RU 2006 3719
Ordinanza
concernente la condotta della guerra elettronica
(OCGE)
Modifica dell’11 agosto 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 ottobre 20031 concernente la condotta della guerra elettronica è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente la guerra elettronica (OGEL) Sostituzione di espressioni e abbreviazioni Negli articoli1 capoversi1 e 2 lettere b e c, nel titolo della sezione 3 nonché nell'articolo 7 capoversi1 e 3, l’espressione «condotta della guerra elettronica» è sostituita con «guerra elettronica». Negli articoli1 capoverso 2 lettera c, 3, 6 capoversi1, 2 e 3, nel titolo della sezione 4, negli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso1, 13, 14 capoverso 2, 15 capoversi 3 lettera a e 5, 16 capoversi1 e 2 e 19 l’abbreviazione «CGE» è sostituita con «GE».
Art. 5 Limitazioni e sottoprodotti
I mandati di esplorazione radio si riferiscono esclusivamente a oggetti dell’esplorazione radio all’estero. Le persone che si trovano in Svizzera non possono essere oggetto di mandati di esplorazione radio.
La GE cancella le informazioni rilevate involontariamente su persone che si trovano in Svizzera, risultanti da comunicazioni con tali persone. Può però trasmettere al mandante tali sottoprodotti, sempre che le informazioni siano importanti per l’esecuzione del mandato. Essa rende anonime le informazioni prima della trasmissione, se l’esecuzione del mandato non ne è pregiudicata.
La trasmissione di sottoprodotti conformemente al capoverso 2 è disciplinata nelle convenzioni quadro. La GE trasmette i sottoprodotti giusta l’articolo 99 capoverso 2bis LM all’Ufficio federale di polizia. Essa disciplina tale trasmissione d’intesa con i destinatari autorizzati.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2006.
11 agosto 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |