Fonte

RU 2006 1425

Ordinanza
concernente l’entrata in vigore delle disposizioni

della modifica del 21 marzo 2003 della legge

sulla protezione degli animali

del 12 aprile 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 38 capoverso2 della legge del 21 marzo 20031 sull’ingegneria genetica, ordina:

Articolo unico Gli articoli 7a, 7c e 29 numero1 lettere abis e aquater della modifica del 21 marzo 20032 della legge del 9 marzo 19783 sulla protezione degli animali entrano in vigore il 2 maggio 2006.

12 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz