Fonte

RU 2006 1423

Ordinanza
concernente l’entrata in vigore anticipata
dell’articolo 6 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
sulla protezione degli animali

del 12 aprile 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali, ordina:

Articolo unico 1 L’articolo 6 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali entra in vigore il 2 maggio 2006. 2 Il tenore dell’articolo 6 capoverso 3 è il seguente2:

3 Il Consiglio federale può altresì stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezionamento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano animali.

12 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz