RU 2006 3867
Ordinanza della CFB
sui fondi d’investimento
(OFP-CFB)
Modifica del 23 agosto 2006
La Commissione federale delle banche (CFB)
ordina:
I
L’ordinanza della CFB del 24 gennaio 20011 sui fondi d’investimento è modificata come segue:
Art. 71b cpv.1
I fondi in valori mobiliari, a prescindere dalla loro autorizzazione prima o dopo il 1° agosto 2004, inoltrano per la prima volta entro il 31 dicembre 2005 un prospetto semplificato all’autorità di vigilanza. Le informazioni secondo l’articolo 59a capoverso1 lettera a devono essere riportate nel prospetto semplificato se sono pubblicate per la prima volta nel prospetto completo.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2006.
23 agosto 2006 Commissione federale delle banche: Il presidente, Eugen Haltiner Il direttore, Daniel Zuberbühler