Fonte

RU 2006 2003

Legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità
(LAI)

Modifica del 16 dicembre 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 20051,
decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 57a Preavviso

L’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42 LPGA3.

Se la decisione prevista concerne l’obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l’ufficio AI sente quest’altro assicuratore prima di emanare la decisione.

Art. 69 cpv.1, 1bis e 2

In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA4:

  1. le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;

  2. le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI.5

V. anche la cifra IV n. 2 (Coordinamento con la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale).

In deroga all’articolo 61 lettera a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Gli articoli 85bis capoverso3 e 86 LAVS6 si applicano per analogia ai procedimenti dinnanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI.7

II

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la semplificazione della procedura) Il diritto previgente si applica:

  1. alle decisioni emanate dall’Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;

  2. alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;

  3. ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.

III

Modifica del diritto vigente Legge federale del 16 dicembre 19438 sull’organizzazione giudiziaria

Art. 132 cpv.2

Le deroghe di cui al capoverso1 non valgono se la decisione impugnata concerne prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità.

Art. 134

3. Spese Nella procedura di ricorso in materia d’assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative il Tribunale federale delle assicurazioni non può, di regola, addossare alle parti le spese processuali. Sono eccettuate le controversie in materia di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità.

V. anche la cifra IV n. 2 (Coordinamento con la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale).

IV

Coordinamento con altre leggi federali 1. Legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale (LTF) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LTF o la presente modifica della LAI, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, gli articoli 97 capoverso2 e 105 capoverso 3 LTF ricevono il seguente tenore:

Art. 97 cpv.2

Se il ricorso è diretto contro una decisione d’assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

Art. 105 cpv.3

Se il ricorso è diretto contro una decisione d’assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore.

2. Legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LTAF o la presente modifica della LAI, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 69 capoversi1 lettera b e 2 LAI riceve il seguente tenore:

b. le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Il capoverso 1bis e l’articolo 85bis capoverso 3 LAVS11 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

V

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.12

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2006.

26 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz