RU 2006 3369
Ordinanza
concernente il rilascio di documenti di viaggio
per stranieri
(ODV)
Modifica del 5 luglio 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 20041 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 6
Abrogato
Art. 18
Abrogato
Art. 19a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
II
La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2007.
5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |