RU 2006 197
Legge federale
sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(Legge sulle borse, LBVM)
Modifica del 7 ottobre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 20041,
decreta:
I
La legge federale del 24 marzo 19952 sulle borse è modificata come segue:
Art. 38 Assistenza amministrativa
L’autorità di vigilanza può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della presente legge.
L’autorità di vigilanza può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti pertinenti non accessibili al pubblico soltanto se:
le informazioni sono utilizzate esclusivamente per attuare regolamentazioni in materia di borse, commercio di valori mobiliari e commercianti di valori mobiliari o sono trasmesse a tal fine ad altre autorità, tribunali o organi;
le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l’informazione del pubblico su simili procedimenti.
Se le informazioni da trasmettere concernono singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa, fatti salvi i capoversi 4 e 5.
La procedura amministrativa è eseguita sollecitamente. L’autorità di vigilanza tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.
Il cliente può impugnare entro dieci giorni mediante ricorso di diritto amministrativo la decisione dell’autorità di vigilanza concernente la trasmissione di informazioni alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Le disposizioni di legge sulla sospensione dei termini non sono applicabili a detto termine.