Fonte

RU 2006 4151

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)

Modifica del 22 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificato come segue:

Art. 1bis Aliquota dei contributi

Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno fr. ma inferiore a fr.

900 15 900 0,754

900 20 100 0,772

100 22 300 0,790

300 24 500 0,808

500 26 700 0,826

700 28 900 0,844

900 31 100 0,879

100 33 300 0,915

300 35 500 0,951

500 37 700 0,987

700 39 900 1,023

900 42 100 1,059

100 44 300 1,113

300 46 500 1,167

500 48 700 1,221

700 50 900 1,274

900 53 100 1,328

Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 62 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

Art. 33bis Riduzione delle rendite per figli

La riduzione delle rendite per figli secondo l’articolo 38bis LAI è retta dall’artico-

I tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita sono calcolati in funzione della riduzione della rendita intera.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

22 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz