RU 2006 4151
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 22 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificato come segue:
Art. 1bis Aliquota dei contributi
Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno fr. ma inferiore a fr.
900 15 900 0,754
900 20 100 0,772
100 22 300 0,790
300 24 500 0,808
500 26 700 0,826
700 28 900 0,844
900 31 100 0,879
100 33 300 0,915
300 35 500 0,951
500 37 700 0,987
700 39 900 1,023
900 42 100 1,059
100 44 300 1,113
300 46 500 1,167
500 48 700 1,221
700 50 900 1,274
900 53 100 1,328
Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 62 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.
Art. 33bis Riduzione delle rendite per figli
La riduzione delle rendite per figli secondo l’articolo 38bis LAI è retta dall’artico-
I tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita sono calcolati in funzione della riduzione della rendita intera.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
22 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |