RU 2006 3703
Legge federale
sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
(LMSI)
(Propaganda con incitamento alla violenza/violenza in occasione
di manifestazioni sportive)
Modifica del 24 marzo 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto 20051,
decreta:
I
La legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 54 capoverso1 e 57 capoverso2 della Costituzione federale3, nonché la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19944,
Art. 2 cpv.1 primo periodo e cpv.4 lett. e ed f
La Confederazione prende le misure preventive ai sensi della presente legge per rilevare e combattere tempestivamente i pericoli dovuti alle attività terroristiche, di spionaggio, di estremismo violento e di violenza in occasione di manifestazioni sportive. ...
Sono misure preventive:
la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza;
le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, secondo gli articoli 24a–24e.
Art. 5 cpv.2
Esso disciplina la ripartizione dei compiti tra l’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) e gli organi della sicurezza militare in periodo di servizio d’appoggio nonché di servizio attivo.
Art. 13a Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda
Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o cose.
Esse trasmettono il materiale all’Ufficio federale. Quest’ultimo decide in merito al sequestro e alla confisca. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.
Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti dell’Ufficio federale possono metterlo al sicuro anche direttamente.
In caso di sospetto di reato, l’autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette alla competente autorità penale.
In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso1, l’Ufficio federale può:
ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero;
raccomandare il blocco ai provider svizzeri, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.
Art. 15 cpv.3 secondo periodo
Concerne soltanto il testo francese.
Sezione 5a Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
Art. 24a Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive
L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione elettronico nel quale sono registrati dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all’estero.
Nel sistema d’informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono state prese misure quali divieti di accedere a stadi o misure ai sensi degli articoli 24b–24e, se la misura:
è stata pronunciata o confermata da un’autorità giudiziaria;
è stata pronunciata in seguito a un reato denunciato alle autorità competenti; o
è necessaria per la salvaguardia della sicurezza di persone o della manifestazione sportiva considerata e si può rendere verosimile che è giustificata.
Il sistema d’informazione elettronico può contenere i dati seguenti: fotografia, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo d’origine, indirizzo, tipo di misura e motivo della misura, come condanna, inchiesta penale, comunicazioni della polizia, riprese video, nonché autorità che ha disposto la misura, violazioni di misure, organizzazioni, eventi.
Le autorità e i servizi di cui all’articolo 13 che dispongono di informazioni ai sensi del capoverso1 sono tenuti a trasmetterle all’Ufficio federale.
Le autorità preposte all’esecuzione possono trattare dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per l’adempimento dei loro compiti.
L’Ufficio federale verifica se le informazioni che gli pervengono sono esatte e rilevanti ai sensi del capoverso2. Distrugge le informazioni inesatte o non rilevanti e ne informa il mittente.
Il sistema d’informazione è a disposizione dei servizi dell’Ufficio federale competenti per l’esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni, del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e delle autorità doganali, mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati. Determina nei particolari le condizioni per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza e disciplina i diritti d’accesso.
Le autorità preposte all’esecuzione possono comunicare i dati personali di cui al capoverso1 agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera, se i dati sono necessari per ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di determinate manifestazioni. I destinatari dei dati possono comunicarli a terzi solo nell’ambito dell’esecuzione delle misure. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trattamento dei dati da parte dei destinatari e di terzi.
L’Ufficio federale e il Servizio centrale possono comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. La comunicazione sottostà alle condizioni di cui all’articolo 17 capoversi 3–5. I dati possono essere comunicati soltanto se il destinatario garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.
Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d’informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli5 e 8 della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati. L’Ufficio federale comunica alla persona interessata la registrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano nel sistema d’informazione.
Art. 24b7 Aree vietate
Le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un’area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose. L’autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate.
Il divieto è valido per la durata massima di un anno.
Il divieto è pronunciato mediante decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona risiede o in cui ha partecipato agli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti violenti hanno la precedenza. Il Servizio centrale può presentare la relativa richiesta.
Art. 24c Divieto di recarsi in un Paese determinato
L’Ufficio federale può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:
a. essa è colpita da un divieto di accedere a un’area determinata, secondo l’artib. in base al suo comportamento si deve presumere che essa parteciperà ad atti violenti in occasione di una manifestazione sportiva nel Paese di destinazione.
Il divieto di recarsi in un Paese determinato può essere pronunciato anche nei confronti di una persona non colpita da un divieto di accedere a un’area determinata, se elementi concreti e attuali fanno supporre che essa parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione.
Il divieto di recarsi in un Paese determinato è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino a un giorno dopo la sua conclusione.
Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di destinazione. L’Ufficio federale può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa valere motivi gravi per recarsi nel Paese di destinazione.
L’Ufficio federale pronuncia il divieto mediante decisione formale. I Cantoni e il Servizio centrale possono presentare la relativa richiesta.
Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL
Gli art. 24b, 24d e 24e sono applicabili fino al 31 dic. 2009.
Art. 24d9 Obbligo di presentarsi alla polizia
Una persona può essere obbligata a presentarsi alla polizia in determinati orari se:
negli ultimi due anni ha violato il divieto di accedere a un’area determinata, secondo l’articolo 24b, o il divieto di recarsi in un Paese determinato, secondo l’articolo 24c;
in base a elementi concreti e attuali si deve presumere che altre misure non la distolgono dal commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive; oppure
l’obbligo di presentarsi alla polizia rappresenta nel caso particolare la misura meno severa.
La persona interessata deve presentarsi al posto di polizia designato nella decisione, negli orari indicati. Di principio si tratta di un posto di polizia nel luogo di residenza. Nel designare luogo e orari, l’autorità tiene conto della situazione personale della persona interessata.
L’obbligo di presentarsi alla polizia è imposto con decisione formale dall’autorità del Cantone di residenza della persona interessata. Il Servizio centrale può presentare la relativa richiesta.
Art. 24e10 Fermo preventivo di polizia
Una persona può essere sottoposta a un fermo preventivo di polizia se:
vi sono indizi concreti e attuali che in occasione di una manifestazione sportiva nazionale o internazionale parteciperà a gravi atti violenti contro persone o cose; e
è l’unica possibilità per impedirle di commettere tali atti violenti.
Il fermo preventivo di polizia termina quando non ne sussistono più i presupposti e in ogni caso dopo 24 ore.
La persona interessata deve presentarsi all’ora indicata al posto di polizia del luogo di residenza o a un altro posto di polizia designato nella decisione e restarvi per la durata del fermo.
Se la persona interessata non si presenta al posto di polizia, può esservi condotta dalla polizia.
Su richiesta della persona interessata, un’autorità giudiziaria esamina la legalità della privazione della libertà.
Il fermo preventivo di polizia è pronunciato con decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona interessata risiede o dalle autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti hanno la precedenza.
Gli art. 24b, 24d e 24e sono applicabili fino al 31 dic. 2009.
Gli art. 24b, 24d e 24e sono applicabili fino al 31 dic. 2009.
Art. 24f Età minima
Le misure secondo gli articoli 24b–24d sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i12 anni. Il fermo preventivo di polizia secondo l’articolo 24e è pronunciato solo contro persone che hanno compiuto i15 anni.
Art. 24g Effetto sospensivo
Il ricorso contro le misure secondo gli articoli 24b–24e ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l’autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.
Art. 24h Competenza e procedura
I Cantoni designano l’autorità competente per le misure secondo gli articoli 24b,
Per l’esecuzione delle misure di cui alla presente sezione, l’autorità competente rinvia alla comminatoria dell’articolo 292 del Codice penale11.
I Cantoni comunicano all’Ufficio federale:
le decisioni e le revoche delle misure secondo gli articoli 24b, 24d, 24e
le violazioni delle misure secondo gli articoli 24b, 24d e 24e, nonché le decisioni penali corrispondenti;
le aree vietate da essi designate.
II
Il Codice penale12 è modificato come segue:
Art. 351bis 13 cpv.1 lett. h
La Confederazione gestisce, insieme ai Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti (RIPOL), allo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti legali seguenti:
h. comunicazione di persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in Paese determinato ai sensi dell’articolo 24c della legge federale del 21 marzo 199714 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
Con l’entrata in vigore della revisione del Codice penale del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351) l’art. 351bis diventa art. 349.
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Gli articoli 24b, 24d e 24e sono applicabili fino al 31 dicembre 2009.
Consiglio nazionale, 24 marzo 2006 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 13 luglio 2006.15
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007
30 agosto 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |