RU 2006 4153
Ordinanza 07
sull’adeguamento delle prestazioni complementari
del 22 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 e 10 capoverso 1bis della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),
ordina:
Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale
Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale giusta l’articolo 3b capoverso1 lettera a LPC sono aumentati come segue:
per le persone sole, a 16 540 franchi al minimo e a 18 140 franchi al massimo;
per i coniugi, a 24 810 franchi al minimo e a 27 210 franchi al massimo;
per gli orfani e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a 8680 franchi al minimo e a 9480 franchi al massimo.
Art. 2 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza 05 del 24 settembre 20042 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è modificata come segue:
Art. 1
Abrogato
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
22 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz RS 831.310