RU 2006 1423
Ordinanza
concernente l’entrata in vigore anticipata
dell’articolo 6 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
sulla protezione degli animali
del 12 aprile 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali, ordina:
Articolo unico 1 L’articolo 6 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali entra in vigore il 2 maggio 2006. 2 Il tenore dell’articolo 6 capoverso 3 è il seguente2:
3 Il Consiglio federale può altresì stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezionamento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano animali.
12 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |