Fonte

RU 2006 2673

Legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Legge sull’IVA, LIVA)

Modifica del 16 dicembre 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 6 settembre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 30 settembre 20052,
decreta:

I

La legge sull’IVA del 2 settembre 19993 è modificata come segue:

Art. 36 cpv.2

L’imposta ammonta al 3,6 per cento sulle prestazioni nel settore alberghiero, sino al 31 dicembre 2010. Si considera prestazione del settore alberghiero l’alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker