Fonte

RU 2006 2531

Ordinanza
sulla protezione dei vegetali
(OPV)

Modifica del 9 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:

Art. 27 rubrica e cpv. 3

Obbligo di adottare misure e di notificare

L’obbligo di adottare le misure necessarie e di notificare al servizio cantonale, di cui al capoverso1, si applica anche alle specie di piante infestanti particolarmente pericolose di cui all’allegato 10.

Art. 28 cpv. 2 e 3

Il capoverso1 si applica per analogia alla sorveglianza delle specie di piante infestanti di cui all’allegato 10.

L’ufficio competente può organizzare, d’intesa con i Cantoni, campagne di sorveglianza volte a chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi nocivi o piante infestanti particolarmente pericolosi o che possono essere particolarmente pericolosi.

Art. 29 cpv. 6

I capoversi da1 a 5 si applicano per analogia alla lotta contro le specie di piante infestanti particolarmente pericolose di cui all'allegato 10.

Art. 37 cpv. 2 lett. c

c. indennità versate ai proprietari di oggetti il cui valore è ridotto o annullato a seguito di misure di lotta ordinate conformemente all’articolo 29 capoversi 3 e 6.

II

La presente ordinanza è completata dall’allegato 10 secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.

9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 10

(art. 27–29) Specie di piante infestanti particolarmente pericolose 1. Ambrosia artemisiifolia L.