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Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

AS 2006 197 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 7 ott 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2006-197/it/legge-federale-sulle-borse-e-il-commercio-di-valori-mobiliari

Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sugli istituti finanziari (RS 954.1)

Foglio federale: Messaggio concernente la modifica delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa internazionale nella legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (BBl 2004 1175)

RU 2006 197

Legge federale
sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(Legge sulle borse, LBVM)

Modifica del 7 ottobre 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 20041,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 2004 5987

I

La legge federale del 24 marzo 19952 sulle borse è modificata come segue:

Art. 38 Assistenza amministrativa

L’autorità di vigilanza può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della presente legge.

L’autorità di vigilanza può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti pertinenti non accessibili al pubblico soltanto se:

  1. le informazioni sono utilizzate esclusivamente per attuare regolamentazioni in materia di borse, commercio di valori mobiliari e commercianti di valori mobiliari o sono trasmesse a tal fine ad altre autorità, tribunali o organi;

  2. le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l’informazione del pubblico su simili procedimenti.

Se le informazioni da trasmettere concernono singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa, fatti salvi i capoversi 4 e 5.

La procedura amministrativa è eseguita sollecitamente. L’autorità di vigilanza tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.

Il cliente può impugnare entro dieci giorni mediante ricorso di diritto amministrativo la decisione dell’autorità di vigilanza concernente la trasmissione di informazioni alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Le disposizioni di legge sulla sospensione dei termini non sono applicabili a detto termine.

Footnotes

  1. [3] RS 172.021 6 D’intesa con l’Ufficio federale di giustizia, l’autorità di vigilanza può permettere che le informazioni trasmesse siano comunicate alle autorità penali per uno scopo diverso da quello previsto nel capoverso 2 lettera a, a condizione che l’assistenza giudiziaria in materia penale non sia esclusa. La legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa è applicabile. II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005 Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005 La presidente: Thérèse Meyer Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 26 gennaio 20064, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 20065. 16 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 4 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2006 (Cancelleria federale), FF 2005 5335. 5 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 15 nov. 2005.

Footnotes

  1. [2] RS 954.1