Fonte

RU 2006 3

Ordinanza
sulle poste
(OPO)

Modifica del 16 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza sulle poste del 26 novembre 20031 è modificata come segue:

Art. 1 lett. h

Nella presente ordinanza si intende per:

h. invii della posta-lettere rapida: gli invii per il cui trasporto viene pagato un prezzo 3 volte superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto di una lettera della posta A della prima categoria di peso e di formato;

Art. 2 cpv.1

I servizi riservati comprendono il trasporto degli invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall’estero di peso non eccedente 100 grammi.

Art. 3 Servizi non riservati

I servizi non riservati comprendono:

  1. il trasporto degli invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall’estero di peso eccedente 100 grammi;

  2. il trasporto di invii della posta-lettere a destinazione dell’estero;

  3. il trasporto di pacchi indirizzati fino a 20 kg;

  4. il trasporto di giornali e periodici in abbonamento;

  5. le operazioni di versamento e pagamento e la girata.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

16 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz