RU 2006 3
Ordinanza
sulle poste
(OPO)
Modifica del 16 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sulle poste del 26 novembre 20031 è modificata come segue:
Art. 1 lett. h
Nella presente ordinanza si intende per:
h. invii della posta-lettere rapida: gli invii per il cui trasporto viene pagato un prezzo 3 volte superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto di una lettera della posta A della prima categoria di peso e di formato;
Art. 2 cpv.1
I servizi riservati comprendono il trasporto degli invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall’estero di peso non eccedente 100 grammi.
Art. 3 Servizi non riservati
I servizi non riservati comprendono:
il trasporto degli invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall’estero di peso eccedente 100 grammi;
il trasporto di invii della posta-lettere a destinazione dell’estero;
il trasporto di pacchi indirizzati fino a 20 kg;
il trasporto di giornali e periodici in abbonamento;
le operazioni di versamento e pagamento e la girata.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.
16 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |