RU 2006 2007
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 26 aprile 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 41 cpv.1 lett. d
L’ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti:
d. notificare le comunicazioni, i preavvisi e le decisioni, come pure la relativa corrispondenza;
Art. 73 Rifiuto di cooperare
Se l’assicurato rifiuta, senza scuse valide, un esame medico (art. 49 cpv. 2), una perizia (art. 69 cpv. 2), un colloquio con l’ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 28 LPGA), l’ufficio AI può, dopo aver fissato un termine adeguato ed esposto le conseguenze della negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli accertamenti e decidere la non entrata nel merito.
Art. 73bis Oggetto e notifica del preavviso
Il preavviso di cui all’articolo 57a LAI concerne unicamente questioni che secondo l’articolo 57 capoverso1 lettere a–d LAI rientrano nei compiti degli uffici AI.
Il preavviso è notificato segnatamente:
all’assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale;
alle autorità o ai terzi che hanno fatto valere il diritto alle prestazioni o ai quali va pagata la prestazione in denaro;
alla cassa di compensazione competente, se si tratta di una decisione riguardante una rendita, un’indennità giornaliera o un assegno per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni;
al competente assicuratore contro gli infortuni o all’assicurazione militare, se sono tenuti a versare prestazioni;
al competente assicuratore-malattie, se è tenuto a versare prestazioni;
al competente istituto della previdenza professionale, se è tenuto a versare prestazioni secondo gli articoli 66 capoverso 2 e 70 LPGA. Ove la competenza non sia definita, la decisione sarà notificata all’ultimo istituto a cui la persona assicurata era stata affiliata o all’istituto presso il quale sono stati annunciati diritti a prestazioni.
Art. 73ter Procedura di preavviso
Le parti possono presentare all’ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro
giorni.
L’assicurato può presentare le sue obiezioni all’ufficio AI per scritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l’ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall’assicurato.
Le altre parti presentano le loro obiezioni all’ufficio AI per scritto.
L’audizione dell’assicurato non conferisce il diritto né a un’indennità giornaliera né al rimborso delle spese di viaggio.
Art. 74 cpv. 2
La motivazione della deliberazione tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano rilevanti per la deliberazione.
Art. 74ter frase introduttiva
Se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell’assicurato, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI):
Art. 76 cpv.1 lett. a– c, e, h ed i
La decisione è notificata segnatamente:
a. alle persone, agli istituti e agli assicuratori ai quali è stato notificato il preavviso; b, c, e, h ed i abrogate
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.
26 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |