RU 2006 2633
Ordinanza
sulla protezione delle varietà
Modifica del 16 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 maggio 19771 sulla protezione delle varietà è modificata come segue:
Art. 18 cpv.1 frase introduttiva e lett. c
La domanda di deposito di una varietà e di una denominazione di varietà è presentata all’Ufficio su un modulo ufficiale (moduli A e B)2. La domanda di deposito concernente una varietà consiste:
c. nel pagamento della tassa di deposito (art. 36 cpv.1 lett. a della legge).
Art. 19 cpv. 2 lett. a
Con l’istanza:
a. è pagata la tassa di deposito (art. 26 cpv.1 e 36 cpv.1 lett. a della legge);
Art. 38 cpv.3
Abrogato
Titolo prima dell’art. 41
Sezione 2 Tasse
Art. 41 Tasse dovute
Oltre alle tasse di cui all’articolo 36 capoverso1 della legge, sono dovute tasse per decisioni e prestazioni nell’ambito della protezione delle varietà.
I moduli possono essere chiesti all’Ufficio o scaricati da Internet (www.blw.ch, rubrica «Protezione della varietà»).
Art. 42 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 43 Calcolo delle tasse
Le tasse sono calcolate in base alle aliquote dell’allegato 2.
Se nell’allegato 2 non è fissata alcuna aliquota, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo. La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste al personale responsabile.
Se una decisione o una prestazione per cui nell’allegato 2 è fissata un’aliquota si rivela di eccezionale entità, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.
Art. 44 Tassa per l’esame della varietà
Il servizio preposto all’esame della varietà fattura la tassa in funzione del dispendio di tempo. Se l’esame è affidato a un servizio estero o ci si avvale di risultati esistenti, i costi corrispondenti sono considerati esborsi. Se l’esame si estende sull’arco di diversi anni, la tassa è fatturata ogni anno.
Art. 45 Tassa annuale
La tassa annuale ammonta a 240 franchi per ogni anno e varietà.
Se la protezione non è concessa a partire dal primo giorno dell’anno civile, la tassa è dovuta pro rata temporis.
Art. 46
Abrogato
II
Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 2 conformemente alla versione qui annessa.
III
L’ordinanza del DFE del 20 ottobre 19944 sulle tasse dell’Ufficio della protezione delle varietà è abrogata.
IV
Disposizione transitoria Le tasse annuali per il 2006 sono riscosse conformemente al diritto previgente.
V
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2006.
16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 2
(art. 43 cpv. 1) Tasse per prestazioni e decisioni Franchi Domanda di protezione con indicazione provvisoria o successiva della denominazione 400 Domanda di protezione con indicazione definitiva della denominazione 300 Pubblicazione di una modifica nel Registro delle domande di protezione o nel Registro dei titoli di protezione 100 Domanda di prolungamento dei termini per l’inoltro di documenti e materiale 100 Spese varie dovute alla mancata osservanza dei termini per l’inoltro di documenti o materiale 200 Solleciti per fatture 100