RU 2006 2531
Ordinanza
sulla protezione dei vegetali
(OPV)
Modifica del 9 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:
Art. 27 rubrica e cpv. 3
Obbligo di adottare misure e di notificare
L’obbligo di adottare le misure necessarie e di notificare al servizio cantonale, di cui al capoverso1, si applica anche alle specie di piante infestanti particolarmente pericolose di cui all’allegato 10.
Art. 28 cpv. 2 e 3
Il capoverso1 si applica per analogia alla sorveglianza delle specie di piante infestanti di cui all’allegato 10.
L’ufficio competente può organizzare, d’intesa con i Cantoni, campagne di sorveglianza volte a chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi nocivi o piante infestanti particolarmente pericolosi o che possono essere particolarmente pericolosi.
Art. 29 cpv. 6
I capoversi da1 a 5 si applicano per analogia alla lotta contro le specie di piante infestanti particolarmente pericolose di cui all'allegato 10.
Art. 37 cpv. 2 lett. c
c. indennità versate ai proprietari di oggetti il cui valore è ridotto o annullato a seguito di misure di lotta ordinate conformemente all’articolo 29 capoversi 3 e 6.
II
La presente ordinanza è completata dall’allegato 10 secondo la versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.
9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 10
(art. 27–29) Specie di piante infestanti particolarmente pericolose 1. Ambrosia artemisiifolia L.