RU 2006 2673
Legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Legge sull’IVA, LIVA)
Modifica del 16 dicembre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 6 settembre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 30 settembre 20052,
decreta:
I
La legge sull’IVA del 2 settembre 19993 è modificata come segue:
Art. 36 cpv.2
L’imposta ammonta al 3,6 per cento sulle prestazioni nel settore alberghiero, sino al 31 dicembre 2010. Si considera prestazione del settore alberghiero l’alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 | Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005 |
|---|---|
Il presidente: Rolf Büttiker | Il presidente: Claude Janiak |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |