RU 2006 1427
Ordinanza
sulla protezione degli animali
(OPAn)
Modifica del 12 aprile 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 maggio 19811 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 33 della legge federale del 9 marzo 19782 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 6 capoverso3 della legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali, Inserire nella sezione 6:
Art. 30a Allevamento e socializzazione
La selezione, l’allevamento dei cuccioli, la tenuta e l’addestramento di cani devono essere finalizzati ad ottenere cani con un carattere equilibrato, facilmente socializzabili e con un potenziale di aggressività minimo nei confronti degli esseri umani e degli animali. Non è permesso esaltare il potenziale di aggressività nei discendenti.
I cuccioli devono essere sufficientemente socializzati con gli esseri umani e con altri cani nonché abituati al loro ambiente.
Art. 31 cpv.1, 1bis,4 e 5
I cani devono avere quotidianamente sufficiente contatto con gli esseri umani e, nel limite del possibile, con altri cani.
Ex capoverso1
Chi tiene un cane deve adottare le necessarie misure di sicurezza affinché il cane non costituisca un pericolo per le persone e gli animali.
I particolari compiti dei cani d’assistenza e di utilità pubblica, dei cani da caccia, dei cani da conduzione del bestiame e dei cani da protezione del bestiame vanno tenuti in debita considerazione.
Art. 34a Notifiche
I veterinari, i medici, le autorità doganali e gli addestratori di cani sono tenuti a notificare all’autorità cantonale competente i casi in cui un cane:
ha ferito gravemente persone o animali;
presenta un comportamento aggressivo superiore alla media.
I Cantoni possono estendere l’obbligo della notifica ad altre categorie di persone.
Art. 34b Controlli e misure
Se le è notificato un caso di cui all’articolo 34a l’autorità cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.
L’Ufficio federale disciplina le modalità di verifica.
Se dalla verifica dei fatti risulta che il cane presenta disturbi del comportamento, segnatamente aggressività eccessiva, l’autorità cantonale competente ordina le misure necessarie.
L’autorità cantonale competente può esigere che il detentore del cane segua corsi specifici sul modo di trattare i cani.
Art. 34c
Ex articolo 34a
Art. 34d
Ex articolo 34b
II
Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 16 cpv.1, 2bis, 2ter,3 lett. d e dbis
I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore presso il quale sono nati li ceda a terzi.
I microchip possono essere consegnati solo ai veterinari.
Per ogni fornitura, i fornitori di microchip devono comunicare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.
Con l’identificazione vengono rilevati i seguenti dati concernenti il cane:
razza o tipo di razza;
dbis. discendenza del cane (numero del microchip o del tatuaggio dei genitori);
Art. 17 cpv.1, 1bis e 1 ter
I Cantoni stessi possono registrare in una banca dati i dati raccolti con l’identificazione oppure affidare tale incarico ad un ente. Essi possono rilevare o far rilevare da terzi anche altri dati.
Chi acquista un cane o lo ha in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro 10 giorni, il cambiamento di detentore e di indirizzo.
Il detentore deve notificare anche il decesso del cane.
III
Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore il 2 maggio 2006.
La cifra II entra in vigore il 15 agosto 2006.
12 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |