RU 2006 4137
Legge
sulle epidemie
(Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici)
Modifica del 6 ottobre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20061,
decreta:
I
La legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie è modificata come segue:
Art. 6
Approvvigiona- Il Consiglio federale provvede all’approvvigionamento sufficiente delmento con agenti terapeutici la popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, sempre che non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell’8 ottobre 19823 sull’approvvigionamento del Paese.
Art. 32a
Spese per 1 La Confederazione assume le spese dell’approvvigionamento suffil’approvvigionamento con ciente della popolazione con agenti terapeutici secondo l’articolo6. agenti terapeutici 2 L’assunzione delle spese per gli agenti terapeutici in caso di distribuzione alla popolazione si conforma alle condizioni previste:
nella legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie;
nella legge federale del 20 marzo 19815 sull’assicurazione contro gli infortuni;
nella legge federale del 19 giugno 19926 sull’assicurazione militare. 3 Se le condizioni di cui al capoverso2 non sono soddisfatte, le spese per gli agenti terapeutici sono a carico della Confederazione.
Legge sulle epidemie
Art. 32b
Promozione della 1 Se, in circostanze straordinarie, l’approvvigionamento sufficiente fabbricazione di agenti terapeutici della popolazione non può essere garantito altrimenti, la Confederazione può promuovere con aiuti finanziari la fabbricazione in Svizzera di agenti terapeutici secondo l’articolo6.
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti.
Essa può versare i contributi se il fabbricante:
dispone di provate conoscenze e capacità in materia di sviluppo o produzione di siffatti agenti terapeutici;
si impegna a produrre siffatti agenti terapeutici in Svizzera; e
garantisce alla Confederazione la fornitura prioritaria di siffatti agenti terapeutici in caso di circostanze straordinarie.
Art. 32c
Copertura dei 1 La Confederazione può impegnarsi a coprire il danno che il fabbridanni cante di un agente terapeutico secondo l’articolo6 subisce in seguito a un impiego da essa raccomandato o disposto se, in circostanze straordinarie, l’approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti.
L’entità e le modalità della copertura del danno sono stabilite in un accordo tra la Confederazione e il fabbricante.
II
La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso1 lettera b della Costituzione federale.
Essa entra in vigore il 7 ottobre 2006 con effetto sino al 31 dicembre 2012.
Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz