Fonte

RU 2006 2411

Ordinanza sull’energia
(OEn)

Modifica del 9 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Art. 11 Indicazione del consumo di energia, delle emissioni diCO2, della presenza di un filtro antiparticolato e delle proprietà dell’apparecchio

Chi offre o commercializza impianti, veicoli e apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l’articolo 7 capoverso1 deve indicarne il consumo di energia. Devono inoltre essere indicati:

  1. per le automobili, le emissioni di CO2 e, nel caso di automobili a motore diesel, la presenza o meno di un filtro antiparticolato;

  2. per le lavatrici domestiche: l’effetto pulente e l’effetto di centrifugazione;

  3. per le lavastoviglie domestiche: l’effetto pulente e l’effetto di asciugatura;

  4. per le lavasciugatrici domestiche; l’effetto pulente.

Il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici sono indicati in modo uniforme e comparabile per i modi di funzionamento determinanti. I diversi valori sono comparabili se sono stati stabiliti secondo la stessa procedura di omologazione energetica.

Le indicazioni estere sono riconosciute se sono comparabili con quelle indigene (art. 8 cpv. 2).

Art. 21 cpv.1

I Cantoni eseguono, con il sostegno dell’Ufficio federale, gli articoli 2–5b.

Art. 28 lett. b

È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

b. trascura di indicare o indica in modo illecito (art. 11): 1. nel caso di impianti, veicolo e apparecchi: il consumo di energia; 2. nel caso di automobili: oltre ai dati di cui al numero1, le emissioni di CO2 e, nel caso di automobili a motore diesel, la presenza o meno di un filtro antiparticolato; 3. nel caso degli apparecchi di cui all’articolo 11 capoverso1 lettere b–d: oltre ai dati di cui al numero1, gli effetti citati in detto articolo.

II

Le appendici1.1,1.2, 3.1, 3.4 e 3.5 sono modificate come da allegato.

L’appendice 3.6 è sostituita dalla versione qui annessa.

All’ordinanza è aggiunta l’appendice 3.8 come da allegato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.

9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Appendice 1.1

(art. 7 cpv.1, 8 cpv.1 lett. c, 10 cpv. 1–4 e 11 cpv.1 e 3) Rinvio fra parentesi, appendice 1.1 Esigenze per la commercializzazione di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore

Art. N. 5, lett. a

Contrassegno Il fabbricante o l’importatore devono munire gli impianti e gli apparecchi che adempiono le esigenze della commercializzazione in virtù della presente ordinanza almeno delle indicazioni seguenti, poste in luogo ben visibile:

a. fabbricante o impresa di distribuzione;

Art. N. 6, periodo introduttivo

Servizio d’omologazione L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv.1 lett. c), qualora tale servizio: …

Appendice 1.2

(art. 7 cpv.1 e 2, 8 cpv.1 lett. c, 10 cpv. 1–4 e 11 cpv. 1) Rinvio fra parentesi, appendice 1.2 Esigenze per la commercializzazione di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e loro combinazioni

Art. N. 6, periodo introduttivo

Servizio di omologazione L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv.1 lett. c), qualora tale servizio: …

Appendice 3.1

Indicazioni relative al consumo d’energia e alle proprietà delle lavatrici domestiche Numero2.1 periodo introduttivo Il consumo di energia, l’effetto pulente, l’effetto di centrifugazione e la caratterizzazione sono indicati conformemente: …

Appendice 3.4

Indicazioni relative al consumo di energia e alle proprietà delle lavastoviglie domestiche

Art. N. 2 titolo e 2.1 periodo introduttivo

Il consumo di energia, l’effetto pulente, l’effetto di asciugatura e la caratterizzazione sono indicati conformemente: …

Appendice 3.5

Indicazioni relative al consumo d’energia e alle proprietà delle lavasciugatrici domestiche

Art. N. 2 titolo e 2.1 periodo introduttivo

Il consumo di energia, l’effetto pulente e la caratterizzazione sono indicati conformemente: …

Appendice 3.6

(art. 7 cpv.1 e 2, 11 cpv.1 e 2) Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle nuove automobili

1 Campo d’applicazione

La presente appendice si applica alle automobili fabbricate in serie che:

  1. hanno un peso complessivo autorizzato fino a 3500 kg e dispongono al massimo di nove posti a sedere compreso il sedile del conducente; e

  2. possono funzionare integralmente con carburanti fossili.

2 Contenuto dei dati

2.1 Consumo di carburante e emissioni di CO2 2.1.1 Chi commercializza una nuova automobile deve indicare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il consumo di carburante corrisponde all’approvazione del tipo. Per le emissioni di CO2, occorre dichiarare anche il valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i modelli di nuove automobili. 2.1.1.1 Il consumo di carburante dei veicoli monovalenti a benzina e diesel deve essere indicato in litri per 100 chilometri, le emissioni di CO2 e il relativo valore medio in grammi per chilometro. 2.1.1.2 Per i veicoli a gas monovalenti o bivalenti deve essere dichiarato solamente il consumo di gas. Il consumo di carburante deve essere indicato in m3 CNG per 100 chilometri incluso l’equivalente benzina. L’equivalente benzina si calcola come segue: consumo di carburante in m3 x 0,654/m3 x1,46. Le emissioni di CO2 e il relativo valore medio devono essere indicati in grammi per chilometro. 2.1.2 Se miscele di carburanti (benzina, diesel, gas naturale) contenenti biocarburanti sono commercializzate su tutto il territorio, per i nuovi veicoli che possono essere azionati con queste miscele occorre indicare le emissioni di CO2 differenziate secondo le quote effettive e la quota che ha effetto sul clima. 2.1.2.1 La quota di biocarburanti in vigore al momento per la rispettiva miscela di carburanti deve essere indicata in termini percentuali conformemente alle figure 2–4 e 6–8. Le emissioni di CO2 e il relativo valore medio devono essere indicati in grammi per chilometro. 2.1.2.2 Le emissioni di CO2 con effetto sul clima si calcolano detraendo dalle emissioni di CO2 del modello una quota pari alla quota di biocarburanti presente nella miscela di carburanti.

2.1.3 Il Dipartimento stabilisce la quota di biocarburanti e le emissioni medie di CO2 di tutti i modelli commercializzati non appena i fornitori di carburanti dimostrano che l’offerta è estesa a tutto il territorio.

2.2 Categoria di efficienza energetica 2.2.1 Inoltre, chi commercializza automobili nuove deve indicare la categoria di efficienza energetica in base all’efficienza energetica del modello. 2.2.2 La categoria di efficienza energetica di un veicolo è data da un coefficiente di valutazione calcolato come segue e arrotondato alla seconda cifra decimale: mv coefficiente di valutazione = k * ------------------ dove: e: 0,9 k: 7267 mv: consumo di carburante del veicolo in kg/100 km m0: fattore di correzione del peso (600 kg) mF: peso a vuoto del veicolo secondo l’articolo1 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) in kg Per i dati relativi al consumo e al peso a vuoto (mv e mF) è determinante l’approvazione del tipo che figura sul modello corrispondente. Se per la stessa approvazione del tipo sono menzionate diverse versioni/varianti di modelli con il peso a vuoto, il coefficiente di valutazione è determinato – distinguendo il tipo di cambio (manuale, automatico, sequenziale) e il numero di rapporti – in base al consumo e al peso a vuoto più elevati. I coefficienti di valutazione o le categorie di efficienza energetica determinati valgono in seguito per tutte le versioni/varianti di modelli dello stesso tipo di cambio che figurano sull’approvazione del tipo. La densità utilizzata per convertire i litri (diesel, benzina) o i m3 (gas naturale CNG) in chilogrammi ammonta a:

3 Conformemente a una misurazione effettuata dal Laboratorio federale di prova dei materiali per l’Ufficio federale dell’energia nel 1998

4 Conformemente a una misurazione effettuata dal Laboratorio federale di prova dei materiali per l’Ufficio federale dell’energia nel 1998

Conformemente alla Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore, GU L375 del 31.12.1980, pag. 36; modificata dalla Direttiva 1999/100/ 2.2.3 I veicoli sono suddivisi in base al loro coefficiente di valutazione in una delle sette categorie di efficienza A, B, C, D, E, F o G, conformemente alle seguenti condizioni: A: Coefficienti di valutazione inferiori al coefficiente di valutazione BWZA/B, in modo che un settimo di tutti i modelli registri un valore uguale o inferiore B: Coefficienti di valutazione tra BWZA/B e BWZA/B + BB = BWZB/C C: Coefficienti di valutazione tra BWZB/C e BWZB/C + BB = BWZC/D D: Coefficienti di valutazione tra BWZC/D e BWZC/D + BB = BWZD/E E: Coefficienti di valutazione tra BWZD/E e BWZD/E + BB = BWZE/F F: Coefficienti di valutazione tra BWZE/F e BWZE/F + BB = BWZF/G G: Coefficienti di valutazione superiori a BWZF/G dove: margine delle categorie: BB =

,5 BWZØ: coefficiente di valutazione per il consumo di carburante e il peso a vuoto medi di tutti i modelli commercializzati La data di riferimento per il calcolo dei dati relativi al margine delle categorie è il 30 novembre dell’anno interessato. Il rilevamento dei dati si riferisce alle approvazioni del tipo dei modelli dei veicoli nuovi commercializzati. Tutti i numeri sono arrotondati alla seconda cifra decimale. I modelli con un coefficiente di valutazione identico sono sempre attribuiti alla stessa categoria di efficienza energetica. Il Dipartimento fissa i limiti delle categorie di efficienza energetica. Li riesamina ogni due anni e se del caso li ridefinisce in base al rilevamento dei dati. Le nuove categorie di efficienza energetica sono comunicate dal Dipartimento prima del 31 gennaio dell’anno seguente. Entrano in vigore il 1° luglio.

Forma e collocazione delle indicazioni 3.1 Le indicazioni di cui al numero2 della presente appendice devono essere apposte in modo ben visibile sull’autovettura o nelle sue vicinanze. L’impostazione è data dal numero6.1. 3.2 Se le indicazioni di cui al numero2 della presente appendice devono essere integrate nei moduli già esistenti contenenti i dati e i prezzi o rappresentate su schermo, l’impostazione è data dal numero6.2 (impostazione semplificata). 3.3 Le indicazioni di cui ai numeri2.1.1 e 2.2.1 della presente appendice devono inoltre essere presentate in modo ben visibile sui listini dei prezzi specifici per Paese e sulle liste con informazioni tecniche. Ciò vale sia per le liste contenute negli stampati che per quelle su Internet. Sono fatte salve le liste nei prospetti, nelle riviste di marche e negli opuscoli espositivi che non contengono indicazioni sui prezzi. L’impostazione è data dal numero6.3. 3.4 Nei testi promozionali, le indicazioni di cui ai numeri2.1.1 e 2.2.1 della presente appendice devono essere presentate qualora siano evidenziati il consumo o le prestazioni del veicolo. Si intende per:

  1. testi promozionali: i testi pubblicitari che figurano in giornali, riviste, riviste di marche e prospetti, su volantini, manifesti e altri supporti pubblicitari nonché su Internet;

  2. prestazioni: i dati quantitativi espressi in CV o in kW, i dati sulla velocità massima, sull’accelerazione e le descrizioni di queste proprietà;

c. evidenziazione: quando le prestazioni e/o il consumo – figurano nei titoli o nei sottotitoli del testo promozionale; – risaltano graficamente nel testo (per es. colore, grandezza dei caratteri, grassetto, riquadro); – sono le uniche caratteristiche relative alle prestazioni del veicolo che figurano nel testo; – figurano isolatamente fuori dal testo. L’impostazione è data dal numero6.3.

Procedura di omologazione energetica Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 delle automobili sono determinati conformemente all’articolo 97 capoverso 5 OETV6.

5 Informazione del pubblico

5.1 L’Ufficio federale informa i consumatori in merito alle indicazioni di cui al numero2 della presente appendice. Per quanto riguarda il contenuto, si applica per analogia quanto previsto dall’allegato II della direttiva 1999/94/CE. L’Ufficio federale fornisce liste corrispondenti a chi commercializza automobili nuove. L’Ufficio federale può delegare tali compiti a terzi. Chi commercializza automobili nuove, deve esporre le liste nel luogo di vendita e consegnarne gratuitamente copia dietro richiesta. 5.2 L’Ufficio federale analizza annualmente il consumo specifico di carburante del parco di veicoli nuovi e informa il pubblico sulla sua evoluzione. Può delegare tali compiti a terzi. 5.3 Chi commercializza automobili, è tenuto a fornire all’Ufficio federale o all’organo incaricato dall’Ufficio federale, entro il 15 aprile di ogni anno civile, i seguenti dati relativi alle automobili nuove immatricolate nell’anno civile precedente:

  1. numero e categoria, suddivisi per marca, modello (tipo) e versione;

  2. genere di carburante;

  3. peso a vuoto, cilindrata e potenza;

  4. consumo specifico di carburante, in litri per 100 km o, per i veicoli a gas, in m3 CNG per 100 chilometri, arrotondato alla prima cifra decimale;

  5. emissioni di CO2 in grammi per chilometro;

  6. categoria di efficienza energetica.

5.4 L’Ufficio federale delle strade comunica all’Ufficio federale o all’organo incaricato dall’Ufficio federale, entro il 15 febbraio di ogni anno, il numero delle automobili nuove immatricolate nell’anno civile precedente, suddivise per marca, tipo e genere di carburante. 5.5 L’Ufficio federale delle strade mette a disposizione dell’Ufficio federale o dell’organo incaricato dall’Ufficio federale, sotto forma adeguata, i dati tecnici dell’approvazione del tipo necessari per calcolare la dichiarazione delle merci e per completare la valutazione.

6 Indicazione del consumo energetico dei veicoli

6.1 Presentazione dettagliata delle etichetteEnergia

(figure 1–4) 6.1 1 Formato originale dell’etichettaEnergia: DIN A4 6.1.2 Grandezza minima dei caratteri: (corpo): – titolo principale e indicazione della categoria di efficienza energetica: corpo 16; – consumo di carburante, emissioni di, CO2 e efficienza energetica: corpo 14; – marca, tipo: corpo 11; – testo e altre indicazioni: corpo 10. 6.1.3 Colori: – testo nero, sfondo bianco; – frecce dell’efficienza energetica colorate; – freccia delle emissioni di CO2 da bianca a nera, sfumando; – barra del livello di emissioni di CO2 rossa; – barra della media delle emissioni di CO2 nera.

Figura 1 miscele di carburanti non contenenti biocarburanti Marca XXXXX Tipo XXXXX Carburante Benzina o diesel (con o senza filtro antiparticolato) Cambio XXXXX AB [verde chiaro] G [rosso] Figura 2 miscele di carburanti contenenti biocarburanti Carburante Benzina o diesel (con o senza filtro antiparticolato) Cambio XXXX G [rosso] Figura 3 Veicoli monovalenti a gas azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti Carburante Gas naturale CNG Cambio XXXX Consumo di carburante X,X m3 / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni (X,X litri equivalente benzina) Figura 4 Veicoli bivalenti a gas che possono essere azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti Carburante Gas naturale CNG / benzina Cambio XXXXX Consumo di carburante (funz. a gas) X,X m3 / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni (X,X litri benzina equivalente) Emissioni di CO2 (funz. gas) XXX grammi / km 6.2 Impostazione semplificata (figure 5–8) 6.2.1 Parte nella quale la forma è libera: informazioni generali, dati tecnici e prezzo. Il tipo di carburante e il peso a vuoto devono figurare obbligatoriamente (per i veicoli diesel, anche l’informazione in merito alla presenza del filtro antiparticolato). 6.2.2 Parte imposta (cfr. illustrazioni): questa parte deve comportare un’altezza minima di 120 mm e una larghezza minima di 160 mm. Non sono ammessi altri campi. Le linee di separazione orizzontali sono obbligatorie, le linee verticali facoltative. 6.2.3 Grandezza minima dei caratteri: (corpo): – indicazione della categoria di efficienza energetica: corpo 16; – consumo di carburante, emissioni di, CO2 e efficienza energetica: corpo 14; – testo e altre indicazioni: corpo: 10. 6.2.4 Colori: – testo nero, sfondo bianco; – frecce dell’efficienza energetica colorate; – freccia delle emissioni di CO2 da bianca a nera, sfumando; – barra del livello di emissioni di CO2 rossa; – barra della media delle emissioni di CO2 nera.

Figura 5 miscele di carburanti senza biocarburanti C [verde-giallo] [giallo-verde] C Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

Figura 6 miscele di carburanti contenti biocarburanti C [verde-giallo] [verde-giallo] C Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

Figura 7 Veicoli monovalenti a gas azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti Consumo di carburante X,X m3 / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni (X,X litri equivalente benzina) C [verde-giallo] [verde-giallo] C Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

Figura 8 Veicoli bivalenti a gas che possono essere azionati conmiscele di carburanti contenenti biocarburanti Consumo di carburante (funz. a gas) X,X m3 / 100 km (X,X litri equivalente benzina) Emissioni di CO2 (funz. a gas) XXX grammi / km Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

6.3 Impostazione in liste e testi promozionali 6.3.1 Grandezza minima dei caratteri: i dati di cui al numero2 della presente appendice devono essere indicati almeno con lo stesso corpo del testo. 6.3.2 Per le emissioni di CO2 deve essere utilizzato il seguente testo: «Emissioni di CO2: x g/km (y g/km: media di tutti i modelli di vetture nuove)».

Appendice 3.8

(art. 7 cpv.1 e 2, 11 cpv.1 e 2) Indicazione del consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico

1 Campo di applicazione

1.1 I condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla corrente di rete soggiacciono alla procedura di omologazione energetica. 1.2 Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica:

  1. gli apparecchi che possono essere azionati con un’altra fonte di energia;

  2. gli apparecchi a pompa di calore aria-acqua o acqua-acqua;

  3. gli apparecchi con una potenza (potenza frigorifera) superiore a 12 kW.

2 Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione

2.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

  1. alla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 19927 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

  2. alla Direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 20028, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.

2.2 Chi commercializza condizionatori d'aria per uso domestico deve avere cura che l’etichettaEnergia figuri sugli esemplari in esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e nella documentazione di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso).

GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16

GU L 86 del 3.04.2002, pag. 26 Il testo delle direttive può essere ottenuto presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (RS 172.041.11) o presso lo Schweizerisches Informationszentrum für technische Regeln (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

3 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia e altre proprietà degli apparecchi menzionati al numero1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 14511.

4 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi che non soddisfano i requisiti della presente appendice devono essere tolti dal mercato entro e non oltre il 31 dicembre 2006.