RU 2006 3939
Ordinanza
sui servizi di telecomunicazione
(OST)
Modifica del 13 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20011 sui servizi di telecomunicazione (OST) è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 5
Se nessun candidato soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti relativi alla pubblica gara o se la pubblica gara si è svolta in condizioni non concorrenziali, segnatamente se vi è stata una sola candidatura, l’autorità concedente designa un concessionario che dovrà garantire il servizio universale. Se del caso, il concessionario designato può far valere il suo diritto a un contributo.
Art. 17 cpv. 2
I costi non coperti corrispondono al costo totale netto del servizio universale. Il costo totale netto equivale alla differenza tra il costo sostenuto dall’azienda che fornisce il servizio universale e quello che dovrebbe sostenere se non lo fornisse.
Art. 18 cpv.1 lett. b e cpv. 3
Il costo netto del servizio universale corrisponde alle spese sostenute da un fornitore efficiente per garantire la fornitura delle prestazioni del servizio universale. Il calcolo del costo netto, effettuato separatamente per ogni singola prestazione, si basa sui seguenti principi:
b. i costi della rete sono calcolati in base ai dati contabili;
I dati utilizzati per il calcolo devono avere un fondamento, ossia essere trasparenti e provenire da fonti sicure. A tale scopo, vanno applicate le Raccomandazioni per la presentazione dei conti (RPC), la norma contabile internazionale (IAS) o prescrizioni analoghe sulla presentazione dei conti riconosciute sul piano internazionale.
Art. 19 cpv.1 lett. a, b, cbis, d, f, g nonché cpv. 2
Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire per l’intera durata della concessione le seguenti prestazioni del servizio universale (art. 16 LTC):
servizio telefonico pubblico: prestazione che consiste nel permettere agli utenti di effettuare e ricevere, in tempo reale, delle chiamate telefoniche nazionali e internazionali e delle comunicazioni via fax;
servizio supplementare: blocco delle comunicazioni uscenti;
cbis. servizio di trasmissione di dati;
abrogata
servizio per audiolesi: messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di trascrizione che tratta anche le chiamate d’emergenza e di un servizio di intermediazione di messaggi brevi (SMS);
elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie: accesso, 24 ore su 24, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, agli elenchi di tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di commutazione.
L’Ufficio federale determina le specifiche applicabili alle prestazioni del servizio universale. Tali specifiche sono conformi alle norme internazionali armonizzate.
Art. 20 Collegamento
Le prestazioni enunciate nell’articolo 19 capoverso1 devono essere fornite mediante un collegamento fino al punto terminale di rete.
Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire all’interno dei locali abitativi o commerciali dell’utente uno dei seguenti collegamenti scelto dall’utente stesso:
un punto fisso terminale di rete che permette la trasmissione di dati su banda stretta, con un canale vocale, un numero telefonico e un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico;
un punto fisso terminale di rete che permette la trasmissione di dati su banda stretta, con due canali vocali, tre numeri telefonici e un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico;
un punto fisso terminale di rete, con un canale vocale, un numero telefonico, un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico e la connessione a Internet a banda larga che garantisce una capacità di trasmissione di 600/100 kbit/s; la portata delle prestazioni a banda larga può essere ridotta in casi eccezionali se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire una connessione a Internet di questo tipo e sul mercato non esiste un’offerta alternativa a condizioni simili.
L’Ufficio federale determina le specifiche applicabili al punto terminale di rete. Le specifiche sono conformi alle norme internazionali armonizzate.
Art. 21 cpv. 1bis
Se il concessionario del servizio universale introduce una nuova tecnologia che richiede un adattamento delle installazioni domestiche, egli assume i costi di tale adattamento.
Art. 25 cpv.1
In una media annuale e in ogni parte della zona di concessione le prestazioni del servizio universale (art. 19 cpv. 1) sono valutate secondo i seguenti criteri qualitativi:
per quanto concerne i collegamenti: 1. il termine per la messa in servizio di un collegamento, 2. la disponibilità del collegamento, 3. la segnalazione d’errore per collegamento e anno, 4. la durata delle riparazioni;
per quanto concerne il servizio telefonico pubblico: 1. la qualità della trasmissione della voce, 2. la disponibilità del servizio, 3. il tempo necessario a stabilire la comunicazione, 4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete, 5. l’esattezza dei conteggi;
per quanto concerne il servizio di trasmissione di dati e le comunicazioni via fax: 1. qualità della trasmissione dei dati, 2. la disponibilità del servizio, 3. l’esattezza dei conteggi;
per quanto concerne gli altri obblighi: 1. il tempo di reazione dei servizi commutati, 2. la proporzione dei telefoni pubblici funzionanti.
Art. 26 cpv.1, 2, 3 e 3bis
Dal 1° gennaio 2008, si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (IVA esclusa):
collegamento (art. 20 cpv. 2): 1. tassa unica di 40 franchi per la messa in servizio del collegamento, 2. 23.45 franchi al mese per il collegamento di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera a, 3. 40 franchi al mese per il collegamento di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera b, 4. 69 franchi al mese per il collegamento di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera c;
comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arrotondate ai successivi 10 centesimi: 7,5 centesimi al minuto;
supplemento per l’utilizzo di un telefono pubblico: 19 centesimi per minuto iniziato, eccetto per le chiamate al numero 143 e al servizio di trascrizione per le quali è esigibile un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa) per ogni chiamata;
utilizzo del servizio di trascrizione fatturato al secondo e arrotondato ai successivi 10 centesimi (art. 19 cpv.1 lett. f): 3,4 centesimi al minuto.
e 3 Abrogato
Se, per l’utilizzo di un telefono pubblico, l’introduzione di un supplemento proporzionale alla durata della comunicazione non è fattibile dal punto di vista tecnico con un dispendio ragionevole, è esigibile un supplemento unico di
centesimi (IVA inclusa) per ogni chiamata.
Art. 32
Abrogato
Art. 33 cpv. 5 e 7
Il concessionario anticipa l’importo del contributo annuo. L’anticipo è rimunerato al tasso d’interesse applicabile, al momento dell’indennizzo, alle obbligazioni della Confederazione con scadenza identica o comparabile.
Se il concessionario del servizio universale non ha fornito le informazioni richieste entro dodici mesi successivi all’anno concluso, il diritto al contributo decade.
Art. 34 cpv. 2 e 5
I concessionari di servizi di telecomunicazione forniscono all’Ufficio federale le indicazioni relative alla cifra d’affari dell’anno precedente entro il 30 aprile, la prima volta nel 2009.
Se gli importi dovuti da un concessionario inadempiente non sono riscossi entro un anno a decorrere dal termine fissato nella diffida, sono riportati sul costo totale netto dell’esercizio che segue questa constatazione. L’obbligo di pagamento non si estingue con il riporto. Gli importi riscossi posticipatamente sono versati all’organismo che gestisce il meccanismo di finanziamento e dedotti dal costo totale netto dell’esercizio che segue la riscossione.
Art. 60 cpv. 2 frase introduttiva
Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, gli utenti possono chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro, su singola richiesta o regolarmente a ogni fattura, i seguenti dati, a condizione che siano utilizzati per l’allestimento della fattura: ...
Art. 85
Abrogato
Art. 87 Concessione per il servizio universale
La concessione per il servizio universale basata sul diritto previgente resta valida conformemente alle disposizioni previgenti fino al 31 dicembre 2007.
II
Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 10 ottobre 2006.
L'articolo 19 capoverso1 lettere a, b, cbis, d, f, g, l'articolo 20, l'articolo 21 capoverso 1bis, l'articolo 25 capoverso1 e l'articolo 26 capoversi1 e 3bis entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
13 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |