l’approvazione.
Se un Cantone solleva reclamo, la commissione competente della Camera prioritaria presenta al plenum della Camera il progetto di decreto federale semplice concernente l’approvazione.
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005 | Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005 |
|---|---|
Il presidente: Bruno Frick | La presidente: Thérèse Meyer |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Christophe Thomann |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 26 gennaio 2006.4
La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2006.
5 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |